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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02198/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della Corte d'appello di Genova visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

OSSERVA Ritenuto che i ricorsi - proposti dagli imputati indicati in epigrafe avverso sentenza che ha definito l'appello degli imputati con concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. - devono essere dichiarati inammissibili • perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata; In particolare, i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contestano il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità dei ricorrenti (tra tante, Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853) e alla disposta confisca dei telefoni, punto quest'ultimo non oggetto di appello; il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. (per tutte, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Rv. 278337).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma in favore della Cassa delle ammende, che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della Corte d'appello di Genova visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Ritenuto che i ricorsi - proposti dagli imputati indicati in epigrafe avverso sentenza che ha definito l'appello degli imputati con concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. - devono essere dichiarati inammissibili • perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata; In particolare, i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contestano il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità dei ricorrenti (tra tante, Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853) e alla disposta confisca dei telefoni, punto quest'ultimo non oggetto di appello; il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. (per tutte, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Rv. 278337). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma in favore della Cassa delle ammende, che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos