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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 aprile 2024

Cassazione n. 24529/2024

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7426-2022 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti principali - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, Oggetto R.G.N.7426/2022 Cron.

Rep.

Ud.10/04/2024 CC elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato al controricorso incidentale - avverso la sentenza n. 460/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 548/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di l’Aquila, per quanto in questa sede rileva, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato estinta la pretesa contributiva in riferimento ai contributi richiesti allaprofessionista, per l’iscrizione d’ufficio allaGestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2,comma 26, in relazione all'attività libero professionale svolta nell'anno 2011;

2. in particolare, la Corte d'appello ha ritenuto decorso il termine di prescrizione quinquennale che, pacificamente, iniziava a decorrere dal 20.8.2012, per effetto del d.l. n.16 del 2012, conv. in L. n.44 del 2012 che aveva previsto, in via permanente, l’adempimento entro il 20 agosto, senza maggiorazione, degli adempimenti fiscali in scadenza tra il 1° e il 20 agosto 2012, sicchè la lettera dell’INPS in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stata ricevuta dalla professionista il 12.9.2017, allorché il termine era ormai spirato;

3. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, con il quale si avversa la sentenza impugnata per aver trascurato le norme sulla sospensione per sisma del termine prescrizionale;

4. la professionista ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale, avversando la regolazione delle spese, ulteriormente illustrato con memoria; [OSCURATO:PERSONA]

5. il ricorso principale dell’INPS è da rigettare perché il tema della sospensione del termine prescrizionale alla stregua della legislazione emergenziale per sisma, non emergente dalla sentenza impugnata, risulta introdotto, per la prima volta, in sede di legittimità, peraltro in riferimento a comune di residenza della professionista, Atri, non contemplato nell’elenco recato dall’art. 11, co.2 d.l. n. 8/2017;

6. del pari è da rigettare il ricorso incidentale ;

7. i giudici di seconde cure hanno ritenuto di dovere compensare integralmente le spese di giudizio considerando che costituissero ragioni gravi ed eccezionali l a reciproca soccombenza, la novità e obiettiva controvertibilità delle questioni trattate;

8. secondo la giurisprudenza di questa Corte (v .

Cass. n. 23917 del 2023), in tema di compensazionedelle spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni ricorrono quando la decisione sia stata assunta a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento specifico e consolidato all'epoca dell'insorgenza della controversia, tutte circostanze ricorrenti nella specie in cui le gravi ed eccezionali ragioni, necessarie alla compensazione, sono evincibili dalle indicazioni della decisione gravata;

9. il rigetto di entrambi i ricorsi consiglia la compensazione delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi; spese compensate.

Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente e della parte ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso principale de incidentale, e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7426-2022 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti principali - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, Oggetto R.G.N.7426/2022 Cron. Rep. Ud.10/04/2024 CC elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato al controricorso incidentale - avverso la sentenza n. 460/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 548/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di l’Aquila, per quanto in questa sede rileva, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato estinta la pretesa contributiva in riferimento ai contributi richiesti allaprofessionista, per l’iscrizione d’ufficio allaGestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2,comma 26, in relazione all'attività libero professionale svolta nell'anno 2011; 2. in particolare, la Corte d'appello ha ritenuto decorso il termine di prescrizione quinquennale che, pacificamente, iniziava a decorrere dal 20.8.2012, per effetto del d.l. n.16 del 2012, conv. in L. n.44 del 2012 che aveva previsto, in via permanente, l’adempimento entro il 20 agosto, senza maggiorazione, degli adempimenti fiscali in scadenza tra il 1° e il 20 agosto 2012, sicchè la lettera dell’INPS in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stata ricevuta dalla professionista il 12.9.2017, allorché il termine era ormai spirato; 3. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, con il quale si avversa la sentenza impugnata per aver trascurato le norme sulla sospensione per sisma del termine prescrizionale; 4. la professionista ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale, avversando la regolazione delle spese, ulteriormente illustrato con memoria; [OSCURATO:PERSONA] 5. il ricorso principale dell’INPS è da rigettare perché il tema della sospensione del termine prescrizionale alla stregua della legislazione emergenziale per sisma, non emergente dalla sentenza impugnata, risulta introdotto, per la prima volta, in sede di legittimità, peraltro in riferimento a comune di residenza della professionista, Atri, non contemplato nell’elenco recato dall’art. 11, co.2 d.l. n. 8/2017; 6. del pari è da rigettare il ricorso incidentale ; 7. i giudici di seconde cure hanno ritenuto di dovere compensare integralmente le spese di giudizio considerando che costituissero ragioni gravi ed eccezionali l a reciproca soccombenza, la novità e obiettiva controvertibilità delle questioni trattate; 8. secondo la giurisprudenza di questa Corte (v . Cass. n. 23917 del 2023), in tema di compensazionedelle spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni ricorrono quando la decisione sia stata assunta a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento specifico e consolidato all'epoca dell'insorgenza della controversia, tutte circostanze ricorrenti nella specie in cui le gravi ed eccezionali ragioni, necessarie alla compensazione, sono evincibili dalle indicazioni della decisione gravata; 9. il rigetto di entrambi i ricorsi consiglia la compensazione delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte rigetta entrambi i ricorsi; spese compensate. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente e della parte ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso principale de incidentale, e
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