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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023

Cassazione n. 32177/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] a affermazione della responsabilità del ricorrente e la determinazione della pena vengono contestate in termini del tutto generici e avulsi dalla considerazione del caso concreto/ senza addurre argomenti a sostegno dell'assunto difensivo e senza indicare per quali ragioni la motivazione della sentenza sarebbe carente; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] a affermazione della responsabilità del ricorrente e la determinazione della pena vengono contestate in termini del tutto generici e avulsi dalla considerazione del caso concreto/ senza addurre argomenti a sostegno dell'assunto difensivo e senza indicare per quali ragioni la motivazione della sentenza sarebbe carente; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 32177/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris