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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 ottobre 2024

Cassazione n. 29697/2024

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seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1355/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] C anesi, con domicilio in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 2. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n.12. –CONTRORICORRENTE– avverso l’ordinanza n. 1341/2020 del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia,pubblicata in data 23.11.2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.10.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - con ordinanza interlocutoria n. 9433/2024 è stata rimessa alle SU la questione di massima di particolare importanza concernente la sussistenza di un rimedio impugnatorio avverso le decisioni di diniego o di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia tributaria e se, stabilita l’impugnabilità del provvedimento, ai sensi dell'art. 99 ovvero Oggetto: patrocinio a spese dello Stato dell’art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, il ricorrente debba rispettare il termine di 20 ovvero di 30 giorni dalla pronuncia del medesimo ovvero dalla sua comunicazione, ove assunto a seguito di scioglimento di riserva dell’organo decidente; - che la soluzione delle questioni di cui sopra sia idonea ad incidere sull’ammissibilità del presente ricorso e che occorra quindi attendere la pronuncia delle SU. .

P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle SU sulle questioni sollevate con ordinanza interlocutoria n. 9433/2024.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1355/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] C anesi, con domicilio in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 2. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n.12. –CONTRORICORRENTE– avverso l’ordinanza n. 1341/2020 del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia,pubblicata in data 23.11.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.10.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - con ordinanza interlocutoria n. 9433/2024 è stata rimessa alle SU la questione di massima di particolare importanza concernente la sussistenza di un rimedio impugnatorio avverso le decisioni di diniego o di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia tributaria e se, stabilita l’impugnabilità del provvedimento, ai sensi dell'art. 99 ovvero Oggetto: patrocinio a spese dello Stato dell’art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, il ricorrente debba rispettare il termine di 20 ovvero di 30 giorni dalla pronuncia del medesimo ovvero dalla sua comunicazione, ove assunto a seguito di scioglimento di riserva dell’organo decidente; - che la soluzione delle questioni di cui sopra sia idonea ad incidere sull’ammissibilità del presente ricorso e che occorra quindi attendere la pronuncia delle SU. . P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle SU sulle questioni sollevate con ordinanza interlocutoria n. 9433/2024. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione,
Sentenza Cassazione n. 29697/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris