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CassazionedecretoSezione LDecisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 28401/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 3052-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] C.C.T.A. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA].; - intimato - Oggetto R.G.N. 3052/2016 Cron.

Rep.

Ud. 22/06/2022 CC avverso il decreto n. cronologico 2171/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 04/12/2015 R.G.N. 2779/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con decreto 4 dicembre 2015, il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 98 l. fall., allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] C.C.T.A. – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., da cui era stato escluso il suo credito di € 74.974,63 per difetto di prova della natura subordinata del rapporto di lavoro prestato in favore della società fallita;

2. in esito ad argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie, esso ha escluso l’idoneità della documentazione prodotta (ravvisata l’inammissibilità per genericità della prova orale dedotta) a fini di dimostrazione della sua soggezione, in quanto sottoscrittore di un contratto di collaborazione autonoma come geologo, al potere direttivo, organizzativo, disciplinare e di controllo della società: e pertanto della subordinazione ad essa;

3. il Tribunale ha quindi ritenuto inammissibile, per novità, la subordinata domanda di accertamento di un rapporto di collaborazione a progetto irregolare, in quanto proposta soltanto nel giudizio di opposizione allo stato passivo e non anche in sede di sua verifica;

4. infine, ha ravvisato l’indeterminatezza della domanda del lavoratore di ammissione, in ulteriore subordine, del credito di € 16.083,76 per compensi non percepiti per l’attività prestata in favore della società, in virtù della generica allegazione di fatture relative al periodo 2007 – 2014, senza indicazione di quelle non pagate;

5. con atto notificato il 29 dicembre 2015, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, mentre la curatela fallimentare, regolarmente intimata, non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. il lavoratore ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 244 c.p.c. e difetto di motivazione, per erronea valutazione di genericità della prova testimoniale dedotta (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 99, secondo comma, n. 3 e n. 4 l. fall., 2094, 2697 c.c. e difetto di motivazione, per erronea interpretazione delle norme denunciate, con omissione di fatti decisivi per il giudizio, con particolare riferimento agli indici sintomatici di subordinazione, comprovati dalla documentazione in atti (secondo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili;

3. il ricorrente non ha correttamente dedotto la violazione di norme di diritto, che è integrata, come noto, da un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicante un problema interpretativo; nel caso di specie, egli ha piuttosto allegato un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340), ovviamente nei limiti del novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., qui non ricorrenti; 3.1 la Corte territoriale ha compiuto un’esatta interpretazione in diritto e sotto il profilo della sussunzione, in riferimento tanto alle corrette modalità di deduzione delle prove orali (al sesto capoverso di pg. 2 del decreto), tanto ai principi regolanti la dimostrazione del rapporto di subordinazione nella sua concreta attuazione e puntuale distinzione da quello di collaborazione autonoma, al di là della formalizzazione del rapporto tra le parti (ai primi tre capoversi di pg. 2 del decreto);

3.2. la denuncia di error in iudicando maschera, pertanto, una rivisitazione del merito, indeferibile a questa Corte, con la proposta di una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali, nella sottesa ricostruzione della fattispecie operata dal Tribunale, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987), per l’esclusiva spettanza di un tale compito al giudice del merito, autore di un accertamento in fatto, argomentato in modo pertinente e adeguato a giustificare il ragionamento logico-giuridico alla base della decisione (per le ragioni esposte dal quarto al terz’ultimo capoverso di pg. 2 e ancora dall’ultimo di pg. 2 al quarto di pg. 3 del decreto);

4. il lavoratore deduce poi violazione e falsa applicazione degli artt. 99, secondo comma, n. 3 l. fall., 69, primo comma d.lgs. 276/2003, 112 c.p.c. e difetto di motivazione per omissione assoluta della richiesta pronuncia, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto inammissibile per novità la domanda di accertamento di un rapporto di collaborazione privo dell’indicazione di uno specifico progetto, e pertanto da considerare (senza alcun accertamento) quale rapporto di lavoro subordinato, in assenza di alcuna modificazione né del petitum né della causa petendi della domanda, per l’allegazione di fatti (e mezzi di prova) già contenuta nella domanda di insinuazione, con la sola aggiunta del“la spiegazione … del perché risulti applicabile la disciplina contenuta nel decreto legislativo 276/2003, i cui effetti sono riconducibili alla già richiesta qualificazione come subordinato del contratto di lavoro autonomo del ricorrente”: non disciplinando gli artt. 61 ss. d.lgs. cit. una terza figura di lavoro, ma regolando il lavoro autonomo quando sia caratterizzato da una collaborazione coordinata e continuativa (terzo motivo);

5. esso è infondato;

6. giova premettere che, nel rito speciale del lavoro, l'unica modifica della domanda consentita è quella che integra una emendatio libelli: sicché, in caso di domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro proposta ai sensi dell’art. 69, secondo comma d.lgs. 276/2003, costituisce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato la sentenza emessa ai sensi del primo comma del predetto articolo, in quanto le ipotesi contemplate nei rispettivi commi poggiano su distinte causae petendi e introducono diversi temi di indagine (Cass. 10 maggio 2016, n. 9471);

6.1. pertanto, il lavoratore che, con il ricorso introduttivo, deduca la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la simulazione di un contratto a progetto non ne può far valere la nullità per mancanza del progetto nel corso del giudizio di appello, in quanto tale ulteriore prospettazione costituisce domanda nuova, con una diversa causa petendi, per l'inserimento di un fatto nuovo a fondamento della pretesa e di un diverso tema di indagine e di decisione: posto che, nella prima ipotesi (art. 69, secondo comma), l’azione è intesa all'accertamento, al di là della sottoscrizione tra le parti di un contratto di lavoro a progetto, della sussistenza in concreto di un rapporto di lavoro subordinato, sul presupposto del disconoscimento della qualificazione del rapporto di lavoro instaurato con la società, in quanto dissimulante un rapporto di lavoro subordinato; nella seconda ipotesi (art. 69, primo comma), essa verte invece sul diverso profilo di nullità del contratto per mancanza del progetto, con inserimento di un fatto nuovo a fondamento della pretesa e di un diverso tema di indagine e di decisione, per la prospettazione della carenza dei profili formali del contratto rispetto alla deduzione delle modalità di svolgimento in concreto del rapporto (Cass. 1 ottobre 2019, n. 24480);

6.2. ciò è avvenuto nel caso di specie, con la conseguente novità della domanda esattamente ritenuta dal Tribunale (al p.to sub

3. di pg. 3 del decreto), per la natura impugnatoria del giudizio di opposizione allo stato passivo, retto dal principio di immutabilità della domanda, comportante il divieto di introduzione di domande nuove o modificazioni sost anziali delle domande di insinuazione allo stato passivo (Cass.30 marzo 2012, n. 5167; Cass. 3 novembre 2017, n. 26225; Cass. 24 febbraio 2022, n. 6279);

7. il lavoratore deduce infine violazione e falsa applicazione degli artt. 99, secondo comma, n. 4 l. fall., 2697 c.c. e difetto di motivazione, per rigetto della domanda di ammissione al passivo del credito documentato dalle fatture insolute, sull’erroneo assunto di genericità di allegazione e inidoneità probatoria delle fatture prodotte a sostegno della prestazione resa (quarto motivo);

8. al di là della non del tutto chiarita specifica deduzione delle fatture prodotte a fondamento del credito (al penultimo capoverso di pg. 28 del ricorso), non ravvisata dal Tribunale (al primo capoverso, prima parte di pg. 4 del decreto), esso è infondato;

9. nel merito, occorre ribadire che la fattura è titolo legittimante l’ingiunzione di pagamento con decreto ingiuntivo in favore di chi l’abbia emessa e in danno del destinatario, ma priva tuttavia dell’idoneità a costituire, nell'eventuale giudizio di opposizione, prova dell'esistenza del credito, che deve essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova dal convenuto in opposizione, attore in senso sostanziale (Cass. 11 marzo 2011, n. 5915, con enunciazione del principio ai sensi dell'art. 360bis, n. 1 c.p.c.);

9.1. è poi risaputo che la fattura costituisce piena prova fra le parti del relativo contratto, in conseguenza della sua accettazione da parte del destinatario, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di risultanza documentale degli elementi relativi all'esecuzione di un contratto: essa si inquadra, infatti, fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito; sicché, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. 3 luglio 1998, n. 6502; Cass. 13 giugno 2006, n. 13651); mai, tuttavia, essa può assumere valore di fonte di prova documentale di diritti ed obblighi di terzi estranei al rapporto contrattuale sottostante (Cass. 7 agosto 1990, n. 7976);

9.2. essa non può allora costituire prova nei confronti del curatore fallimentare, per la sua qualità di terzo in sede di accertamento dello stato passivo (Cass. s.u. 28 agosto 1990, n. 8879; Cass. s.u. 20 febbraio 2013, n. 4213; Cass. 20 ottobre 2015, n. 21273; Cass. 12 agosto 2016, n. 17080; Cass. 20 luglio 2020, n. 15406);

10. per le superiori ragioni, il ricorso deve essere rigettato, senza assunzione di provvedimenti sulle spese del giudizio, non avendo la parte vittoriosa svolto difese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535) P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3052-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] C.C.T.A. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA].; - intimato - Oggetto R.G.N. 3052/2016 Cron. Rep. Ud. 22/06/2022 CC avverso il decreto n. cronologico 2171/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 04/12/2015 R.G.N. 2779/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con decreto 4 dicembre 2015, il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 98 l. fall., allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] C.C.T.A. – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., da cui era stato escluso il suo credito di € 74.974,63 per difetto di prova della natura subordinata del rapporto di lavoro prestato in favore della società fallita; 2. in esito ad argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie, esso ha escluso l’idoneità della documentazione prodotta (ravvisata l’inammissibilità per genericità della prova orale dedotta) a fini di dimostrazione della sua soggezione, in quanto sottoscrittore di un contratto di collaborazione autonoma come geologo, al potere direttivo, organizzativo, disciplinare e di controllo della società: e pertanto della subordinazione ad essa; 3. il Tribunale ha quindi ritenuto inammissibile, per novità, la subordinata domanda di accertamento di un rapporto di collaborazione a progetto irregolare, in quanto proposta soltanto nel giudizio di opposizione allo stato passivo e non anche in sede di sua verifica; 4. infine, ha ravvisato l’indeterminatezza della domanda del lavoratore di ammissione, in ulteriore subordine, del credito di € 16.083,76 per compensi non percepiti per l’attività prestata in favore della società, in virtù della generica allegazione di fatture relative al periodo 2007 – 2014, senza indicazione di quelle non pagate; 5. con atto notificato il 29 dicembre 2015, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, mentre la curatela fallimentare, regolarmente intimata, non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. il lavoratore ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 244 c.p.c. e difetto di motivazione, per erronea valutazione di genericità della prova testimoniale dedotta (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 99, secondo comma, n. 3 e n. 4 l. fall., 2094, 2697 c.c. e difetto di motivazione, per erronea interpretazione delle norme denunciate, con omissione di fatti decisivi per il giudizio, con particolare riferimento agli indici sintomatici di subordinazione, comprovati dalla documentazione in atti (secondo motivo); 2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili; 3. il ricorrente non ha correttamente dedotto la violazione di norme di diritto, che è integrata, come noto, da un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicante un problema interpretativo; nel caso di specie, egli ha piuttosto allegato un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340), ovviamente nei limiti del novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., qui non ricorrenti; 3.1 la Corte territoriale ha compiuto un’esatta interpretazione in diritto e sotto il profilo della sussunzione, in riferimento tanto alle corrette modalità di deduzione delle prove orali (al sesto capoverso di pg. 2 del decreto), tanto ai principi regolanti la dimostrazione del rapporto di subordinazione nella sua concreta attuazione e puntuale distinzione da quello di collaborazione autonoma, al di là della formalizzazione del rapporto tra le parti (ai primi tre capoversi di pg. 2 del decreto); 3.2. la denuncia di error in iudicando maschera, pertanto, una rivisitazione del merito, indeferibile a questa Corte, con la proposta di una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali, nella sottesa ricostruzione della fattispecie operata dal Tribunale, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987), per l’esclusiva spettanza di un tale compito al giudice del merito, autore di un accertamento in fatto, argomentato in modo pertinente e adeguato a giustificare il ragionamento logico-giuridico alla base della decisione (per le ragioni esposte dal quarto al terz’ultimo capoverso di pg. 2 e ancora dall’ultimo di pg. 2 al quarto di pg. 3 del decreto); 4. il lavoratore deduce poi violazione e falsa applicazione degli artt. 99, secondo comma, n. 3 l. fall., 69, primo comma d.lgs. 276/2003, 112 c.p.c. e difetto di motivazione per omissione assoluta della richiesta pronuncia, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto inammissibile per novità la domanda di accertamento di un rapporto di collaborazione privo dell’indicazione di uno specifico progetto, e pertanto da considerare (senza alcun accertamento) quale rapporto di lavoro subordinato, in assenza di alcuna modificazione né del petitum né della causa petendi della domanda, per l’allegazione di fatti (e mezzi di prova) già contenuta nella domanda di insinuazione, con la sola aggiunta del“la spiegazione … del perché risulti applicabile la disciplina contenuta nel decreto legislativo 276/2003, i cui effetti sono riconducibili alla già richiesta qualificazione come subordinato del contratto di lavoro autonomo del ricorrente”: non disciplinando gli artt. 61 ss. d.lgs. cit. una terza figura di lavoro, ma regolando il lavoro autonomo quando sia caratterizzato da una collaborazione coordinata e continuativa (terzo motivo); 5. esso è infondato; 6. giova premettere che, nel rito speciale del lavoro, l'unica modifica della domanda consentita è quella che integra una emendatio libelli: sicché, in caso di domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro proposta ai sensi dell’art. 69, secondo comma d.lgs. 276/2003, costituisce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato la sentenza emessa ai sensi del primo comma del predetto articolo, in quanto le ipotesi contemplate nei rispettivi commi poggiano su distinte causae petendi e introducono diversi temi di indagine (Cass. 10 maggio 2016, n. 9471); 6.1. pertanto, il lavoratore che, con il ricorso introduttivo, deduca la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la simulazione di un contratto a progetto non ne può far valere la nullità per mancanza del progetto nel corso del giudizio di appello, in quanto tale ulteriore prospettazione costituisce domanda nuova, con una diversa causa petendi, per l'inserimento di un fatto nuovo a fondamento della pretesa e di un diverso tema di indagine e di decisione: posto che, nella prima ipotesi (art. 69, secondo comma), l’azione è intesa all'accertamento, al di là della sottoscrizione tra le parti di un contratto di lavoro a progetto, della sussistenza in concreto di un rapporto di lavoro subordinato, sul presupposto del disconoscimento della qualificazione del rapporto di lavoro instaurato con la società, in quanto dissimulante un rapporto di lavoro subordinato; nella seconda ipotesi (art. 69, primo comma), essa verte invece sul diverso profilo di nullità del contratto per mancanza del progetto, con inserimento di un fatto nuovo a fondamento della pretesa e di un diverso tema di indagine e di decisione, per la prospettazione della carenza dei profili formali del contratto rispetto alla deduzione delle modalità di svolgimento in concreto del rapporto (Cass. 1 ottobre 2019, n. 24480); 6.2. ciò è avvenuto nel caso di specie, con la conseguente novità della domanda esattamente ritenuta dal Tribunale (al p.to sub 3. di pg. 3 del decreto), per la natura impugnatoria del giudizio di opposizione allo stato passivo, retto dal principio di immutabilità della domanda, comportante il divieto di introduzione di domande nuove o modificazioni sost anziali delle domande di insinuazione allo stato passivo (Cass.30 marzo 2012, n. 5167; Cass. 3 novembre 2017, n. 26225; Cass. 24 febbraio 2022, n. 6279); 7. il lavoratore deduce infine violazione e falsa applicazione degli artt. 99, secondo comma, n. 4 l. fall., 2697 c.c. e difetto di motivazione, per rigetto della domanda di ammissione al passivo del credito documentato dalle fatture insolute, sull’erroneo assunto di genericità di allegazione e inidoneità probatoria delle fatture prodotte a sostegno della prestazione resa (quarto motivo); 8. al di là della non del tutto chiarita specifica deduzione delle fatture prodotte a fondamento del credito (al penultimo capoverso di pg. 28 del ricorso), non ravvisata dal Tribunale (al primo capoverso, prima parte di pg. 4 del decreto), esso è infondato; 9. nel merito, occorre ribadire che la fattura è titolo legittimante l’ingiunzione di pagamento con decreto ingiuntivo in favore di chi l’abbia emessa e in danno del destinatario, ma priva tuttavia dell’idoneità a costituire, nell'eventuale giudizio di opposizione, prova dell'esistenza del credito, che deve essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova dal convenuto in opposizione, attore in senso sostanziale (Cass. 11 marzo 2011, n. 5915, con enunciazione del principio ai sensi dell'art. 360bis, n. 1 c.p.c.); 9.1. è poi risaputo che la fattura costituisce piena prova fra le parti del relativo contratto, in conseguenza della sua accettazione da parte del destinatario, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di risultanza documentale degli elementi relativi all'esecuzione di un contratto: essa si inquadra, infatti, fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito; sicché, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. 3 luglio 1998, n. 6502; Cass. 13 giugno 2006, n. 13651); mai, tuttavia, essa può assumere valore di fonte di prova documentale di diritti ed obblighi di terzi estranei al rapporto contrattuale sottostante (Cass. 7 agosto 1990, n. 7976); 9.2. essa non può allora costituire prova nei confronti del curatore fallimentare, per la sua qualità di terzo in sede di accertamento dello stato passivo (Cass. s.u. 28 agosto 1990, n. 8879; Cass. s.u. 20 febbraio 2013, n. 4213; Cass. 20 ottobre 2015, n. 21273; Cass. 12 agosto 2016, n. 17080; Cass. 20 luglio 2020, n. 15406); 10. per le superiori ragioni, il ricorso deve essere rigettato, senza assunzione di provvedimenti sulle spese del giudizio, non avendo la parte vittoriosa svolto difese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535) P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteri
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