CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21888/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 24/09/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano respingeva il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] (detenuto presso la Casa di reclusione di Milano-Bollate in espiazione della pena dell'ergastolo) avverso il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza, per quanto di interesse in questa, aveva respinto la sua domanda di liberazione anticipata con riferimento al semestre di carcerazione maturato dal 13 giugno 2024 al 12 dicembre 2024. In particolare, il Tribunale di sorveglianza riteneva di dovere condividere le valutazioni contenute nel provvedimento reclamato rispetto alla mancata partecipazione all'opera di rieducazione, da parte del condannato, nel corso di detto semestre in considerazione del comportamento velatamente minatorio da lui tenuto, in occasione della fruizione di un permesso premio, nei confronti del datore di lavoro della moglie nonché per varie altre sanzioni di carattere disciplinare riportate dal detenuto nel medesimo periodo. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il vizio di motivazione rispetto alle puntuali allegazioni difensive che contestavano la sussistenza delle violazioni delle prescrizioni nel corso della fruizione del permesso premio del 10 ottobre 2024. 2.2. Con il secondo motivo il detenuto deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 666, comma 5, 678 del codice di rito e 54 e 69-bis Ord. pen. poiché il rigetto del suo reclamo è privo di una vera motivazione, considerato che la ordinanza impugnata richiama altre infrazioni disciplinari commesse dal [OSCURATO:PERSONA] durante il semestre in questione, in realtà mai avvenute e comunque senza indicarne né il contenuto e neppure la gravità. 3. Il procedimento, originariamente incardinato presso la VII" Sezione della Corte, è stato poi assegnato a questa Sezione con ordinanza del 12 marzo 2026. 24. [OSCURATO:PERSONA] generale M. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Come noto, la finalità principale dell'istituto della liberazione anticipata, di cui all'art. 54 Ord. pen., risiede, come è stato affermato da Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015, Carlesco, Rv. 264293 - 01, «nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione (C. Cost. n. 352 del 1991). Ed è solamente detta partecipazione che viene richiesta dalla norma e che è evidentemente considerata dal legislatore di per sé sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza che occorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l'accesso alle più incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990)». 2.1. In particolare, l'art. 103, comma 2, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 ricollega il requisito della partecipazione a parametri precisi e, cioè, all'impegno dimostrato dal detenuto «nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna». La norma, così modificata dal regolamento di esecuzione del 2000, facendo riferimento ai "rapporti" del condannato e non più all'atteggiamento", come risultava nel regolamento di esecuzione del 1976, ha sostituito la valutazione di un dato soggettivo (quale appunto l'atteggiamento) con quella di dati oggettivi, comprensivi delle relazioni con la comunità esterna, oltre che con i compagni, gli operatori, i familiari. La partecipazione all'opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l'adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, Sentenza n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245 - 01). 2.2. Ne consegue che ai fini della valutazione della non meritevolezza del beneficio, il giudice è tenuto a verificare se il comportamento del detenuto sia tale da dimostrare un allontanamento da modelli socialmente validi, sintomatico, 3dunque, della mancata partecipazione all'opera di rieducazione e, pertanto, preclusivo della concessione della liberazione anticipata. Più specificamente, poi, con riferimento ai casi in cui, come nella fattispecie, il comportamento posto in essere dal detenuto consista in un illecito disciplinare, va rilevato che, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto (Sez. 1, n. 24506 del 28/03/2025, Rv. 288162 - 01; Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Rv. 277497 - 01). 3. Ciò posto, va rilevato che l'ordinanza impugnata non appare rispettosa dei richiamati principi poiché, nel rigettare il reclamo con riferimento al semestre sopra indicato, non ha fornito risposta alle specifiche deduzioni difensive rispetto al fatto che il detenuto, nel corso del permesso, era autorizzato a transitare nel comune di [OSCURATO:PERSONA] e che non aveva posto in essere alcun comportamento intimidatorio nei confronti del datore di lavoro della moglie, come confermato dalla dichiarazione sottoscritta da tale soggetto e prodotta in giudizio. Inoltre, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha indicato l'esistenza di altri illeciti disciplinari commessi dall'odierno ricorrente, senza però indicare quando sarebbero avvenuti ed in cosa sarebbero consistiti, in tal modo venendo meno all'onere motivazionale che avrebbe imposto di indicare le ragioni per le quali tali comportamenti, apprezzati alla luce del complessivo comportamento del detenuto in relazione al semestre considerato, fossero significativi di una non proficua partecipazione all'opera trattamentale. 4. In conclusione, le evidenziate lacune motivazionali impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano affinché - in piena autonomia decisionale - proceda ad un nuovo giudizio sul reclamo proposto dal detenuto nel rispetto dei principi sopra enunciati. 4 P.Q.MC sigliere ensore Il Presidente cio P Giacomo Ps7chi 9-499-›--- 5