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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09535/2026

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pore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentanti e difesidagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 2827/2024,depositata il 24 ottobre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazioneavverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata il 24Numero registro generale 1179/2025Numero sezionale 1108/2026Numero di raccolta generale 9535/2026Data pubblicazione 14/04/2026ottobre 2021, che, in parziale riforma della sentenza del localeTribunale, ha solidalmente condannato [OSCURATO:PERSONA] e MariaGabriella Micara, quest’ultima quale erede di [OSCURATO:PERSONA], alpagamento in favore della predetta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.la somma di euro 140.000,00, oltre interessi ex art. 1284, quartocomma, cod. civ., a titolo di restituzione delle somme ricevute inacconto in esecuzione di un contratto preliminare di vendita di quotesociali cui non aveva fatto seguito la stipula del contratto definitivo;- la Corte di appello ha riferito che il giudice di primo grado, dopo averritenuto infondate le domande della odierna ricorrente di accertamentodella nullità del contratto preliminare di vendita e dell’insussistenza delsuo inadempimento del contratto preliminare, aveva condannato iconvenuti Gianfranco e [OSCURATO:PERSONA], promittenti venditori, insolido tra di loro, a restituire le somme ricevute a titolo di acconto,quantificate in euro 418.00,00, in quanto il recesso da questi operatocomportava gli stessi effetti della risoluzione, facendo venire meno lagiustificazione causale degli acconti;- quindi, dopo aver escluso che la proposta formulata dal giudice diprimo grado fosse stata accettata dalle parti e, dunque, fosse venutameno la materia del contendere, in parziale accoglimento dell’appelloincidentale da formulato dai predetti [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminatol’importo restitutorio nella minor somma di euro 140.000,00,osservando che parte della somma ricevuta dai promittenti venditori,pari a euro 278.000,00, era stato convertito in caparra confirmatoria;- il ricorso è affidato a tre motivi;- resistono con unico controricorso [OSCURATO:PERSONA] e MariaGabriella Micara, quest’ultima quale erede di [OSCURATO:PERSONA];- a seguito di proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la ricorrente chiede la decisione della causa;- le parti depositano memoria;[OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 1179/2025Numero sezionale 1108/2026Numero di raccolta generale 9535/2026Data pubblicazione 14/04/2026- con il primo motivo la ricorrente denuncia la «Nullità della sentenzae del procedimento per violazione del principio di corrispondenza tra ilchiesto e il pronunciato, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in relazione alprimo comma dell’art. 360, n. 4 c.p.c.», per avere la Corte di appellopronunciato oltre quanto domandato in merito alla conclusione tra leparti di un accordo conciliativo;- con il secondo motivo deduce la «Violazione e falsa applicazionedell’art. 185 bis c.p.c. e dell’art. 88 disp. att. c.p.c., con riferimento agliartt. 115 c.p.c., 12 delle disp. sulla legge in generale e 1362 ss. c.c.,in relazione al primo comma dell’art. 360, n. 3, c.p.c.», per aver lasentenza impugnata ritenuto che la proposta di conciliazione formulatadal giudice ai sensi dell’art. 185-bis cod. proc. civ., quand’ancheaccettata, non potesse essere considerata una convenzione con valoredi titolo esecutivo ai sensi dell’art. 88 disp. att. c.c.;- con l’ultimo motivo si dolgono della «Violazione e falsa applicazionedegli artt. 1343, 1344 e 1414 c.c., nonché dell’art. 53 Cost., inrelazione al primo comma dell’art. 360, n. 3, c.p.c.», in relazione allaritenuta infondatezza della domanda di nullità del contrattopreliminare, benché concluso in violazione di norma imperativa, inquanto apparentemente finalizzato, in presenza di comportamentisimulatori, alla cessione totale di quote societarie, ma in realtà voltoall’acquisto dell’unico bene costituente il patrimonio della società;- la proposta di definizione del giudizio ha ritenuto che il ricorso fossemanifestamente infondato;- in ordine al primo motivo ha osservato che «Il principio dellacorrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato comporta il divieto per ilgiudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque diemettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domandadi merito.

In giurisprudenza è stato in tal senso più volte affermato cheil principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato deve ritenersiviolato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivoNumero registro generale 1179/2025Numero sezionale 1108/2026Numero di raccolta generale 9535/2026Data pubblicazione 14/04/2026delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazionedell'azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un benediverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamenteo virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambitodel petitum, rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendodiretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, puòessere sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamentodella decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere,introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso daquello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (Cass. 19giugno 2004, n. 11455; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass. 11gennaio 2011, n. 455; Cass. 24 settembre 2015, n. 18868).

Va da séche ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta lamancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario chesia stato completamente omesso il provvedimento che si palesaindispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica, inparticolare, quando la decisione adottata comporti la reiezione dellapretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito unaspecifica argomentazione (Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 20settembre 2013, n. 21612; Cass. 11 settembre 2015, n. 17956).Ne consegue, nel caso di specie, che è del tutto fuor di luogo discorreredi inosservanza del principio di corrispondenza tra il chiesto e ilpronunciato, dal momento che l’odierna ricorrente aveva chiesto «invia preliminare ed assorbente, previa ratifica dell’accordo conciliativointervenuto fra le parti, per le ragioni di cui in narrativa, a seguitodell’accettazione, da parte dei procuratori delle stesse, della propostatransattiva formulata dal Giudice di primo grado ai sensi dell’art. 185bis c.p.c., dichiarare sia la validità della conciliazione giudiziale inseritanel verbale d’udienza del 15.6.2021, sia che la stessa costituisce titoloesecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c., con conseguente declaratoria diestinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere»,Numero registro generale 1179/2025Numero sezionale 1108/2026Numero di raccolta generale 9535/2026Data pubblicazione 14/04/2026mentre la corte territoriale ha totalmente disatteso tale domanda,accogliendo invece sia pure in parte l’appello incidentale spiegato inquella sede.

E cioè la corte d’appello ha integralmente provveduto sulladomanda dell’appellante rigettandola, e, lungi dal pronunciare ultrapetita, ha semplicemente accolto l’impugnazione incidentale.

Sia pure,come si è detto, in parte»;- ha ritenuto che il secondo motivo fosse inammissibile in quanto«l’articolo 115 c.p.c. non è richiamato a proposito giacché per dedurrela violazione dell'articolo 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice,in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma,abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalleparti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e lapossibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversadoglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaaltre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.(Cass., Sez.

Un., 30 settembre 2020, n. 20867, tra le tante); il che nonha nulla a che vedere né con la motivazione poc’anzi trascritta, né conla censura spiegata in ricorso»;- ha aggiunto che «neppure è pertinente il richiamo all’articolo 12 dellepreleggi, della cui pertinenza al caso, del resto, il motivo di ricorso nondice assolutamente nulla, fuor che richiamarlo nella rubrica,quantunque sia cosa nota che l'onere di specificità dei motivi, sancitodall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunciil vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a penad'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cuiintende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivoe di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenzaimpugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine didimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, nonNumero registro generale 1179/2025Numero sezionale 1108/2026Numero di raccolta generale 9535/2026Data pubblicazione 14/04/2026potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con unaricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la normaviolata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa(Cass., Sez.

Un., 28 ottobre 2020, n. 23745); dopodiché, è pur veroche la giurisprudenza della SC richiama l’articolo 12 delle preleggi infunzione dell’interpretazione degli atti giudiziari, sulla considerazioneche essi rappresentano la norma del caso concreto, ma è altrettantovero che in questo caso non il provvedimento del giudice è incontestazione, ma il raggiungimento di un accordo conciliativointercorso tra le parti»;- ha, infine, osservato che «si viene dunque alle regole di ermeneuticacontrattuale riguardo alle quali è altrettanto noto che il sindacato dilegittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, cheappartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito,ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali diermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, conconseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione dellavolontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in unadiversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati(Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891;Cass. 14 luglio 2016, n. 14355); in particolare, la parte che, con ilricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un viziodi ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, nonpuò limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362e ss. c.c., avendo l'onere di specificare i canoni che in concreto assumaviolati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessidiscostato (Cass. 15 novembre 2013, n. 25728); di ciò nel caso dispecie non v’è nel ricorso la benché minima traccia, ed il motivo sirisolve invece nel patente tentativo di contrapporre all’interpretazioneofferta dalla sentenza impugnata, peraltro plausibilissima, una diversainterpretazione più favorevole alla parte ricorrente»;Numero registro generale 1179/2025Numero sezionale 1108/2026Numero di raccolta generale 9535/2026Data pubblicazione 14/04/2026- ha, poi, considerato inammissibile anche il terzo e ultimo motivo diricorso evidenziando che «il vizio di violazione di legge (quanto allaviolazione di legge in senso proprio) ricorre in ipotesi di erroneanegazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma,nonché di attribuzione ad essa di un significato non appropriato, ovvero(quanto alla falsa applicazione), alternativamente, nella sussunzionedella fattispecie concreta entro una norma non pertinente, perché,rettamente individuata ed interpretata, si riferisce ad altro, od altresìnella deduzione dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, diconseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur correttainterpretazione (Cass. 26 settembre 2005, n. 18782).

Dalla violazioneo falsa applicazione di norme di diritto va difatti tenuta nettamentedistinta la denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concretain funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al difuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma dilegge.

Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi – violazione di legge insenso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecienormativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione dellacarente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – èsegnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima,è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass.11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4aprile 2013, n.8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo2010, n. 7394; Cass., Sez.

Un., 5 maggio 2006, n. 10313).Nel caso di specie, dunque, non resta se non constatare che il motivodi ricorso è del tutto estraneo all’ambito del significato e della portataapplicativa degli artt. 1343, 1344 e 1414 c.c., essendo invecetotalmente versata in fatto, così da risolversi nella sollecitazione,inammissibilmente rivolta la corte di cassazione, a rivedere il giudiziodi fatto operato dal giudice di merito»;- il Collegio condivide tali considerazioni, non investite da specificheNumero registro generale 1179/2025Numero sezionale 1108/2026Numero di raccolta generale 9535/2026Data pubblicazione 14/04/2026critiche nell’istanza di opposizione;- parte ricorrente contesta, poi, con la memoria nella parte in cuiavrebbe ignorato «l’accertamento effettuato dalla Corte territoriale inmerito alla sussistenza degli elementi essenziali della proposta diconciliazione del giudice, in ordine alla quale era intervenuta la relativaaccettazione degli avvocati di entrambe le parti, muniti del necessariopotere»;- orbene, in disparte dalla tempestività di una siffatta contestazione,assente nell’istanza di opposizione, si osserva che la Corte di appelloha escluso l’intervenuto perfezionamento della «intesa transattiva»,avendo le parti espresso l’esigenza di «completare il canovaccio fornitodal giudice istruttore con l’accordo su elementi essenziali che ne eranorimasti estranei»;- ne consegue che la deduzione della ricorrente pecca della necessariaspecificità, in quanto poggia su un assunto fattuale che non trovarisconto nell’accertamento operato dal giudice di appello;- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essereaccolto;- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo;- poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va dispostacondanna della parte istante a norma dell’art. 96, terzo e quartocomma, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez.

Un., 13 ottobre 2023, n.28540);- il ricorrente va, dunque, condannato, nei confronti dellacontroricorrente, al pagamento di una somma che può equitativamentedeterminarsi in euro 6.000,00, oltre che al pagamento dell’ulterioresomma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione dellespese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euroNumero registro generale 1179/2025Numero sezionale 1108/2026Numero di raccolta generale 9535/2026Data pubblicazione 14/04/20266.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00per esborsi e accessori di legge.Condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro6.000,00, in favore della parte controricorrente e dell’ulteriore sommadi euro 2.500,00, in favore della Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentanti e difesidagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 2827/2024,depositata il 24 ottobre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazioneavverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata il 24Numero registro generale 1179/2025Numero sezionale 1108/2026Numero di raccolta generale 9535/2026Data pubblicazione 14/04/2026ottobre 2021, che, in parziale riforma della sentenza del localeTribunale, ha solidalmente condannato [OSCURATO:PERSONA] e MariaGabriella Micara, quest’ultima quale erede di [OSCURATO:PERSONA], alpagamento in favore della predetta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.la somma di euro 140.000,00, oltre interessi ex art. 1284, quartocomma, cod. civ., a titolo di restituzione delle somme ricevute inacconto in esecuzione di un contratto preliminare di vendita di quotesociali cui non aveva fatto seguito la stipula del contratto definitivo;- la Corte di appello ha riferito che il giudice di primo grado, dopo averritenuto infondate le domande della odierna ricorrente di accertamentodella nullità del contratto preliminare di vendita e dell’insussistenza delsuo inadempimento del contratto preliminare, aveva condannato iconvenuti Gianfranco e [OSCURATO:PERSONA], promittenti venditori, insolido tra di loro, a restituire le somme ricevute a titolo di acconto,quantificate in euro 418.00,00, in quanto il recesso da questi operatocomportava gli stessi effetti della risoluzione, facendo venire meno lagiustificazione causale degli acconti;- quindi, dopo aver escluso che la proposta formulata dal giudice diprimo grado fosse stata accettata dalle parti e, dunque, fosse venutameno la materia del contendere, in parziale accoglimento dell’appelloincidentale da formulato dai predetti [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminatol’importo restitutorio nella minor somma di euro 140.000,00,osservando che parte della somma ricevuta dai promittenti venditori,pari a euro 278.000,00, era stato convertito in caparra confirmatoria;- il ricorso è affidato a tre motivi;- resistono con unico controricorso [OSCURATO:PERSONA] e MariaGabriella Micara, quest’ultima quale erede di [OSCURATO:PERSONA];- a seguito di proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la ricorrente chiede la decisione della causa;- le parti depositano memoria;[OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 1179/2025Numero sezionale 1108/2026Numero di raccolta generale 9535/2026Data pubblicazione 14/04/2026- con il primo motivo la ricorrente denuncia la «Nullità della sentenzae del procedimento per violazione del principio di corrispondenza tra ilchiesto e il pronunciato, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in relazione alprimo comma dell’art. 360, n. 4 c.p.c.», per avere la Corte di appellopronunciato oltre quanto domandato in merito alla conclusione tra leparti di un accordo conciliativo;- con il secondo motivo deduce la «Violazione e falsa applicazionedell’art. 185 bis c.p.c. e dell’art. 88 disp. att. c.p.c., con riferimento agliartt. 115 c.p.c., 12 delle disp. sulla legge in generale e 1362 ss. c.c.,in relazione al primo comma dell’art. 360, n. 3, c.p.c.», per aver lasentenza impugnata ritenuto che la proposta di conciliazione formulatadal giudice ai sensi dell’art. 185-bis cod. proc. civ., quand’ancheaccettata, non potesse essere considerata una convenzione con valoredi titolo esecutivo ai sensi dell’art. 88 disp. att. c.c.;- con l’ultimo motivo si dolgono della «Violazione e falsa applicazionedegli artt. 1343, 1344 e 1414 c.c., nonché dell’art. 53 Cost., inrelazione al primo comma dell’art. 360, n. 3, c.p.c.», in relazione allaritenuta infondatezza della domanda di nullità del contrattopreliminare, benché concluso in violazione di norma imperativa, inquanto apparentemente finalizzato, in presenza di comportamentisimulatori, alla cessione totale di quote societarie, ma in realtà voltoall’acquisto dell’unico bene costituente il patrimonio della società;- la proposta di definizione del giudizio ha ritenuto che il ricorso fossemanifestamente infondato;- in ordine al primo motivo ha osservato che «Il principio dellacorrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato comporta il divieto per ilgiudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque diemettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domandadi merito. In giurisprudenza è stato in tal senso più volte affermato cheil principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato deve ritenersiviolato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivoNumero registro generale 1179/2025Numero sezionale 1108/2026Numero di raccolta generale 9535/2026Data pubblicazione 14/04/2026delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazionedell'azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un benediverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamenteo virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambitodel petitum, rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendodiretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, puòessere sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamentodella decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere,introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso daquello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (Cass. 19giugno 2004, n. 11455; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass. 11gennaio 2011, n. 455; Cass. 24 settembre 2015, n. 18868). Va da séche ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta lamancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario chesia stato completamente omesso il provvedimento che si palesaindispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica, inparticolare, quando la decisione adottata comporti la reiezione dellapretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito unaspecifica argomentazione (Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 20settembre 2013, n. 21612; Cass. 11 settembre 2015, n. 17956).Ne consegue, nel caso di specie, che è del tutto fuor di luogo discorreredi inosservanza del principio di corrispondenza tra il chiesto e ilpronunciato, dal momento che l’odierna ricorrente aveva chiesto «invia preliminare ed assorbente, previa ratifica dell’accordo conciliativointervenuto fra le parti, per le ragioni di cui in narrativa, a seguitodell’accettazione, da parte dei procuratori delle stesse, della propostatransattiva formulata dal Giudice di primo grado ai sensi dell’art. 185bis c.p.c., dichiarare sia la validità della conciliazione giudiziale inseritanel verbale d’udienza del 15.6.2021, sia che la stessa costituisce titoloesecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c., con conseguente declaratoria diestinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere»,Numero registro generale 1179/2025Numero sezionale 1108/2026Numero di raccolta generale 9535/2026Data pubblicazione 14/04/2026mentre la corte territoriale ha totalmente disatteso tale domanda,accogliendo invece sia pure in parte l’appello incidentale spiegato inquella sede. E cioè la corte d’appello ha integralmente provveduto sulladomanda dell’appellante rigettandola, e, lungi dal pronunciare ultrapetita, ha semplicemente accolto l’impugnazione incidentale. Sia pure,come si è detto, in parte»;- ha ritenuto che il secondo motivo fosse inammissibile in quanto«l’articolo 115 c.p.c. non è richiamato a proposito giacché per dedurrela violazione dell'articolo 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice,in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma,abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalleparti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e lapossibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversadoglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaaltre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.(Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867, tra le tante); il che nonha nulla a che vedere né con la motivazione poc’anzi trascritta, né conla censura spiegata in ricorso»;- ha aggiunto che «neppure è pertinente il richiamo all’articolo 12 dellepreleggi, della cui pertinenza al caso, del resto, il motivo di ricorso nondice assolutamente nulla, fuor che richiamarlo nella rubrica,quantunque sia cosa nota che l'onere di specificità dei motivi, sancitodall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunciil vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a penad'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cuiintende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivoe di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenzaimpugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine didimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, nonNumero registro generale 1179/2025Numero sezionale 1108/2026Numero di raccolta generale 9535/2026Data pubblicazione 14/04/2026potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con unaricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la normaviolata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa(Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2020, n. 23745); dopodiché, è pur veroche la giurisprudenza della SC richiama l’articolo 12 delle preleggi infunzione dell’interpretazione degli atti giudiziari, sulla considerazioneche essi rappresentano la norma del caso concreto, ma è altrettantovero che in questo caso non il provvedimento del giudice è incontestazione, ma il raggiungimento di un accordo conciliativointercorso tra le parti»;- ha, infine, osservato che «si viene dunque alle regole di ermeneuticacontrattuale riguardo alle quali è altrettanto noto che il sindacato dilegittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, cheappartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito,ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali diermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, conconseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione dellavolontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in unadiversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati(Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891;Cass. 14 luglio 2016, n. 14355); in particolare, la parte che, con ilricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un viziodi ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, nonpuò limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362e ss. c.c., avendo l'onere di specificare i canoni che in concreto assumaviolati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessidiscostato (Cass. 15 novembre 2013, n. 25728); di ciò nel caso dispecie non v’è nel ricorso la benché minima traccia, ed il motivo sirisolve invece nel patente tentativo di contrapporre all’interpretazioneofferta dalla sentenza impugnata, peraltro plausibilissima, una diversainterpretazione più favorevole alla parte ricorrente»;Numero registro generale 1179/2025Numero sezionale 1108/2026Numero di raccolta generale 9535/2026Data pubblicazione 14/04/2026- ha, poi, considerato inammissibile anche il terzo e ultimo motivo diricorso evidenziando che «il vizio di violazione di legge (quanto allaviolazione di legge in senso proprio) ricorre in ipotesi di erroneanegazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma,nonché di attribuzione ad essa di un significato non appropriato, ovvero(quanto alla falsa applicazione), alternativamente, nella sussunzionedella fattispecie concreta entro una norma non pertinente, perché,rettamente individuata ed interpretata, si riferisce ad altro, od altresìnella deduzione dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, diconseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur correttainterpretazione (Cass. 26 settembre 2005, n. 18782). Dalla violazioneo falsa applicazione di norme di diritto va difatti tenuta nettamentedistinta la denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concretain funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al difuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma dilegge. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi – violazione di legge insenso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecienormativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione dellacarente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – èsegnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima,è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass.11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4aprile 2013, n.8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo2010, n. 7394; Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313).Nel caso di specie, dunque, non resta se non constatare che il motivodi ricorso è del tutto estraneo all’ambito del significato e della portataapplicativa degli artt. 1343, 1344 e 1414 c.c., essendo invecetotalmente versata in fatto, così da risolversi nella sollecitazione,inammissibilmente rivolta la corte di cassazione, a rivedere il giudiziodi fatto operato dal giudice di merito»;- il Collegio condivide tali considerazioni, non investite da specificheNumero registro generale 1179/2025Numero sezionale 1108/2026Numero di raccolta generale 9535/2026Data pubblicazione 14/04/2026critiche nell’istanza di opposizione;- parte ricorrente contesta, poi, con la memoria nella parte in cuiavrebbe ignorato «l’accertamento effettuato dalla Corte territoriale inmerito alla sussistenza degli elementi essenziali della proposta diconciliazione del giudice, in ordine alla quale era intervenuta la relativaaccettazione degli avvocati di entrambe le parti, muniti del necessariopotere»;- orbene, in disparte dalla tempestività di una siffatta contestazione,assente nell’istanza di opposizione, si osserva che la Corte di appelloha escluso l’intervenuto perfezionamento della «intesa transattiva»,avendo le parti espresso l’esigenza di «completare il canovaccio fornitodal giudice istruttore con l’accordo su elementi essenziali che ne eranorimasti estranei»;- ne consegue che la deduzione della ricorrente pecca della necessariaspecificità, in quanto poggia su un assunto fattuale che non trovarisconto nell’accertamento operato dal giudice di appello;- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essereaccolto;- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo;- poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va dispostacondanna della parte istante a norma dell’art. 96, terzo e quartocomma, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2023, n.28540);- il ricorrente va, dunque, condannato, nei confronti dellacontroricorrente, al pagamento di una somma che può equitativamentedeterminarsi in euro 6.000,00, oltre che al pagamento dell’ulterioresomma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione dellespese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euroNumero registro generale 1179/2025Numero sezionale 1108/2026Numero di raccolta generale 9535/2026Data pubblicazione 14/04/20266.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00per esborsi e accessori di legge.Condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro6.000,00, in favore della parte controricorrente e dell’ulteriore sommadi euro 2.500,00, in favore della Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 09535/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris