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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2024

Cassazione n. 18026/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLItdato avviso alle parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f Motivi della decisione

1. Con sentenza del 21.11.2024, la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale cittadino in data 16.5.2024, a seguito di accordo ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., riduceva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena determinata in primo grado, rideterminandola in anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R. 309/90.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p.

Il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato sarebbe caratterizzato da un'assoluta carenza motivazionale in ordine alla determinazione della pena, non avendo la Corte territoriale esplicitato in maniera sufficientemente esaustiva l'iter logico-giuridico posto a fondamento della scelta sanzionatoria, limitandosi a rilevare che la pena detentiva, quantificata in misura superiore al minimo edittale, è stata resa più confacente alla effettiva gravità dei fatti.

Sostiene che, secondo la giurisprudenza di legittimità, quanto più il giudice si discosti dai minimi edittali, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando tra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 c.p. quelli ritenuti rilevanti ai fini del giudizio.

3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile in quanto non consentito dalla legge, essendo volto a censurare la sentenza impugnata per un asserito vizio motivazionale, in realtà non denunciabile trattandosi di sentenza emessa a seguito di concordato in appello, con rinuncia a tutti i motivi di impugnazione.

Se è ben vero, infatti, che in materia di impugnazioni, il concordato tra le parti sui motivi d'appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., reintrodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non è vincolante per il giudice, il quale è sempre tenuto ad esercitare il controllo sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione degli istituti coinvolti dal concordato e sulla congruità della pena (Conf. n. 1869/1993, Rv. 193779-01; Sez. 1, n. 31247 del 21/05/2019, Rv. 276409 - 01), è altrettanto vero però che, nel caso di specie, i giudici di appello, nel valutare la congruità della pena concordata hanno espressamente fatto riferimento, nel determinare la pena base e l'aumento per la continuazione, ai criteri direttivi di cui all'art.133, cod. pen., valorizzando in particolare la gravità complessiva del fatto e la personalità dell'imputato.

Deve aggiungersi, peraltro, che il motivo di ricorso risulta generico, non indicando quali specifici elementi, tra quelli di cui all'art. 133 c.p., sarebbero stati trascurati dalla Corte d'Appello nella determinazione della pena.

4. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 apr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLItdato avviso alle parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f Motivi della decisione 1. Con sentenza del 21.11.2024, la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale cittadino in data 16.5.2024, a seguito di accordo ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., riduceva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena determinata in primo grado, rideterminandola in anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R. 309/90. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p. Il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato sarebbe caratterizzato da un'assoluta carenza motivazionale in ordine alla determinazione della pena, non avendo la Corte territoriale esplicitato in maniera sufficientemente esaustiva l'iter logico-giuridico posto a fondamento della scelta sanzionatoria, limitandosi a rilevare che la pena detentiva, quantificata in misura superiore al minimo edittale, è stata resa più confacente alla effettiva gravità dei fatti. Sostiene che, secondo la giurisprudenza di legittimità, quanto più il giudice si discosti dai minimi edittali, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando tra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 c.p. quelli ritenuti rilevanti ai fini del giudizio. 3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile in quanto non consentito dalla legge, essendo volto a censurare la sentenza impugnata per un asserito vizio motivazionale, in realtà non denunciabile trattandosi di sentenza emessa a seguito di concordato in appello, con rinuncia a tutti i motivi di impugnazione. Se è ben vero, infatti, che in materia di impugnazioni, il concordato tra le parti sui motivi d'appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., reintrodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non è vincolante per il giudice, il quale è sempre tenuto ad esercitare il controllo sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione degli istituti coinvolti dal concordato e sulla congruità della pena (Conf. n. 1869/1993, Rv. 193779-01; Sez. 1, n. 31247 del 21/05/2019, Rv. 276409 - 01), è altrettanto vero però che, nel caso di specie, i giudici di appello, nel valutare la congruità della pena concordata hanno espressamente fatto riferimento, nel determinare la pena base e l'aumento per la continuazione, ai criteri direttivi di cui all'art.133, cod. pen., valorizzando in particolare la gravità complessiva del fatto e la personalità dell'imputato. Deve aggiungersi, peraltro, che il motivo di ricorso risulta generico, non indicando quali specifici elementi, tra quelli di cui all'art. 133 c.p., sarebbero stati trascurati dalla Corte d'Appello nella determinazione della pena. 4. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 apr
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