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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 00148/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] natcx a TARANTO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 09/02/2022 del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conversione dei ricorsi in appelli e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce; (}L [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto reso in data 9 febbraio 2022, il Tribunale di Lecce, pronunciando sulla possibilità di prosecuzione dell'attività delle due imprese individuali "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]" con compendio aziendale sequestrato, disponeva la messa in liquidazione di entrambe le imprese.

Il Tribunale condivideva e richiamava le conclusioni esposte nelle varie relazioni depositate dall'amministratore giudiziario Barbara BRANCA che, lungi dal formulare proposte di prosecuzione delle imprese sopra citate, sottolineava, con riguardo a entrambe, lo scarso valore economico, la scarsa produttività, la modestia delle entrate, la profonda caratterizzazione con il proposto, nonché l'irregolarità contabile e fiscale; inoltre, richiesto di effettuare un approfondimento circa gli eventuali introiti relativi alla stagione estiva 2021, l'amministratore, pur dando atto di un incremento delle vendite, rappresentava irregolarità ed elementi ostativi alla prosecuzione dell'attività commerciale delle due ditte individuali.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei rispettivi difensori e procuratori speciali, i terzi interessati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 41, comma 5, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

2.1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di violazione di legge in quanto il Tribunale avrebbe basato la decisione di mettere in liquidazione l'impresa solo sull'asserita difficoltà di proseguirne l'attività tramite forme di amministrazione controllata, senza valorizzare l'esistenza di concrete possibilità di ripresa dell'attività, confermate dall'incremento delle vendite nel periodo estivo e dall'approfondimento istruttorio disposto dal Tribunale, che aveva evidenziato l'astratta possibilità di un rilancio economico dell'azienda.

Inoltre, sarebbe stato irrilevante il singolo episodio richiamato al fine di dimostrare un'asserita e non accertata irregolarità fiscale.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Lecce avrebbe potuto contemperare diversamente le esigenze di prevenzione con le legittime aspettative del terzo interessato.

2.2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] stigmatizza la contraddittorietà della relazione dell'amministratore giudiziario, sulla quale il Tribunale aveva basato la propria decisione, nella parte in cui stabiliva che l'azienda avrebbe dovuto essere liquidata al prezzo di C 3.000,00, laddove erano stati ravvisati utili di C 12.317,00 ovvero di C 14.033,00; inoltre, considerate la caratterizzazione strettamente personale dell'attività in capo a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e la ridotta capacità produttiva dell'impresa, sarebbe stato da escludere un illecito reimpiego di somme e la stessa azienda avrebbe, comunque, dovuto essere esclusa dalla disposta confisca.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, richiamando il principio del doppio grado di giurisdizione affermato da Sez.

U, n. 46898 del 26/9/2019, Ricchiuto, Rv. 277156, ha chiesto che i ricorsi per cassazione vengano qualificati come appelli, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce (frutto di un evidente refuso è l'indicazione della Corte di Ancona), sezione misure di prevenzione, per l'ulteriore Corso. [OSCURATO:PERSONA]

1. In accoglimento della richiesta formulata dal Procuratore generale, ritiene il Collegio che i ricorsi debbano essere qualificati come appelli.

2. Occorre muovere dai principi affermati nella sentenza Sez.

U, n. 46898 del 26/9/2019, Ricchiuto, Rv. 277156, con la quale è stata operata una ricostruzione del sistema delle impugnazioni delle misure di prevenzione patrimoniali.

2.1. Le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sulla impugnabilità con ricorso per cassazione del provvedimento di diniego della misura del controllo giudiziario, richiesto ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, hanno superato l'orientamento di legittimità che considera la misura dell'amministrazione giudiziaria non presidiata da mezzi di impugnazione, valorizzando il criterio ostativo della tassatività dei mezzi di impugnazione ed il mancato richiamo dell'amministrazione giudiziaria nell'unica norma del codice antimafia dedicata alle impugnazioni, l'art. 27 del decreto legislativo citato, ritenendo applicabile, anche in tale ipotesi, il principio del doppio grado di impugnazione.

Si è argomentato, a tal proposito, che la stessa giurisprudenza, con il ricorso all'interpretazione analogica, aveva posto rimedio ad una discrasia del testo di legge relativa alla impugnabilità della confisca, dal momento che la misura ablativa, adottata in via ordinaria, risultava appellabile e ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 27 del [OSCURATO:PERSONA], mentre per quella adottata all'esito del controllo di cui all'art. 34 dello stesso Codice non era previsto alcun mezzo di impugnazione.

La Corte di legittimità, infatti, con un'interpretazione dell'art. 34 citato costituzionalmente orientata, aveva riconosciuto l'appellabilità e la ricorribilità per cassazione anche per tale ultima misura, prima dell'intervento del legislatore che, recependo l'orientamento giurisprudenziale, ha dapprima integrato il comma 7 dell'articolo 34 e successivamente, con la legge n. 161/2017, ha interamente riscritto l'art. 34 inserendo al comma 6 la previsione dell'impugnazione con il doppio grado di giudizio, riferita sia alla confisca conseguente all'amministrazione giudiziaria che a quella intervenuta a seguito del controllo giudiziario adottabile nello stesso contesto.

2.2. Le Sezioni Unite, nella richiamata pronunzia, hanno, quindi, affermato che le decisioni del Tribunale sulle richieste in tema di controllo giudiziario, al pari di quelle sulla ammissione all'amministrazione giudiziaria, appartenenti ad un unico sotto-sistema, debbano andare soggette al mezzo di impugnazione "generale" previsto dal d.lgs. n. 159 del 2011, art. 10, come già testimoniato, per le altre misure patrimoniali, dal richiamo contenuto nell'art. 27 e nell'art. 34, comma 6, ultima parte e come del resto reso necessario dal dovere di sopperire a ingiustificate aporie normative, pur in presenza di effetti incisivi del tutto assimilabili su beni e interessi omogenei tutelati dall'ordinamento. 4/

3. Orbene, muovendo dagli enunciati principi, anche con riferimento al decreto del tribunale che, in sede di gestione, abbia disposto la messa in liquidazione della società o dell'impresa (art. 41, comma 5, d.lgs. n. 159/2011), deve ritenersi applicabile, in quanto direttamente incidente su diritti patrimoniali, il principio del doppio grado di giurisdizione (di merito) di cui agli artt. 10 e 27 del d.lgs. n. 159/2011, estensivamente interpretati, così come correttamente prospettato dal Procuratore generale nella sua requisitoria e come già deciso da questa Corte sia in un caso analogo di messa in liquidazione di società (vedi Sez. 1, n. Ord. n. 20161 del 28/2/2022, Piccirillo, Rv. 283090), sia nel caso di provvedimento del tribunale di prevenzione disponente la cessazione dell'attività e la vendita dei beni strumentali dell'azienda sottoposta a confisca, parimenti ritenuto impugnabile dinanzi alla Corte di appello (Sez. 2, n. 28922 del 9/7/2020, Spada, Rv. 279702).

4. Da quanto esposto discende che, qualificate le impugnazioni come appelli, gli atti debbano essere trasmessi alla Corte di appello di Lecce per la decisione.

P.Q.M.

Qualificati i ricorsi come appelli, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] natcx a TARANTO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 09/02/2022 del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conversione dei ricorsi in appelli e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce; (}L [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto reso in data 9 febbraio 2022, il Tribunale di Lecce, pronunciando sulla possibilità di prosecuzione dell'attività delle due imprese individuali "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]" con compendio aziendale sequestrato, disponeva la messa in liquidazione di entrambe le imprese. Il Tribunale condivideva e richiamava le conclusioni esposte nelle varie relazioni depositate dall'amministratore giudiziario Barbara BRANCA che, lungi dal formulare proposte di prosecuzione delle imprese sopra citate, sottolineava, con riguardo a entrambe, lo scarso valore economico, la scarsa produttività, la modestia delle entrate, la profonda caratterizzazione con il proposto, nonché l'irregolarità contabile e fiscale; inoltre, richiesto di effettuare un approfondimento circa gli eventuali introiti relativi alla stagione estiva 2021, l'amministratore, pur dando atto di un incremento delle vendite, rappresentava irregolarità ed elementi ostativi alla prosecuzione dell'attività commerciale delle due ditte individuali. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei rispettivi difensori e procuratori speciali, i terzi interessati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 41, comma 5, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 2.1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di violazione di legge in quanto il Tribunale avrebbe basato la decisione di mettere in liquidazione l'impresa solo sull'asserita difficoltà di proseguirne l'attività tramite forme di amministrazione controllata, senza valorizzare l'esistenza di concrete possibilità di ripresa dell'attività, confermate dall'incremento delle vendite nel periodo estivo e dall'approfondimento istruttorio disposto dal Tribunale, che aveva evidenziato l'astratta possibilità di un rilancio economico dell'azienda. Inoltre, sarebbe stato irrilevante il singolo episodio richiamato al fine di dimostrare un'asserita e non accertata irregolarità fiscale. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Lecce avrebbe potuto contemperare diversamente le esigenze di prevenzione con le legittime aspettative del terzo interessato. 2.2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] stigmatizza la contraddittorietà della relazione dell'amministratore giudiziario, sulla quale il Tribunale aveva basato la propria decisione, nella parte in cui stabiliva che l'azienda avrebbe dovuto essere liquidata al prezzo di C 3.000,00, laddove erano stati ravvisati utili di C 12.317,00 ovvero di C 14.033,00; inoltre, considerate la caratterizzazione strettamente personale dell'attività in capo a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e la ridotta capacità produttiva dell'impresa, sarebbe stato da escludere un illecito reimpiego di somme e la stessa azienda avrebbe, comunque, dovuto essere esclusa dalla disposta confisca. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, richiamando il principio del doppio grado di giurisdizione affermato da Sez. U, n. 46898 del 26/9/2019, Ricchiuto, Rv. 277156, ha chiesto che i ricorsi per cassazione vengano qualificati come appelli, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce (frutto di un evidente refuso è l'indicazione della Corte di Ancona), sezione misure di prevenzione, per l'ulteriore Corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In accoglimento della richiesta formulata dal Procuratore generale, ritiene il Collegio che i ricorsi debbano essere qualificati come appelli. 2. Occorre muovere dai principi affermati nella sentenza Sez. U, n. 46898 del 26/9/2019, Ricchiuto, Rv. 277156, con la quale è stata operata una ricostruzione del sistema delle impugnazioni delle misure di prevenzione patrimoniali. 2.1. Le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sulla impugnabilità con ricorso per cassazione del provvedimento di diniego della misura del controllo giudiziario, richiesto ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, hanno superato l'orientamento di legittimità che considera la misura dell'amministrazione giudiziaria non presidiata da mezzi di impugnazione, valorizzando il criterio ostativo della tassatività dei mezzi di impugnazione ed il mancato richiamo dell'amministrazione giudiziaria nell'unica norma del codice antimafia dedicata alle impugnazioni, l'art. 27 del decreto legislativo citato, ritenendo applicabile, anche in tale ipotesi, il principio del doppio grado di impugnazione. Si è argomentato, a tal proposito, che la stessa giurisprudenza, con il ricorso all'interpretazione analogica, aveva posto rimedio ad una discrasia del testo di legge relativa alla impugnabilità della confisca, dal momento che la misura ablativa, adottata in via ordinaria, risultava appellabile e ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 27 del [OSCURATO:PERSONA], mentre per quella adottata all'esito del controllo di cui all'art. 34 dello stesso Codice non era previsto alcun mezzo di impugnazione. La Corte di legittimità, infatti, con un'interpretazione dell'art. 34 citato costituzionalmente orientata, aveva riconosciuto l'appellabilità e la ricorribilità per cassazione anche per tale ultima misura, prima dell'intervento del legislatore che, recependo l'orientamento giurisprudenziale, ha dapprima integrato il comma 7 dell'articolo 34 e successivamente, con la legge n. 161/2017, ha interamente riscritto l'art. 34 inserendo al comma 6 la previsione dell'impugnazione con il doppio grado di giudizio, riferita sia alla confisca conseguente all'amministrazione giudiziaria che a quella intervenuta a seguito del controllo giudiziario adottabile nello stesso contesto. 2.2. Le Sezioni Unite, nella richiamata pronunzia, hanno, quindi, affermato che le decisioni del Tribunale sulle richieste in tema di controllo giudiziario, al pari di quelle sulla ammissione all'amministrazione giudiziaria, appartenenti ad un unico sotto-sistema, debbano andare soggette al mezzo di impugnazione "generale" previsto dal d.lgs. n. 159 del 2011, art. 10, come già testimoniato, per le altre misure patrimoniali, dal richiamo contenuto nell'art. 27 e nell'art. 34, comma 6, ultima parte e come del resto reso necessario dal dovere di sopperire a ingiustificate aporie normative, pur in presenza di effetti incisivi del tutto assimilabili su beni e interessi omogenei tutelati dall'ordinamento. 4/ 3. Orbene, muovendo dagli enunciati principi, anche con riferimento al decreto del tribunale che, in sede di gestione, abbia disposto la messa in liquidazione della società o dell'impresa (art. 41, comma 5, d.lgs. n. 159/2011), deve ritenersi applicabile, in quanto direttamente incidente su diritti patrimoniali, il principio del doppio grado di giurisdizione (di merito) di cui agli artt. 10 e 27 del d.lgs. n. 159/2011, estensivamente interpretati, così come correttamente prospettato dal Procuratore generale nella sua requisitoria e come già deciso da questa Corte sia in un caso analogo di messa in liquidazione di società (vedi Sez. 1, n. Ord. n. 20161 del 28/2/2022, Piccirillo, Rv. 283090), sia nel caso di provvedimento del tribunale di prevenzione disponente la cessazione dell'attività e la vendita dei beni strumentali dell'azienda sottoposta a confisca, parimenti ritenuto impugnabile dinanzi alla Corte di appello (Sez. 2, n. 28922 del 9/7/2020, Spada, Rv. 279702). 4. Da quanto esposto discende che, qualificate le impugnazioni come appelli, gli atti debbano essere trasmessi alla Corte di appello di Lecce per la decisione. P.Q.M. Qualificati i ricorsi come appelli, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce. Così deci
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