CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 08433/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4270/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 104, presso lo st udio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti - Ric. 2020n. 4270sez. S2 - ud. 24 /0 2 /202 3 avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ANCONA n. 1036/2019 depositata il 20/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] in giudizio dinanzi il T ribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per accertare l’esistenza della servitù di passaggio a carico di un fondo di proprietà dei convenuti e a favore di un fondo di sua proprietà su un tracciato esistente da tempo immemorabile . La s ervitù di passaggio si sviluppava davanti l’aia della casa colonica e si dirigeva dopo una curva a destra in linea retta sino al ponticello a confine con la proprietàattorea. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di ordinare a i convenuti di ripristinare detto tragitto a proprie spese, inoltre , chiedeva accertarsi l’inesistenza della servitù gravante sul suo fondo a causa dell’indebita costruzione di un pozzo che captava direttamente le acque che precedentemente andavano a riempire una cisterna. Chiedeva, infine,che fosse ordinata la rimozione delle opere finalizzate alla sottrazione dell’acqua. 2. I convenuti contestavano le domande attoree e, in via riconvenzionale,chiedevano il riconoscimento del proprio diritto di presa d’acqua con condanna dell’attrice al rimborso delle spese sostenute perla manutenzione del tracciato destinato a strada ed utilizzato dalla controparte, nonché per le opere eseguite per il miglior utilizzo della falda acquifera. 3. I convenuti proponevano anche un autonomo giudizio dinanzi il Tribunale di Macerata per sentir dichiarare l’avvenuto acquisto per usucapione a loro favore della fonte sita in [OSCURATO:PERSONA]. 2020n. 4270sez. S2 - ud. 24 /0 2 /202 3 Picena contrada acqua bona sul fondo di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] nella porzione occupata da tale fonte. 4. Il T ribunale di Macerata , riuniti i giudizi , in p arziale accoglimento delle domande proposte dalle parti , dichiar ava l’usucapione in favore di [OSCURATO:PERSONA] eCerquetti Norina della servitù di acquedotto nella estensione originaria ( cisterna e trocche), accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta alla rimozione di tutte le opere che impedivano l’uso della cisterna e delle trocche(pozzo e nuove tubazioni) determinava il passaggio di cui poteva godere la Giachiniin quello nuovo offerto da Zamponi e Cerquetti che passava attraverso il frutteto , determinando ne la larghezza in metri tre. R igettava tutte le altre domande compresa quella di risarcimento del danno. 5. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso tale sentenza. 6. Gli originari convenuti resistevano al gravame. 7. La Corte d’Appello di Ancona rigettava l’appell o e confermava la sentenza del Tribunale di Macerata di accoglimento delle domande contrappostedelle parti nel senso sopra descritto. Preliminarmente la Corte d’Appello evidenziava che la parte appellata non aveva proposto appello incidentale avverso i capi della sentenza di primo grado ad essa sfavorevoli e, dunque , sul puntole domande formulate nelle conclusioni erano inammissibili. 7.1 Quanto all’appellodi [OSCURATO:PERSONA], l’infondatezza del primo motivo derivava dal fatto che i convenuti avevano chiesto non solo dichiararsi l’avvenuta usucapione in loro favore della fonte ma anche, in via subordinata , il riconoscimento del loro diritto di servitù sulla falda acquifera esistente. Tale circostanza legittimava Ric. 2020n. 4270sez. S2 - ud. 24 /0 2 /202 3 il giudicante a valutare il materiale probatorio acquisito in atti al fine di riconoscere o meno l’invocata servitù per intervenuta usucapione. Anche nel merito,la decisione di accoglimento della domanda di acquisto per usucapione della servitù doveva essere confermata in quanto erano risultati esistenti, poiché incontestati , oltre che dimostratidalla documentazione in atti, tutti gli elementi richiesti dal combinato disposto degli articoli 1031, 1061 e1158 c.c. ovvero la titolarità in capo agli odierni proprietari dei terreni in questione per provenienza da i precedenti proprietari e del diritto di utilizzazione dell’acqua affiorante dalla fonte come risultante dall’atto di vendita a mezzo del quale l’originario unico proprietario dei terreni aveva stabilito l’effettiva utilizzazione a fini irrigu i o domestici e di abbeveramento del bestiame già da parte dei precedenti proprietari dell’acqua proveniente dalla fonte posta sul terreno di proprietà Giachini a mezzo di opere acquedottistiche stabili e apparenti ( cisterna di raccolta dell’acqua di falda , tubazione, vasche o trocche ) la cui e sistenza era stata accertata anche dal CTU. La Corte d’Appello evidenziava che anche le dichiarazioni testimoniali erano nel medesimo senso e , dunque , rigettava il motivo di appello relativo alla erronea valutazione del materiale istruttorio. La servitù di passaggio costituita a carico del terreno di proprietà Zamponi-Cerquetti ed in favore di quello confinante di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] era risultata incontestata . Inoltre l’esistenza della servitù di passaggio con qualsiasi mezzo e l’esercizio della suddetta servitù risultava dimostrata dalla documentazione acquisita agli atti quantomenoa far data dall’anno Ric. 2020n. 4270sez. S2 - ud. 24 /0 2 /202 3 1956. I proprietari del fondo servente avevano installato presumibilmente a far data dall’anno 1952 un frutteto che aveva sacrificato l’intero percorso della strada campestre e,da tale evento modificativo dei luoghi, la servitù di passaggio si esercitava attraverso una strada campestre alternativa che conduceva comunque al terreno di proprietà della Giachini anche se con un percorso leggermente più lungo di circa 100 metri. A parere della Corte d'Appello, il T ribunale aveva correttamente ritenuto che l’utilizzazione del nuovo tracciato messo a disposizione rispettasse i necessari presupposti previst i dall’articolo 1068 c.c. Infatti,nel caso in cui il proprietario del fondo dominante conviene in giudizio il proprietario del fondo servente per pretese violazionidelle disposizioni contenute nell’articolo 1068 c.c. l’offerta di un luogo diverso di esercizio della servitù può essere fatta anche nel giudizio a mezzo di domanda riconvenzionale, restando al giudice il compito di stabilire se ricorrano o meno le condizioni di legge per lo spostamento del luogo di esercizio della servitù. Nella specie,ri correvano tali presupposti. 8. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi. 9. Enrico Z amponi e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. 10. In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato memoria con la quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 1062, 1031, 1061, 1158 c.c. e degli Ric. 2020n. 4270sez. S2 - ud. 24 /0 2 /202 3 articoli 112 e 113 c.p.c. nonché di ogni norma principioe regol a in materia di limiti della domanda e delle eccezioni difensive , dei poteri del giudice nell’applicazione del principio iura novit curiaper avere la C orte d’ A ppello mancat o di riscontrare che nessuna domandao eccezione di usucapione della servitù di acquedotto era stata proposta dai signori Zamponi-Cerquetti. I ricorrenti sostengono che in nessuno dei due giudizi di primo grado poi riuniti i coniugiZamponi-Cerquetti ave vano proposto una domanda di usucapione della servitù di acquedotto avendo richiesto da un lato nel procedimento n. 829 / 1996 il riconoscimento della servitù di presa d’acqua per destinazione del padre di famiglia e nell’altro n. 303/2000 l’accertamento dell’intervenuta usucapione della fonte sita in [OSCURATO:PERSONA], oss ia del luogo fisico dal quale sgorgavano le acque. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione e falsa applicazione degli articoli 1062, 1031 , 1061 , 1158 c.c. e dell’articolo 112 c.p.c. nonché di ogni norma principio e regola in materia di limiti della domanda per avere la C orte d’A ppello mancato di riscontrare che i signori Z amponi Cerquetti non potevano usucapire ciò su cui vantavano per loro stessa ammissione una servitù per costituzionedel padre di famiglia. Nel giudizio n. 829 del 1996 la Giachini aveva agito per sentir accertare che,ferma la servitù di captazione delle acque spettante ai convenuti per destinazione del padre di famiglia , agli stessi dovesse essere impedito di esercitarla con la nuova modalità,ossia tramite l’intervenuta indebita costruzione sul fondo di sua proprietà di un pozzo che captava direttamente le acque che precedentemente andavano a riempire la cisterna esistente sempre Ric. 2020n. 4270sez. S2 - ud. 24 /0 2 /202 3 sul fondo medesimo;chiedeva, pertanto , la rimozione delle nuove opere. A parere dei ricorrenti la Corte d’Appello avrebbe errato nel riconoscere una servitù di acquedotto per usucapione in capo ai titolari di una medesima servitù per destinazione del padre di famiglia. 3. Il terzo motivo di ricorsoè così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 183, 184, 273e 274 c.p.c., dell’articolo 2909c.c. e dell’articolo 24 C ost ., nonché di ogni norma principio e regola in materia di esercizio dell’azione da parte del titolare del diritto per avere la C orte d’ A ppello mancato di riscontrare l’inammissibilità della domanda di usucapione proposta in primo grado dai coniugi Zamponi-Cerquetti in ragione della decadenza dall’eccezione riconvenzionale prodottasi nel giudizio instaurato dalla ricorrente. A parere della Giachini la controparte sarebbe incorsa in una decadenza processuale, in quanto, non avendo chiesto con domanda riconvenzionale l’accertamento dell’avvenuta usucapione della fonte,non poteva riproporla in un autonomo giudizio. 3.1 I tre motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono infondato il primo,inammissibili il secondo e il terzo. La qualificazione della domanda, infatti, è compito del giudice del merito che al di là delle formule e dalle parole utilizzate dalla parte deve tener conto dell'intero contesto dell'atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutandone la formulazione testuale e il contenuto sostanziale in relazione all'effettiva finalità che la parte intende perseguire (Sez. L, Ord.n. 19435 del 2018). Ric. 2020n. 4270sez. S2 - ud. 24 /0 2 /202 3 Nella specie l’interpretazione della domanda operata dal Tribunale è già stata oggetto di motivo di doglianza dinanzi la Corte d'Appello che l’ha confermata. La decisione della Corte d'Appello è pienamente corrispondente a quanto emerge dagli atti di causa ed è conforme con il principio, sopra evidenziato e costantemente affermato da questa Corte, secondo il quale il giudice di merito, nell'interpretazione della domanda giudiziale, deve tenere contodella reale volontà dell'attore risultante dall'intero contenuto dell'atto e dallo scopo pratico perseguito. Sul punto il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: Il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione (Sez. 3, Ord. n. 13602 del 2019). Peraltro, la stessa ricorrente riconosce che la domanda è stata proposta nei suoi confronti dinanzi il medesimo Tribunale di Macerata con citazione del 26 maggio 2000 nel giudizio n.303/2000 Ric. 2020n. 4270sez. S2 - ud. 24 /0 2 /202 3 poi riunito a quello n.829/1996, tanto da chiedere con il terzo motivo la declaratoria di tardività di tale domanda. Tale ultima censura, posta come si è detto con il terzo motivo, èinammissibile in quanto non risulta proposta dalla Giachini come motivo di appello avverso la sentenza del Tribunale in relazione alla tardività della domanda di usucapione e la ricorrente non indica in quale atto del giudizio di merito ha sollevato la relativa eccezione. Nel ricorso si legge esclusivamente che la ricorrente aveva impugnato la sentenza del Tribunale per vizio di ultrapetizione non potendo il giudice pronunciare l’usucapione della fonte non essendo la stessa ritualmente richiesta. Talemotivo di appello è specificato a pag. 7 del ricorso dove si fa cenno alla mancanza di domanda di usucapione della servitù per aver chiesto riconoscersi la servitù per destinazione del padre di famiglia senza alcun cenno alla tardività della domanda di usucapioneperché proposta in altro giudizio. La censura, dunque è inammissibile per novità oltre che per difetto di specificità non risultando proposta nei gradi di merito e non avendo il ricorrente assolto l’onere di indicare in quale atto ha sollevato la questione qui proposta. Peraltro, non può sottacersi che la domanda di usucapione avanzata in altro giudizio poi riunito era ammissibile sotto plurimi profili, primo fra tutti quello relativo a lla distinzione tra diritti autodeterminati ed eterodeterminati, in quanto la causa petendi delle azioni a difesa della proprietà è lo stesso diritto vantato dall'attore e non il titolo che ne costituisce la fonte, sicché la specificazione del modo di acquisto del diritto reale a difesa del quale si agisce, e in particolare dell'acquisto per usucapione, in quanto rivolta a determinare più compiutamente la causa petendi, Ric. 2020n. 4270sez. S2 - ud. 24 /0 2 /202 3 non comporta mutamento della domanda e della situazione giuridica con essa fatta valere" (ex plurimis Sez. 2, Sent. n.23565 del 2019 ). In proposito deve richiamarsi il seguente principio di diritto: «Il giudice di appello che riformi la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accertato l'esistenza di una servitù prediale fondata su un contratto ha l'obbligo di esaminare d'ufficio la domanda, proposta in via subordinata in primo grado e rimasta assorbita, di accertamento dell'esistenza della stessa servitù fondata sull'usucapione, nonostante la mancata espressa riproposizione di essa da parte dell'appellato, trattandosi di un diritto autodeterminato, che si identifica con il suo contenuto e non con il titolo con cui viene fatto valere»(Sez. 2, Ord. n. 32858 del 2022). 3.2Quanto alla censura proposta con il secondo motivo essa si fonda sul presupposto della mancata proposizione della domanda di usucapione da parte dei coniugi Zamponi-Cerquetti che,secondo la prospettazione della ricorrente, avevano chiesto solo l’accertamento della servitù per destinazione del padre di famiglia di cui erano già titolariper essere stata costituita per contratto fra le parti in occasione della compravendita del 31 dicembre 1952.Ne consegue che,con il rigetto del primo e del terzo motivo con il quale si è contestata l’interpretazione della domanda come di usucapione della medesima servitù e la tardività della stessa , la presente censura diviene inammissibile per mancanza del suo presupposto fondativo. Peraltro, i ricorrenti asseriscono che non può accogliersi la domanda di usucapione della servitù di acquedotto di cui si è già Ric. 2020n. 4270sez. S2 - ud. 24 /0 2 /202 3 titolari per destinazione del padre di famiglia il che da un lato è del tutto infondato per quanto si è detto e dall’altro rende privo di interesse lo stesso motivo. 4. Il ricorso è rigettato. 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 4500,più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteri