CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 aprile 2026
Cassazione n. 11173/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, inproprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società diCartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagliavvocati CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -2026contro1258NOKIA [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già ALCATEL -[OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;- intimata -Numero registro generale 15668/2021Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 11173/2026avverso la sentenza n. 707/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE,Data pubblicazione 25/04/2026depositata il 30/11/2020 R.G.N. 876/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHELa Corte d’appello di Firenze, decidendo in sede digiudizio di rinvio a seguito di pronuncia di cassazioneresa da questa Corte, accoglieva in parte l’opposizioneproposta da [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:SOCIETA]avverso una cartella emessa dall’Inps avente ad oggettoil recupero di agevolazioni contributive correlate acontratti di formazione lavoro (CFL) stipulati dalla societàcon vari lavoratori, e che l’Inps riteneva illegittime allaluce della loro qualificazione come aiuti di stato vietati,in base alla decisione della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:DATA_NASCITA].Secondo la Corte d’appello, per alcuni lavoratori lasocietà aveva dimostrato le condizioni individuate dallacitata decisione della Commissione Europea ondeconsiderare i CFL legittimi e non integranti aiuti di stato.Sulla base di una consulenza contabile disposta inappello, la Corte quantificava poi i contributi pagati equelli dovuti nonché quelli oggetto di legittimo sgravio.Avverso la sentenza, ricorre l’Inps, in proprio e qualeprocuratore speciale della Società di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., per due motivi, illustratida memoria.[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:SOCIETA]. resiste concontroricorso, illustrato da memoria, mentre è rimastoNumero registro generale 15668/2021Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 11173/2026Data pubblicazione 25/04/2026intimato il concessionario per la riscossione, [OSCURATO:PERSONA]Riscossione.All’odierna adunanza camerale il collegio riservava iltermine di 60 giorni per il deposito del presenteprovvedimento.CONSIDERATO CHECon il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazionee/o falsa applicazione degli artt.115, 384, 392, 394c.p.c., per essere la consulenza tecnica basata sudocumenti prodotti per la prima volta in sede di giudiziodi rinvio e acquisiti informalmente dal c.t.p. dell’Inps,nonostante la prova spettasse alla società, la quale perònon era più in possesso delle buste paga dalle qualicalcolare gli imponibili contributivi dovuti.Il motivo è inammissibile.Con esso si deduce un error in procedendo, ovvero chela consulenza tecnica si sarebbe basata su documentinon prodotti dalla società, cui spettava la prova, eacquisiti informalmente dal c.t.p. dell’Inps oltre i terminidelle preclusioni istruttorie, considerato che nel giudiziodi rinvio era vietata la produzione di documenti nuovi.Ebbene, va ricordato che l’acquisizione da parte del c.t.u.di documenti costituenti prova dei fatti principali nonprodotti dalla parte entro i termini delle preclusioniistruttorie, determina una nullità solo relativa e nonassoluta della consulenza tecnica (Cass. S.U. 3086/22,Cass.17916/22). In particolare, la nullità assoluta exart.161 c.p.c., in base alla citata pronuncia delle sezioniunite, sussiste nel diverso e più grave caso – qui nonricorrente – in cui il c.t.u., acquisendo documenti su fattiNumero registro generale 15668/2021Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 11173/2026Data pubblicazione 25/04/2026principali, giunga a violare il principio della domanda: ilc.t.u. giunga cioè a indagare su temi estranei all'oggettodella domanda e stimi la fondatezza della pretesaesercitata dall'attore in base a fatti diversi da quelliallegati introduttivamente dal medesimo.Ora, il motivo è privo di autosufficienza nel momento incui non allega che la nullità della c.t.u. sia stata dedottanella prima difesa o istanza immediatamente successivaal deposito della consulenza. In mancanza di talespecificazione, la nullità relativa risulterebbe sanata,sicché non è consentito l’esame diretto degli attiprocessuali da parte di questa Corte (v. Cass.2771/17,Cass.23834/19).Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazionee/o falsa applicazione del d.m. 5.2.1969, in combinatodisposto con gli artt.30 l. n.483/78 e 16, co.3 l.n.114/77. Argomenta che, in caso non dovesseaccogliersi il primo motivo, comunque la c.t.u. sarebbepervenuta a risultati inattendibili, poiché gli imponibilicontributivi dovuti – da cui poi calcolare i contributiversati e quelli ancora dovuti all’Inps – potevano esserequantificati solo partendo dalle buste paga, che però lasocietà non aveva più, mentre il c.t.u. aveva effettuato ilcalcolo degli imponibili contributivi e di quanto versatodalla società sulla base dei modelli 101 (attuali CUD) edegli estratti conto individuali forniti informalmente dalc.t.p. Inps.Il motivo è inammissibile.Con esso si critica, nella sostanza, l’apprezzamentoprobatorio compiuto dalla Corte d’appello. In particolare,Numero registro generale 15668/2021Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 11173/2026si ritiene che solo le buste paga potessero indicareData pubblicazione 25/04/2026l’esatto importo degli imponibili contributivi dovuti,laddove la Corte d’appello ha ritenuto, nell’ambito delsuo libero apprezzamento del materiale probatorio exart.116 c.p.c., che anche i modelli 101 e gli estratti contoindividuali forniti informalmente dal c.t.p. Inps potesserocostituire documenti idonei allo scopo.Ora, la valutazione compiuta dal giudice del materialeprobatorio può essere censurata in sede di legittimità neisoli limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. (Cass.24434/16,Cass.23940/17, Cass. S.U. 20867/20), laddove il motivonon adduce alcun fatto decisivo che sia stato omessodalla Corte d’appello. In tal modo esso risultainammissibile, risolvendosi in una censura al liberoapprezzamento della prova effettuato dalla Corted’appello.All’inammissibilità del ricorso, segue l’irrilevanza dellafissazione in udienza pubblica del ricorso n.7444/21,nonché la condanna alle spese di lite secondosoccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna l’Inps al pagamento delle spese di lite delpresente giudizio di cassazione, liquidate in €3000 percompensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spesegenerali e accessori di legge;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dell’Inps, dell'ulteriore importo aNumero registro generale 15668/2021Numero sezionale 1258/2026Numero di raccolta generale 11173/2026Data pubblicazione 25/04/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ovedovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13,comma 1 bis.Roma, deciso all’adunanza camerale dell’11.3.26La PresidenteLucia Esposito