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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 maggio 2025

Cassazione n. 19522/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], difeso da se stesso. -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, [OSCURATO:PERSONA] GOTTO-intimati- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA]- TO n.1365/2022 depositata il 15/11/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente, quale difensore di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha depositato un'istanza di liquidazione dei compensi per l’attività svolta.

In accoglimento dell’opposizione, il Tribunale liquida un importo di € 960 , ma dichiara non dovuti, e comunque compensati, ulteriori importi a titolo di compensi per il giudizio di opposizione, in applicazione dell'art. 15 d.lgs. 150/2011, secondo cui la parte può stare in giudizio personalmente.

Ricorre in cassazione l’avvocato con un motivo .

Riman gono intimati il Ministero e la Procura della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona P. di Gotto. [OSCURATO:PERSONA]

1. - L’ unico motivo censura la motivazione dell’ordinanza nella parte in cui, pur in presenza di un accoglimento totale dell’opposizione e di soccombenza integrale dell’Amministrazione resistente, il Tribunale ha dichiara to non dovuti – e comunque compensati –gli ulteriori importi a titolo di compensi per il giudizio di opposizione.

Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., invocando il principio di soccombenza e il diritto alla liquidazione dei compensi professionali spettanti all’avvocato che agisce per la tutela di un proprio diritto patrimoniale.

Sostiene altresì che la dichiarazione di agire personalmente non esclude la natura professionale dell’attività difensiva svolta.

2. –Il motivo è accolto.

Questa Corte ha affermato che, nel giudizio di opposizione a decreto di pagamento del compenso per l’attività svolta in favore della parteammessa al patrocinio a spese dello Stato, il difensore che agisce personalmente conserva il diritto alla liquidazione del compenso secondo le tariffe forensi, trattandosi pur sempre di attività difensiva professionale svolta in proprio favore (cfr. tra le molte Cass. n. 4698/2019).

Nel caso di specie il Tribunale ha misconosciuto ciò.

A tanto si è aggiunto l’errore del mancata motivazione sulla pronuncia (a quanto pare sussidiaria ed eventuale) di compensazione delle spese.

3. – La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, ex art. 384 c.p.c., liquida in favore del ricorrente € 332 per il giudizio di opposizione ed € 350 per il giudizio di cassazione, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, liquida in favore del ricorrente € 332 per il giudizio di opposizione e € 350 per il giudizio di cassazione, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% su

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], difeso da se stesso. -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, [OSCURATO:PERSONA] GOTTO-intimati- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA]- TO n.1365/2022 depositata il 15/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente, quale difensore di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha depositato un'istanza di liquidazione dei compensi per l’attività svolta. In accoglimento dell’opposizione, il Tribunale liquida un importo di € 960 , ma dichiara non dovuti, e comunque compensati, ulteriori importi a titolo di compensi per il giudizio di opposizione, in applicazione dell'art. 15 d.lgs. 150/2011, secondo cui la parte può stare in giudizio personalmente. Ricorre in cassazione l’avvocato con un motivo . Riman gono intimati il Ministero e la Procura della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona P. di Gotto. [OSCURATO:PERSONA] 1. - L’ unico motivo censura la motivazione dell’ordinanza nella parte in cui, pur in presenza di un accoglimento totale dell’opposizione e di soccombenza integrale dell’Amministrazione resistente, il Tribunale ha dichiara to non dovuti – e comunque compensati –gli ulteriori importi a titolo di compensi per il giudizio di opposizione. Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., invocando il principio di soccombenza e il diritto alla liquidazione dei compensi professionali spettanti all’avvocato che agisce per la tutela di un proprio diritto patrimoniale. Sostiene altresì che la dichiarazione di agire personalmente non esclude la natura professionale dell’attività difensiva svolta. 2. –Il motivo è accolto. Questa Corte ha affermato che, nel giudizio di opposizione a decreto di pagamento del compenso per l’attività svolta in favore della parteammessa al patrocinio a spese dello Stato, il difensore che agisce personalmente conserva il diritto alla liquidazione del compenso secondo le tariffe forensi, trattandosi pur sempre di attività difensiva professionale svolta in proprio favore (cfr. tra le molte Cass. n. 4698/2019). Nel caso di specie il Tribunale ha misconosciuto ciò. A tanto si è aggiunto l’errore del mancata motivazione sulla pronuncia (a quanto pare sussidiaria ed eventuale) di compensazione delle spese. 3. – La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, ex art. 384 c.p.c., liquida in favore del ricorrente € 332 per il giudizio di opposizione ed € 350 per il giudizio di cassazione, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, liquida in favore del ricorrente € 332 per il giudizio di opposizione e € 350 per il giudizio di cassazione, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% su
Sentenza Cassazione n. 19522/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris