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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 1978

Cassazione n. 38107/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 marzo 2025 la Corte di Appello di Catania ha confermato la decisione del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625 n. 2 cod.perL condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa.

2. Avverso tale pronuncia entrambi gli imputati, a mezzo del loro difensore di fiducia, hanno proposto con separati atti ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 58

I. n. 689 del 1981 ed all'art. 133 cod.pen., essendosi la Corte limitata a fare riferimento ai numerosi precedenti penali ed alla presunta inaffidabilità nel rispetto delle prescrizioni.

3. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.

La Corte di merito ha fondato il diniego della richiesta di applicazione delle pene sostitutive sul preliminare rilievo che nel giudizio di appello non é stata avanzata alcuna richiesta in tal senso ed inoltre, ha comunque ritenuto che l'istanza fosse da rigettare, tenuto conto dei precedenti penali e del fatto che successivamente all'episodio per cui si procede, gli imputati hanno riportato ulteriori condanne per furto tanto da far ritenere che le eventuali prescrizioni non saranno rispettate.

Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la Corte territoriale ha argomentato in maniera esaustiva, lineare e tutt'altro che illogica la denegata sostituzione della pena, fondando la decisione sulla inaffidabilità dimostrata dagli imputati al rispetto delle prescrizioni inerenti le pene sostitutive.

In riferimento alle predette sanzioni, questa Corte ha precisato che "La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato" (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Rv. 263558).

Tale principio è riferibile anche alle nuove "pene sostitutive", atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui al cit. art.133 cod. pen. (Sez. 4, n.32783 del 6/06/2024).

4. I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili.

Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così de o in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 marzo 2025 la Corte di Appello di Catania ha confermato la decisione del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625 n. 2 cod.perL condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa. 2. Avverso tale pronuncia entrambi gli imputati, a mezzo del loro difensore di fiducia, hanno proposto con separati atti ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 58 I. n. 689 del 1981 ed all'art. 133 cod.pen., essendosi la Corte limitata a fare riferimento ai numerosi precedenti penali ed alla presunta inaffidabilità nel rispetto delle prescrizioni. 3. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. La Corte di merito ha fondato il diniego della richiesta di applicazione delle pene sostitutive sul preliminare rilievo che nel giudizio di appello non é stata avanzata alcuna richiesta in tal senso ed inoltre, ha comunque ritenuto che l'istanza fosse da rigettare, tenuto conto dei precedenti penali e del fatto che successivamente all'episodio per cui si procede, gli imputati hanno riportato ulteriori condanne per furto tanto da far ritenere che le eventuali prescrizioni non saranno rispettate. Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la Corte territoriale ha argomentato in maniera esaustiva, lineare e tutt'altro che illogica la denegata sostituzione della pena, fondando la decisione sulla inaffidabilità dimostrata dagli imputati al rispetto delle prescrizioni inerenti le pene sostitutive. In riferimento alle predette sanzioni, questa Corte ha precisato che "La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato" (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Rv. 263558). Tale principio è riferibile anche alle nuove "pene sostitutive", atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui al cit. art.133 cod. pen. (Sez. 4, n.32783 del 6/06/2024). 4. I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così de o in
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