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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21742/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];63/RG. 39339 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per i delitti di evasione e furto e tentato furto aggravato; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, la memoria difensiva e le conclusioni proposte nell'interesse dell'imputato; [OSCURATO:PERSONA] che .i motivi dedotti non siano consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto del tutto generici e privi di qualsiasi confronto con la sentenza impugnata che alle pagine 3 -4 ha esaminato in modo puntuale il compendio probatorio, con specifico richiamo agli esiti delle immagini della videosorveglianza, corrispondenti all'imputato, e soprattutto all'allontanamento evincibile dalla violazione del sistema elettronico di sorveglianza con il braccialetto elettronico nello stesso orario dei delitti commessi, tali da comprovarne la responsabilità unitamente alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche logicamente argomentata in ragione dei suoi numerosi precedenti penali, tra i quali due per il delitto di evasione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell..4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];63/RG. 39339 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per i delitti di evasione e furto e tentato furto aggravato; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, la memoria difensiva e le conclusioni proposte nell'interesse dell'imputato; [OSCURATO:PERSONA] che .i motivi dedotti non siano consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto del tutto generici e privi di qualsiasi confronto con la sentenza impugnata che alle pagine 3 -4 ha esaminato in modo puntuale il compendio probatorio, con specifico richiamo agli esiti delle immagini della videosorveglianza, corrispondenti all'imputato, e soprattutto all'allontanamento evincibile dalla violazione del sistema elettronico di sorveglianza con il braccialetto elettronico nello stesso orario dei delitti commessi, tali da comprovarne la responsabilità unitamente alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche logicamente argomentata in ragione dei suoi numerosi precedenti penali, tra i quali due per il delitto di evasione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell..4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C
Sentenza Cassazione n. 21742/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris