Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 gennaio 2024

Cassazione n. 07674/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16008-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 1445/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 22/11/2018 R.G.N. 513/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto R.G.N.16008/2019 Cron.

Rep.

Ud.16/01/2024 [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 22.11.18 la corte d’appello di Catanzaro, in riforma di sentenza del 10.4.15 del tribunale di Castrovillari, ha rigettato la domanda di disoccupazione agricola per l’anno 2010 proposta dal lavoratore in epigrafe.

Ha ritenuto la corte territoriale in particolare che le prove testimoniali raccolte fossero contraddittorie rispetto alle affermazioni attore e comunque non conducenti e -in sintesi- inidonee a superare le risultanze del verbale ispettivo dell’Inps (che aveva evidenziato l’artificiosità dei rapporti di lavoro denunciati ai fini previdenziali ed addirittura l’inesistenza dell’attività aziendale).

Avverso tale sentenza ricorre per quattro motivi il lavoratore; l’Inps ha depositato procura. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il primo motivo deduce – ex art. 360 co. 1 n. 4 e 5 - violazione dell’art. 132 numero 4 e 111 Cost., per idoneità della motivazione in relazione alla sentenza di primo grado.

Il motivo è privo di pregio in quanto nella specie la corte territoriale ha reso una motivazione della sua decisione, nel rispetto del parametro indicato da Cass. 8053/2014, mentre inammissibile è la deduzione dell’art. 360 n. 5 in quanto non deduce un fatto.

Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 115 c.p.c. per aver ritenuto le testimonianze non utili laddove l’Inps aveva contestato solo la capacità dei testi.

Il motivo è inammissibile in quanto non riproduce gli atti del processo e non pone in tal modo la corte in condizione di apprezzare la sussistenza e portata del vizio denunciato.

Il terzo motivo deduce vizio di motivazione ex 360 co. 1 numero 5 c.p.c., per aver trascurato che l’Inps non ha eccepito l’incapacità al momento dell’assunzione della prova testimoniale.

Anche tale motivo è inammissibile perché la parte non riproduce gli atti e non riporta verbale d’udienza, non dimostrando neppure che si è discusso di tale fatto in giudizio.

Il quarto motivo deduce violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato che l’onere della prova era a carico dell’INPS.

Il motivo è inammissibile perché non si parametra in alcun modo alla sentenza, che si è basata proprio sulle prove offerte dall’Inps.

Nulla per spese,essendo la parte vittoriosa rimasta intimata.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16008-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 1445/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 22/11/2018 R.G.N. 513/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.16008/2019 Cron. Rep. Ud.16/01/2024 [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 22.11.18 la corte d’appello di Catanzaro, in riforma di sentenza del 10.4.15 del tribunale di Castrovillari, ha rigettato la domanda di disoccupazione agricola per l’anno 2010 proposta dal lavoratore in epigrafe. Ha ritenuto la corte territoriale in particolare che le prove testimoniali raccolte fossero contraddittorie rispetto alle affermazioni attore e comunque non conducenti e -in sintesi- inidonee a superare le risultanze del verbale ispettivo dell’Inps (che aveva evidenziato l’artificiosità dei rapporti di lavoro denunciati ai fini previdenziali ed addirittura l’inesistenza dell’attività aziendale). Avverso tale sentenza ricorre per quattro motivi il lavoratore; l’Inps ha depositato procura. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il primo motivo deduce – ex art. 360 co. 1 n. 4 e 5 - violazione dell’art. 132 numero 4 e 111 Cost., per idoneità della motivazione in relazione alla sentenza di primo grado. Il motivo è privo di pregio in quanto nella specie la corte territoriale ha reso una motivazione della sua decisione, nel rispetto del parametro indicato da Cass. 8053/2014, mentre inammissibile è la deduzione dell’art. 360 n. 5 in quanto non deduce un fatto. Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 115 c.p.c. per aver ritenuto le testimonianze non utili laddove l’Inps aveva contestato solo la capacità dei testi. Il motivo è inammissibile in quanto non riproduce gli atti del processo e non pone in tal modo la corte in condizione di apprezzare la sussistenza e portata del vizio denunciato. Il terzo motivo deduce vizio di motivazione ex 360 co. 1 numero 5 c.p.c., per aver trascurato che l’Inps non ha eccepito l’incapacità al momento dell’assunzione della prova testimoniale. Anche tale motivo è inammissibile perché la parte non riproduce gli atti e non riporta verbale d’udienza, non dimostrando neppure che si è discusso di tale fatto in giudizio. Il quarto motivo deduce violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato che l’onere della prova era a carico dell’INPS. Il motivo è inammissibile perché non si parametra in alcun modo alla sentenza, che si è basata proprio sulle prove offerte dall’Inps. Nulla per spese,essendo la parte vittoriosa rimasta intimata. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13
Sentenza Cassazione n. 07674/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris