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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25789/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Torino del 20 maggio 2022, che ha integralmente confermato la sentenza del tribunale di Cuneo del 20 marzo 2019, a sua volta di affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, bancarotta semplice documentale - ascritti loro in concorso, nelle rispettive qualità di amministratore unico dal 26/11/07 al 3/3/13 e di amministratore di fatto per il periodo successivo, il Marinelli e di amministratore unico dal 4/3/13 al fallimento, la Montrucchio, entrambi in nome e per conto della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., dichiarata fallita dal tribunale di Cuneo il 4 giugno 2015 - e, quanto alla sola Montrucchio nella stessa qualità, in relazione al delitto di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto conseguente al mancato ricorso, in proprio, alla dichiarazione di fallimento della società stessa.

Tramite il difensore sono stati articolati tre motivi di ricorso per cassazione, qui enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.Con un primo motivo, sono stati dedotte violazione di legge, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di reità per il delitto di cui all'art. 216 comma 1 n. 1) r.d. n. 267/42.

La sentenza impugnata avrebbe omesso di fornire risposta alle ragioni del gravame avverso la pronuncia di primo grado, nelle quali i ricorrenti avevano lamentato che il curatore avesse desunto le condotte distrattive dai semplici prelievi di conto corrente negli anni 2014 e 2015, quando, in modo contraddittorio, lo stato di dissesto era stato fatto risalire al 2013, annualità nella quale alcuna operazione depauperatrice era stata segnalata; il consulente della difesa, Frangione, era invece risalito alle registrazioni contabili dei prelevamenti, in parte annotati nel "conto anticipi rimborso spese" - "da formalizzare" - e in parte annotati come prelievi "per cassa"; il curatore non avrebbe tenuto conto di altri due rimborsi, nel 2014 e nel 2015, di circa 2800 euro complessivi, relativi ad anticipazioni per pagamento schede carburanti e di una fattura Enel. 2.11 secondo motivo ha richiamato i medesimi vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) e b) cod. proc. pen. a riguardo della assunta sussistenza del reato di bancarotta documentale semplice, in quanto la contestata riclassificazione del debito per finanziamento soci come "riserva" di patrimonio si sarebbe verificata soltanto nell'annualità 2010; nel bilancio del 2013 sarebbero stati correttamente contabilizzati, come precisato dal consulente di parte, costi capitalizzati, alla voce "immobilizzazioni immateriali", relativi a "progettazione" di 178 trasformatori, perché la società produceva trasformatori e pertanto avrebbe dovuto necessariamente progettarli prima di costruirli; la mancata annotazione di ricavi conseguenti alla cessione del magazzino, risultante dal bilancio al 31/12/13 e non più esistente alla fine del 2014, sarebbe stata contestata impropriamente, in quanto il bilancio al 31 dicembre 2014 non era stato depositato e i ricavi della vendita delle merci sarebbero stati utilizzati per effettuare regolari pagamenti; non risponderebbe al vero che gli imputati avrebbero lamentato disguidi intercorsi con la società fornitrice del software al fine di giustificare la mancata consegna della contabilità al curatore, ed anzi essi avrebbero provato la regolare compilazione dei dati contabili fino a pochi giorni prima del fallimento; non sarebbe obbligatoria la stampa cartacea dei registri contabili; la teste Filippi, impiegata della società, avrebbe dichiarato, in dibattimento, di aver indicato al curatore che i dati contabili erano tenuti su supporto informatico ed in modo accessibile. 3.11 terzo e ultimo motivo si poggia sui medesimi vizi di violazione di legge e di carenza di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta semplice per mancato ricorso all'auto-fallimento, ascritto alla sola Montrucchio.

Il consulente della difesa, pur sottolineando l'accuratezza dell'analisi di bilancio eseguita dal curatore fallimentare, avrebbe obiettato che, da un lato, non sarebbe stata tenuta in considerazione la crisi di mercato del settore industriale della [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro, sarebbe stato sottovalutato il fatto che nel giugno 2012 la [OSCURATO:PERSONA] aveva assicurato un cospicuo affidamento alla società per l'acquisto dei cespiti e dei prodotti della collegata [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., per poi revocare le linee di credito nell'agosto 2013, con evidente influenza sulla crisi della società.

Infine, difetterebbero la prova della colpa grave in capo alla Montrucchio, non desumibile dal solo ritardo nella richiesta di fallimento e la prova, evincibile dal c.d. giudizio controfattuale, del nesso di causa tra l'omesso ricorso all'istanza di fallimento in proprio e l'aggravamento del dissesto.

4. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla

I. 25 febbraio 2022, ri.

15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 5.11 difensore dell'imputato ha fatto pervenire conclusioni scritte, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.E' necessario rammentare, in premessa, che il contesto processuale è quello di una c.d. doppia conforme sulla responsabilità, nel quale le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale e motivazionale, nel rispetto, in particolare, dei seguenti parametri: a) la sentenza d'appello ripetutamente richiama la decisione del tribunale e la sua correttezza, facendovi espresso riferimento per quanto da essa non specificamente osservato in risposta alle argomentazioni della difesa (pag.5); b) le sentenze adottano gli stessi criteri di valutazione delle prove (così Cass. sez.3, n. 44418 del 16/7/13, Argentieri; Cass. sez.2, n.51192/19, Cassin e altro). 2.È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Cass. sez. 2, n.26725 del 1/3/13, Natale e altri, Rv. 256723).

In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori (Cass. sez.1, n. 23308 del 18/11/14, Savasta e altri, Rv. 263601; nello stesso senso, Cass. sez. 4, n.46979 del 10/11/15, Bregamotti, Rv. 265053; Cass. sez. 2, n. 20677 del 11/4/17, Schioppo, Rv. 270071). 3.Quanto all'ordinario vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, è affermazione ricorrente quella secondo cui «l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un "orizzonte circoscritto", dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali» (così, per tutte, Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 4..E ancora, nel giudizio di cassazione sono precluse - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).5.Ebbene, il primo motivo di ricorso - che riguarda l'affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale - è generico e manifestamente infondato.

Le deduzioni della consulenza di parte non mettono a fuoco e non scalfiscono la ricostruzione operata dalle pronunce di merito, come puntualizzato, con ragionamento logico e pienamente condivisibile, dalla sentenza di primo grado a pag. 10 e 11, il cui contenuto è bene riportare: "non convince, invece, per le altre voci che vanno a comporre la distrazione, la giustificazione addotta (anche dal consulente di parte) ossia che si tratta senza dubbio di spese inerenti l'attività aziendale che transitano provvisoriamente su un conto anticipi per poi trovare definitiva sede contabile una volta che venga ricevuta la pezza giustificativa: 11 risultato (da un punto di vista probatorio) è che in questi casi l'imprenditore non è riuscito a dar prova (neppure aiutato dalle deposizioni testimoniali, generiche sul punto, vedi quanto sintetizzato supra rispetto alla deposizione della dipendente Filippi) della effettiva destinazione impressa a quel contante che è uscito dalle casse della società".

Il tribunale di Cuneo - a cui si è richiamata, con argomentazione articolata, la sentenza impugnata a pag. 5 - ha dunque correttamente esplicitato che, al di là della mera presenza dell'appostazione contabile "conto anticipi rimborso spese", difettava la sottostante documentazione idonea a comprovarne la debita spettanza, come - del resto - ammesso dallo stesso rag.

Frangione nel frammento dell'elaborato da lui redatto, riportato nel ricorso per cassazione a pag. 10 ("anticipi rimborso spese, quest'ultimi da formalizzare") e come ben si evince, coerentemente, dalla testimonianza del professionista contabile della società, [OSCURATO:PERSONA], il quale - come riportato a pag. 8 della sentenza del primo giudice - ha riferito che "ove vengano sostenute spese per la società con somme di denaro prelevate dai conti della stessa ma ancora non vi è la pezza giustificativa, le somme vengono "parcheggiate" in un conto anticipi, per poi essere spostate nella apposita voce una volta che si venga in possesso del giustificativo".

Considerazioni analoghe meritano i prelievi "per cassa", in relazione ai quali gli amministratori hanno omesso di fornire alla curatela ogni doverosa giustificazione, idonea a conciliarne l'esecuzione con il soddisfacimento degli scopi sociali e con la conservazione del patrimonio nell'interesse dei creditori.

Del resto, è principio di diritto, espresso da questa Corte di legittimità, che "integra l'ipotesi del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216 legge fall.), l'amministratore che disponga a suo favore il rimborso dei finanziamenti effettuati nei confronti della società, considerato che la qualità di creditore non si può scindere da quella di amministratore, in quanto tale, vincolato alla società dall'obbligo della fedeltà e da quello della tutela degli interessi sociali anche nei confronti dei terzi" (sez. 5, n. 2273 del 2004, Martella, Rv. 231289; sez. 5, n. 50495 del 2018, Sestili, Rv. 274602). 6.11 secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Ai fini della integrazione del reato di bancarotta semplice documentale è sufficiente che i libri contabili obbligatori - il libro giornale e il registro degli inventari - siano tenuti in modo irregolare od incompleto, anche sotto un profilo puramente formale, nel triennio antecedente alla dichiarazione di fallimento; il reato è di pericolo presunto, nel senso che il legislatore ha inteso sanzionare anche le irregolarità formali in quanto potenzialmente idonee, in astratto, a pregiudicare la corretta ricostruzione dell'andamento delle vicende imprenditoriali.

Ebbene, la sentenza di primo grado - pag. 6, richiamata da quella d'appello, pag. 6 - ha riportato l'ampia e circostanziata deposizione del curatore fallimentare Pautassi, che ha illustrato l'irregolare conservazione del libro degli inventari dell'anno 2013, con la mancata appostazione dei 178 trasformatori che la società aveva acquistato da una società collegata e che non risultavano rivenduti in base alle registrazioni contabili ostese.

Sul punto, la difesa dei ricorrenti ha obiettato che i trasformatori acquistati fossero 24 e non 178 senza, tuttavia, allegare la documentazione che se ne assume dimostrativa; non ha dato conto della cessione del magazzino - maggiore o minore - e della sorte dei ricavi eventualmente incassati, né si è confrontata con le osservazioni tecniche della curatela - riprodotte a pag. 6 della sentenza di primo grado, richiamata a pag. 6 della sentenza d'appello - secondo le quali l'inserimento dei trasformatori nella voce "immobilizzazioni immateriali", quand'anche sotto forma di capitalizzazione di oneri per la loro progettazione (comunque evidentemente prodromica alla loro realizzazione) si è rivelato incompatibile con il loro acquisto dalla [OSCURATO:PERSONA], avvenuto nel 2013,che avrebbe dovuto indurre l'amministratore a veicolarli, sotto il profilo contabile , tra le "rimanenze".

In assenza del magazzino, pur contabilmente presente, peraltro anche in misura consistente, alla fine del 2013, una rituale e coerente appostazione, per il 2014, avrebbe dovuto dare contezza della destinazione dei suddetti prodotti industriali o, in alternativa, dei ricavi introitati dalla loro vendita: anche su tale aspetto non si colgono significative ed efficaci repliche dei motivi di ricorso - e tali da sovvertire la tenuta logica della sentenza impugnata - che si limitano a richiamare generiche "operazioni attive" per circa 203.000 euro nell'anno 2014 e per circa 30.000 euro nell'anno 2015 e a sostenere, apoditticamente, che tali risorse sarebbero state "ovviamente" impiegate nell'esecuzione di "altrettanti pagamenti".

Quanto - ancora - alla mancata consegna dell'impianto contabile obbligatorio delle annualità 2014 e 2015, la sentenza impugnata - pag. 6, che richiama quella di primo grado, pagg. 7 e 12 - afferma che non potessero opporsi al curatore le difficoltà negoziali intercorse con la società che ne curava il software, al momento inaccessibile a causa di inadempienze della fallita nei pagamenti delle relative prestazioni di servizio; tale rilievo è in linea con l'indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui " a norma degli artt. 2214 e 2241 cod. civ., l'imprenditore che esercita un'attività commerciale è obbligato, personalmente, alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili nella propria azienda.

Egli può avvalersi dell'opera di un tecnico, sia esso un proprio dipendente o un libero professionista, ma resta sempre responsabile per l'attività da essi svolta nell'ambito dell'impresa.

In caso di fallimento, quindi, risponde penalmente dell'attività e delle omissioni delle persone da lui incaricate che non hanno tenuto, in assoluto, o non hanno tenuto regolarmente i libri e le scritture contabili prescritte dalla legge" (cfr. sez. 5, n. 709 del 1998, Mollo e altri, Rv. 212147; conf. sez. 5, n. 36870 del 2020, Marelli, Rv. 280133; sez. 5, n. 2812 del 2013, Manfrellotti, Rv. 258947).

Sul punto, il motivo di ricorso è puramente assertivo, perchè si limita a negare l'adozione di tale argomento difensivo nel corso del procedimento senza allegare, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli atti e i documenti del processo che comproverebbero il travisamento del dato probatorio; anche il richiamo di un segmento della testimonianza dell'impiegata Filippi non è idoneo ad intaccare il percorso logico del provvedimento impugnato, vuoi perché non era lei ad occuparsi personalmente della cura contabile (sent. primo grado, pag.8), vuoi perché la sentenza di primo grado ne ha censurato la genericità (pag. 11) ed in ogni caso ne ha considerato la sub-valenza rispetto all'apporto probatorio offerto dalla curatela del fallimento, che ha ribadito, in dibattimento, di non aver ottenuto la consegna della contabilità, pure espressamente richiesta; e tale valutazione è insindacabile in questa sede, anche perché "è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita" (Cass. sez. 5, n. 44992 del 2012, Aprovitola, Rv. 253774).

Deve aggiungersi che non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione dei contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di congruità e logicità della motivazione.

Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova rimane devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata ad alcuni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche od illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema (così Cass. sez.2, n.51192 del 2019, M., Rv. 278368). 7.11 terzo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato.

E' vero che l'omessa richiesta di fallimento "in proprio" deve essere connotata da un apprezzamento di "colpa grave" che, sotto il profilo soggettivo, deve sempre accompagnare le condotte sanzionate dal comma 1 n. 4 dell'art. 217 della legge fallimentare, ma - nel caso in esame - il quadro complessivo degli elementi di prova soddisfa, ampiamente, il requisito di fattispecie preteso dalla norma incriminatrice, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.

Ed invero, non può essere sottaciuto che, in un contesto di ingravescente insolvenza delineatasi, come tale non contestata dalla difesa, quantomeno dall'inizio del 2013 - l'imputata - con dolo - si sia appropriata, in concorso con il marito amministratore di fatto, delle risorse societarie attraverso i prelevamenti di conto corrente descritti dalle sentenze di merito negli anni 2014 e 2015.

Tali circostanze sono sintomatiche della più assoluta indifferenza dell'imputata per le sorti della società, già in situazione di forte squilibrio economico e finanziario, progressivamente appesantita, nel tempo, dalla non proficua assunzione di personale dipendente e dall'acquisizione a titolo oneroso di beni di una società collegata poi non destinati all'attività caratteristica dell'impresa fallita (pag. 6 sent. primo grado e pag. 6 sentenza di secondo grado) e dall'indebitamento verso le banche, privo di utile proiezione commerciale (pag. 12 sent. primo grado, richiamata da pag.6 sentenza d'appello).

Si tratta, in definitiva, di condotta profondamente negligente, in nesso di causa con il tracollo economico dell'impresa, con incremento delle perdite tra il 2014 e il 2015 per un importo di quasi 300.000 euro anche a cagione dell'inerzia dell'imputata nell'adozione, inevitabile, di scelte volte ad interrompere la continuità aziendale con l'accesso a procedure concorsuali.

A fronte delle piane argomentazioni delle sentenze di merito la ricorrente non contrappone critiche pertinenti e specifiche, né di minima consistenza. 8.L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione dei reati di bancarotta semplice - di cui ai capi 1) e 2) - per prescrizione, maturata dopo la sentenza di secondo grado (cfr.

SS.UU. n. 12602 del 17/12/15, Ricci, Rv. 266818, che in motivazione richiama un principio consolidato: SS.UU. n. 32 del 2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; SS.UU. n.33542 del 2001, Cavalera, Rv.219531; SS.UU. n. 23428 del 2005, Bracale, Rv.231164). 9.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inamm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Torino del 20 maggio 2022, che ha integralmente confermato la sentenza del tribunale di Cuneo del 20 marzo 2019, a sua volta di affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, bancarotta semplice documentale - ascritti loro in concorso, nelle rispettive qualità di amministratore unico dal 26/11/07 al 3/3/13 e di amministratore di fatto per il periodo successivo, il Marinelli e di amministratore unico dal 4/3/13 al fallimento, la Montrucchio, entrambi in nome e per conto della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., dichiarata fallita dal tribunale di Cuneo il 4 giugno 2015 - e, quanto alla sola Montrucchio nella stessa qualità, in relazione al delitto di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto conseguente al mancato ricorso, in proprio, alla dichiarazione di fallimento della società stessa. Tramite il difensore sono stati articolati tre motivi di ricorso per cassazione, qui enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.Con un primo motivo, sono stati dedotte violazione di legge, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di reità per il delitto di cui all'art. 216 comma 1 n. 1) r.d. n. 267/42. La sentenza impugnata avrebbe omesso di fornire risposta alle ragioni del gravame avverso la pronuncia di primo grado, nelle quali i ricorrenti avevano lamentato che il curatore avesse desunto le condotte distrattive dai semplici prelievi di conto corrente negli anni 2014 e 2015, quando, in modo contraddittorio, lo stato di dissesto era stato fatto risalire al 2013, annualità nella quale alcuna operazione depauperatrice era stata segnalata; il consulente della difesa, Frangione, era invece risalito alle registrazioni contabili dei prelevamenti, in parte annotati nel "conto anticipi rimborso spese" - "da formalizzare" - e in parte annotati come prelievi "per cassa"; il curatore non avrebbe tenuto conto di altri due rimborsi, nel 2014 e nel 2015, di circa 2800 euro complessivi, relativi ad anticipazioni per pagamento schede carburanti e di una fattura Enel. 2.11 secondo motivo ha richiamato i medesimi vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) e b) cod. proc. pen. a riguardo della assunta sussistenza del reato di bancarotta documentale semplice, in quanto la contestata riclassificazione del debito per finanziamento soci come "riserva" di patrimonio si sarebbe verificata soltanto nell'annualità 2010; nel bilancio del 2013 sarebbero stati correttamente contabilizzati, come precisato dal consulente di parte, costi capitalizzati, alla voce "immobilizzazioni immateriali", relativi a "progettazione" di 178 trasformatori, perché la società produceva trasformatori e pertanto avrebbe dovuto necessariamente progettarli prima di costruirli; la mancata annotazione di ricavi conseguenti alla cessione del magazzino, risultante dal bilancio al 31/12/13 e non più esistente alla fine del 2014, sarebbe stata contestata impropriamente, in quanto il bilancio al 31 dicembre 2014 non era stato depositato e i ricavi della vendita delle merci sarebbero stati utilizzati per effettuare regolari pagamenti; non risponderebbe al vero che gli imputati avrebbero lamentato disguidi intercorsi con la società fornitrice del software al fine di giustificare la mancata consegna della contabilità al curatore, ed anzi essi avrebbero provato la regolare compilazione dei dati contabili fino a pochi giorni prima del fallimento; non sarebbe obbligatoria la stampa cartacea dei registri contabili; la teste Filippi, impiegata della società, avrebbe dichiarato, in dibattimento, di aver indicato al curatore che i dati contabili erano tenuti su supporto informatico ed in modo accessibile. 3.11 terzo e ultimo motivo si poggia sui medesimi vizi di violazione di legge e di carenza di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta semplice per mancato ricorso all'auto-fallimento, ascritto alla sola Montrucchio. Il consulente della difesa, pur sottolineando l'accuratezza dell'analisi di bilancio eseguita dal curatore fallimentare, avrebbe obiettato che, da un lato, non sarebbe stata tenuta in considerazione la crisi di mercato del settore industriale della [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro, sarebbe stato sottovalutato il fatto che nel giugno 2012 la [OSCURATO:PERSONA] aveva assicurato un cospicuo affidamento alla società per l'acquisto dei cespiti e dei prodotti della collegata [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., per poi revocare le linee di credito nell'agosto 2013, con evidente influenza sulla crisi della società. Infine, difetterebbero la prova della colpa grave in capo alla Montrucchio, non desumibile dal solo ritardo nella richiesta di fallimento e la prova, evincibile dal c.d. giudizio controfattuale, del nesso di causa tra l'omesso ricorso all'istanza di fallimento in proprio e l'aggravamento del dissesto. 4. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, ri. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 5.11 difensore dell'imputato ha fatto pervenire conclusioni scritte, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.E' necessario rammentare, in premessa, che il contesto processuale è quello di una c.d. doppia conforme sulla responsabilità, nel quale le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale e motivazionale, nel rispetto, in particolare, dei seguenti parametri: a) la sentenza d'appello ripetutamente richiama la decisione del tribunale e la sua correttezza, facendovi espresso riferimento per quanto da essa non specificamente osservato in risposta alle argomentazioni della difesa (pag.5); b) le sentenze adottano gli stessi criteri di valutazione delle prove (così Cass. sez.3, n. 44418 del 16/7/13, Argentieri; Cass. sez.2, n.51192/19, Cassin e altro). 2.È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Cass. sez. 2, n.26725 del 1/3/13, Natale e altri, Rv. 256723). In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori (Cass. sez.1, n. 23308 del 18/11/14, Savasta e altri, Rv. 263601; nello stesso senso, Cass. sez. 4, n.46979 del 10/11/15, Bregamotti, Rv. 265053; Cass. sez. 2, n. 20677 del 11/4/17, Schioppo, Rv. 270071). 3.Quanto all'ordinario vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, è affermazione ricorrente quella secondo cui «l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un "orizzonte circoscritto", dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali» (così, per tutte, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 4..E ancora, nel giudizio di cassazione sono precluse - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).5.Ebbene, il primo motivo di ricorso - che riguarda l'affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale - è generico e manifestamente infondato. Le deduzioni della consulenza di parte non mettono a fuoco e non scalfiscono la ricostruzione operata dalle pronunce di merito, come puntualizzato, con ragionamento logico e pienamente condivisibile, dalla sentenza di primo grado a pag. 10 e 11, il cui contenuto è bene riportare: "non convince, invece, per le altre voci che vanno a comporre la distrazione, la giustificazione addotta (anche dal consulente di parte) ossia che si tratta senza dubbio di spese inerenti l'attività aziendale che transitano provvisoriamente su un conto anticipi per poi trovare definitiva sede contabile una volta che venga ricevuta la pezza giustificativa: 11 risultato (da un punto di vista probatorio) è che in questi casi l'imprenditore non è riuscito a dar prova (neppure aiutato dalle deposizioni testimoniali, generiche sul punto, vedi quanto sintetizzato supra rispetto alla deposizione della dipendente Filippi) della effettiva destinazione impressa a quel contante che è uscito dalle casse della società". Il tribunale di Cuneo - a cui si è richiamata, con argomentazione articolata, la sentenza impugnata a pag. 5 - ha dunque correttamente esplicitato che, al di là della mera presenza dell'appostazione contabile "conto anticipi rimborso spese", difettava la sottostante documentazione idonea a comprovarne la debita spettanza, come - del resto - ammesso dallo stesso rag. Frangione nel frammento dell'elaborato da lui redatto, riportato nel ricorso per cassazione a pag. 10 ("anticipi rimborso spese, quest'ultimi da formalizzare") e come ben si evince, coerentemente, dalla testimonianza del professionista contabile della società, [OSCURATO:PERSONA], il quale - come riportato a pag. 8 della sentenza del primo giudice - ha riferito che "ove vengano sostenute spese per la società con somme di denaro prelevate dai conti della stessa ma ancora non vi è la pezza giustificativa, le somme vengono "parcheggiate" in un conto anticipi, per poi essere spostate nella apposita voce una volta che si venga in possesso del giustificativo". Considerazioni analoghe meritano i prelievi "per cassa", in relazione ai quali gli amministratori hanno omesso di fornire alla curatela ogni doverosa giustificazione, idonea a conciliarne l'esecuzione con il soddisfacimento degli scopi sociali e con la conservazione del patrimonio nell'interesse dei creditori. Del resto, è principio di diritto, espresso da questa Corte di legittimità, che "integra l'ipotesi del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216 legge fall.), l'amministratore che disponga a suo favore il rimborso dei finanziamenti effettuati nei confronti della società, considerato che la qualità di creditore non si può scindere da quella di amministratore, in quanto tale, vincolato alla società dall'obbligo della fedeltà e da quello della tutela degli interessi sociali anche nei confronti dei terzi" (sez. 5, n. 2273 del 2004, Martella, Rv. 231289; sez. 5, n. 50495 del 2018, Sestili, Rv. 274602). 6.11 secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Ai fini della integrazione del reato di bancarotta semplice documentale è sufficiente che i libri contabili obbligatori - il libro giornale e il registro degli inventari - siano tenuti in modo irregolare od incompleto, anche sotto un profilo puramente formale, nel triennio antecedente alla dichiarazione di fallimento; il reato è di pericolo presunto, nel senso che il legislatore ha inteso sanzionare anche le irregolarità formali in quanto potenzialmente idonee, in astratto, a pregiudicare la corretta ricostruzione dell'andamento delle vicende imprenditoriali. Ebbene, la sentenza di primo grado - pag. 6, richiamata da quella d'appello, pag. 6 - ha riportato l'ampia e circostanziata deposizione del curatore fallimentare Pautassi, che ha illustrato l'irregolare conservazione del libro degli inventari dell'anno 2013, con la mancata appostazione dei 178 trasformatori che la società aveva acquistato da una società collegata e che non risultavano rivenduti in base alle registrazioni contabili ostese. Sul punto, la difesa dei ricorrenti ha obiettato che i trasformatori acquistati fossero 24 e non 178 senza, tuttavia, allegare la documentazione che se ne assume dimostrativa; non ha dato conto della cessione del magazzino - maggiore o minore - e della sorte dei ricavi eventualmente incassati, né si è confrontata con le osservazioni tecniche della curatela - riprodotte a pag. 6 della sentenza di primo grado, richiamata a pag. 6 della sentenza d'appello - secondo le quali l'inserimento dei trasformatori nella voce "immobilizzazioni immateriali", quand'anche sotto forma di capitalizzazione di oneri per la loro progettazione (comunque evidentemente prodromica alla loro realizzazione) si è rivelato incompatibile con il loro acquisto dalla [OSCURATO:PERSONA], avvenuto nel 2013,che avrebbe dovuto indurre l'amministratore a veicolarli, sotto il profilo contabile , tra le "rimanenze". In assenza del magazzino, pur contabilmente presente, peraltro anche in misura consistente, alla fine del 2013, una rituale e coerente appostazione, per il 2014, avrebbe dovuto dare contezza della destinazione dei suddetti prodotti industriali o, in alternativa, dei ricavi introitati dalla loro vendita: anche su tale aspetto non si colgono significative ed efficaci repliche dei motivi di ricorso - e tali da sovvertire la tenuta logica della sentenza impugnata - che si limitano a richiamare generiche "operazioni attive" per circa 203.000 euro nell'anno 2014 e per circa 30.000 euro nell'anno 2015 e a sostenere, apoditticamente, che tali risorse sarebbero state "ovviamente" impiegate nell'esecuzione di "altrettanti pagamenti". Quanto - ancora - alla mancata consegna dell'impianto contabile obbligatorio delle annualità 2014 e 2015, la sentenza impugnata - pag. 6, che richiama quella di primo grado, pagg. 7 e 12 - afferma che non potessero opporsi al curatore le difficoltà negoziali intercorse con la società che ne curava il software, al momento inaccessibile a causa di inadempienze della fallita nei pagamenti delle relative prestazioni di servizio; tale rilievo è in linea con l'indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui " a norma degli artt. 2214 e 2241 cod. civ., l'imprenditore che esercita un'attività commerciale è obbligato, personalmente, alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili nella propria azienda. Egli può avvalersi dell'opera di un tecnico, sia esso un proprio dipendente o un libero professionista, ma resta sempre responsabile per l'attività da essi svolta nell'ambito dell'impresa. In caso di fallimento, quindi, risponde penalmente dell'attività e delle omissioni delle persone da lui incaricate che non hanno tenuto, in assoluto, o non hanno tenuto regolarmente i libri e le scritture contabili prescritte dalla legge" (cfr. sez. 5, n. 709 del 1998, Mollo e altri, Rv. 212147; conf. sez. 5, n. 36870 del 2020, Marelli, Rv. 280133; sez. 5, n. 2812 del 2013, Manfrellotti, Rv. 258947). Sul punto, il motivo di ricorso è puramente assertivo, perchè si limita a negare l'adozione di tale argomento difensivo nel corso del procedimento senza allegare, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli atti e i documenti del processo che comproverebbero il travisamento del dato probatorio; anche il richiamo di un segmento della testimonianza dell'impiegata Filippi non è idoneo ad intaccare il percorso logico del provvedimento impugnato, vuoi perché non era lei ad occuparsi personalmente della cura contabile (sent. primo grado, pag.8), vuoi perché la sentenza di primo grado ne ha censurato la genericità (pag. 11) ed in ogni caso ne ha considerato la sub-valenza rispetto all'apporto probatorio offerto dalla curatela del fallimento, che ha ribadito, in dibattimento, di non aver ottenuto la consegna della contabilità, pure espressamente richiesta; e tale valutazione è insindacabile in questa sede, anche perché "è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita" (Cass. sez. 5, n. 44992 del 2012, Aprovitola, Rv. 253774). Deve aggiungersi che non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione dei contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di congruità e logicità della motivazione. Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova rimane devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata ad alcuni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche od illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema (così Cass. sez.2, n.51192 del 2019, M., Rv. 278368). 7.11 terzo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato. E' vero che l'omessa richiesta di fallimento "in proprio" deve essere connotata da un apprezzamento di "colpa grave" che, sotto il profilo soggettivo, deve sempre accompagnare le condotte sanzionate dal comma 1 n. 4 dell'art. 217 della legge fallimentare, ma - nel caso in esame - il quadro complessivo degli elementi di prova soddisfa, ampiamente, il requisito di fattispecie preteso dalla norma incriminatrice, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità. Ed invero, non può essere sottaciuto che, in un contesto di ingravescente insolvenza delineatasi, come tale non contestata dalla difesa, quantomeno dall'inizio del 2013 - l'imputata - con dolo - si sia appropriata, in concorso con il marito amministratore di fatto, delle risorse societarie attraverso i prelevamenti di conto corrente descritti dalle sentenze di merito negli anni 2014 e 2015. Tali circostanze sono sintomatiche della più assoluta indifferenza dell'imputata per le sorti della società, già in situazione di forte squilibrio economico e finanziario, progressivamente appesantita, nel tempo, dalla non proficua assunzione di personale dipendente e dall'acquisizione a titolo oneroso di beni di una società collegata poi non destinati all'attività caratteristica dell'impresa fallita (pag. 6 sent. primo grado e pag. 6 sentenza di secondo grado) e dall'indebitamento verso le banche, privo di utile proiezione commerciale (pag. 12 sent. primo grado, richiamata da pag.6 sentenza d'appello). Si tratta, in definitiva, di condotta profondamente negligente, in nesso di causa con il tracollo economico dell'impresa, con incremento delle perdite tra il 2014 e il 2015 per un importo di quasi 300.000 euro anche a cagione dell'inerzia dell'imputata nell'adozione, inevitabile, di scelte volte ad interrompere la continuità aziendale con l'accesso a procedure concorsuali. A fronte delle piane argomentazioni delle sentenze di merito la ricorrente non contrappone critiche pertinenti e specifiche, né di minima consistenza. 8.L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione dei reati di bancarotta semplice - di cui ai capi 1) e 2) - per prescrizione, maturata dopo la sentenza di secondo grado (cfr. SS.UU. n. 12602 del 17/12/15, Ricci, Rv. 266818, che in motivazione richiama un principio consolidato: SS.UU. n. 32 del 2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; SS.UU. n.33542 del 2001, Cavalera, Rv.219531; SS.UU. n. 23428 del 2005, Bracale, Rv.231164). 9.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 ciascuno a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inamm
Sentenza Cassazione n. 25789/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris