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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 gennaio 2023

Cassazione n. 02853/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15273/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] SOBO5 H 501 E), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05.02.I980 ed ivi residente, alP.le di [OSCURATO:PERSONA] n. 14, elettivamente domiciliato in Roma, alViale delle Milizie n. 22, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:RCCNDR70B14H50JV), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 3737 / 20 20 emessa dalla CTR del Lazi o il Avvisi di liquidazione imposta ipotecaria – Trascrizione sentenza di divisione 26/11/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla CTP di Roma avverso quattro avvisi di liquidazione relativi all’imposta ipotecaria a seguito di trascrizione di sentenza di divisione.

2. L’adita CTP accoglieva il ricorso, ritenendo che nell’espressione “atto” contenuta nell’art. 2834 c.c. non fosse ricompresa anche una sentenza (essendo limitata alle divisioni negoziali).

3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la CTR del Lazio accoglieva il gravame, ritenendo che l’iscrizione di ipoteca legale sia obbligatoria in tutti i casi in cui si debba garantire in favore dei comunisti non assegnatari il pagamento di conguagli in denaro, a prescindere dalla circostanza che ciò sia derivato da una divisione negoziale o da una divisione giudiziale.

4. Avverso la sentenza d’appello proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2834 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, in base all’articolo citato, l’ipoteca legale va iscritta solo a tutela di conguagli derivanti da divisione negoziale, e non anche da sentenze.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR illegittimamente, a suo dire, compensato le spese di lite del giudizio d’appello.

3. Con nota del 7.12.2022 la ricorrente ha dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni di cui all’art. 5 della l egge [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, conseguentemente, ha formulato richiesta di sospensione della presente controversia, al fine di permettere il perfezionamento della definizione agevolata.

4. La lite fiscale in oggettorientra tra le controversie tributarie definibili con modalità agevolate, ai sensi dell’art . 5 della Legge n. 130 del 2022 (rubricato “Defi nizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione”),atteso che: a) si è in presenz a di una controversia tributaria per la quale la contribuente risulta parzialmente soccombente nei precedenti gradi di giudizio ed il cui valore non è eccedente € 50.000, in ossequio al comma 1 dell’articolo 5 già citato ; b) sempre conformemente al comma 1, la controversia era pendente innanzia questa Corte alla data del 15 luglio 2022 e, nel rispetto del successivo comma 4, il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della menzionata legge, risalendo la PEC di notifica al giorno 8.6.2020.

4. In base al comma 10 dell’art. 5, “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

In tal caso il processo e' sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.”.

P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio fino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione degli atti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15273/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] SOBO5 H 501 E), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05.02.I980 ed ivi residente, alP.le di [OSCURATO:PERSONA] n. 14, elettivamente domiciliato in Roma, alViale delle Milizie n. 22, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:RCCNDR70B14H50JV), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 3737 / 20 20 emessa dalla CTR del Lazi o il Avvisi di liquidazione imposta ipotecaria – Trascrizione sentenza di divisione 26/11/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla CTP di Roma avverso quattro avvisi di liquidazione relativi all’imposta ipotecaria a seguito di trascrizione di sentenza di divisione. 2. L’adita CTP accoglieva il ricorso, ritenendo che nell’espressione “atto” contenuta nell’art. 2834 c.c. non fosse ricompresa anche una sentenza (essendo limitata alle divisioni negoziali). 3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la CTR del Lazio accoglieva il gravame, ritenendo che l’iscrizione di ipoteca legale sia obbligatoria in tutti i casi in cui si debba garantire in favore dei comunisti non assegnatari il pagamento di conguagli in denaro, a prescindere dalla circostanza che ciò sia derivato da una divisione negoziale o da una divisione giudiziale. 4. Avverso la sentenza d’appello proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2834 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, in base all’articolo citato, l’ipoteca legale va iscritta solo a tutela di conguagli derivanti da divisione negoziale, e non anche da sentenze. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR illegittimamente, a suo dire, compensato le spese di lite del giudizio d’appello. 3. Con nota del 7.12.2022 la ricorrente ha dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni di cui all’art. 5 della l egge [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, conseguentemente, ha formulato richiesta di sospensione della presente controversia, al fine di permettere il perfezionamento della definizione agevolata. 4. La lite fiscale in oggettorientra tra le controversie tributarie definibili con modalità agevolate, ai sensi dell’art . 5 della Legge n. 130 del 2022 (rubricato “Defi nizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione”),atteso che: a) si è in presenz a di una controversia tributaria per la quale la contribuente risulta parzialmente soccombente nei precedenti gradi di giudizio ed il cui valore non è eccedente € 50.000, in ossequio al comma 1 dell’articolo 5 già citato ; b) sempre conformemente al comma 1, la controversia era pendente innanzia questa Corte alla data del 15 luglio 2022 e, nel rispetto del successivo comma 4, il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della menzionata legge, risalendo la PEC di notifica al giorno 8.6.2020. 4. In base al comma 10 dell’art. 5, “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.”. P.Q.M. La Corte sospende il giudizio fino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione degli atti
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