Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 32171/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza emessa il 11 Marzo 2021 ed ora impugnata la Corte di Appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato di condanna alla pena di giustizia per i reati di resistenza e lesioni, riducendo la pena.

Visto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore eccependo con unico motivo la violazione di legge per la mancata declaratoria di prescrizione del reato di resistenza maturata in data 6.2.2020 per ie sospensioni verificatesi nel corso del giudizio, prima della deliberazione della sentenza di appello.

Considerato che il motivo di ricorso è inammissibile, poiché nel calcolo dei periodi di sospensione della prescrizione, analiticamente indicato nell'atto di ricorso, la difesa ha errato nel computare in giorni sessanta l'arco temporale della sospensione tra l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per rinvio su richiesta del difensore ( punto 1) ed ha ripetuto l'errore per il rinvio tra udienza del 6.12.2019 e l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]( punto 3), per adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalle [OSCURATO:PERSONA], periodi che per costante lezione esegetica di questa Corte devono computarsi nella loro interezza, prolungandosi, pertanto, la sospensione della prescrizione fino al 26.7.2021.

Ritenuto che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma, che in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, stimasi equo determinare in tremila euro a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.

Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].

Eduardo de Gregorio D r.St fia,qf cz(- [OSCURATO:PERSONA]—[OSCURATO:PERSONA] CANC111\1-1,1A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza emessa il 11 Marzo 2021 ed ora impugnata la Corte di Appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato di condanna alla pena di giustizia per i reati di resistenza e lesioni, riducendo la pena. Visto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore eccependo con unico motivo la violazione di legge per la mancata declaratoria di prescrizione del reato di resistenza maturata in data 6.2.2020 per ie sospensioni verificatesi nel corso del giudizio, prima della deliberazione della sentenza di appello. Considerato che il motivo di ricorso è inammissibile, poiché nel calcolo dei periodi di sospensione della prescrizione, analiticamente indicato nell'atto di ricorso, la difesa ha errato nel computare in giorni sessanta l'arco temporale della sospensione tra l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per rinvio su richiesta del difensore ( punto 1) ed ha ripetuto l'errore per il rinvio tra udienza del 6.12.2019 e l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]( punto 3), per adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalle [OSCURATO:PERSONA], periodi che per costante lezione esegetica di questa Corte devono computarsi nella loro interezza, prolungandosi, pertanto, la sospensione della prescrizione fino al 26.7.2021. Ritenuto che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma, che in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, stimasi equo determinare in tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. Eduardo de Gregorio D r.St fia,qf cz(- [OSCURATO:PERSONA]—[OSCURATO:PERSONA] CANC111\1-1,1A
Sentenza Cassazione n. 32171/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris