CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 36707/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità per intervenuta rinuncia. udito il d4fensore •n•n• [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 30 giugno 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - in procedura trattata ai sensi dell'art.310 cod.proc.pen. - ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Gip della medesima sede il 20 aprile 2022, con la quale si rigettava la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare in atto. 2. Avverso detta ordinanza, con atto del 14 ottobre 2022 è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con atto 24 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] ha rinunziato al ricorso. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile in ragione della sopravvenuta rinunzia, con condanna dellticorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che si reputa equo quantificare nella misura di euro cinquecento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen. . Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]