CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 1971
Cassazione n. 20053/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a CATANZARO il 25/02/1971 avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i sette motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ritualità della citazione in appello anche con riguardo al relativo termine a comparire i al profilo inerente alla /mancata comunicazione delle conclusioni del PG, al riscontro dei costituti tipici dell'evasione contestata, anche con riguardo ai denunziati profili di inoffensività della condotta e del dolo sotteso al reato in contestazione, alla ritenuta non applicabilità della causa di non punibilità di cui all'alt 131-bis, al diniego delle generiche, alla recidiva contestata, alla misura della pena irrogata rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.M