CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 46046/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cancello il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cancello il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 05/05/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 21 gennaio 2021, in parziale riforma del decreto emesso in data 12 marzo 2020 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha annullato l'applicazione a [OSCURATO:PERSONA] della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, confermando nel resto il decreto e, segnatamente, per quanto in questa sede di interesse, la confisca dell'appartamento sito in [OSCURATO:PERSONA] a Cancello via Napoli 59 intestato a [OSCURATO:PERSONA] e la sopraelevazione dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] a Cancello, via Napoli 103 intestato a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il decreto hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del comune difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1. Con il primo motivo omessa motivazione in ordine alla confisca del bene di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a quanto prescritto dalla sentenza rescindente, trattandosi di bene acquisito dal predetto successivamente al 2012, anno che aveva delimitato la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], necessitando pertanto un peculiare onere probatorio in capo al Giudice. Il provvedimento impugnato non considera la stima tecnica del bene e si ostina nel ritenere che lo stesso sia stato acquistato per il prezzo di 420.000 euro (esorbitante di 120 mila euro quello di 300.000 euro dichiarato nell'atto), travisando il contenuto delle dichiarazioni del venditore sig. [OSCURATO:PERSONA] circa le modalità di pagamento in contanti, esulando dalla obiezione difensiva - che mirava a censurare la credibilità del soggetto nel frattempo deceduto - circa l'impossibilità da parte di questi di effettuare un versamento di una somma pari a 100mila euro per ragioni di tracciabilità e norme in materia di antíriciclaggio. Inoltre, il provvedimento - nel richiamare per relationem quello del Tribunale - ricostruisce in maniera parziale e incompleta la situazione patrimoniale di [OSCURATO:PERSONA], avendo la consulenza tecnica disposta dal Tribunale verificato una disponibilità economica del ricorrente ben più consistente di quella ritenuta nel decreto impugnato. Ancora, il provvedimento impugnato giunge a qualificare "provento di usura" la somma di 120.000 euro ricevuta dal ricorrente da parte del fratello Luigi, affermazione superata dalla sentenza di annullamento; come pure deve essere censurata la mancata rinnovazione della prova, implicitamente postulata dalla stessa decisione di legittimità, elusa dal provvedimento impugnato.2.2. Con il secondo motivo omessa motivazione circa la confisca del bene di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a quanto prescritto dalla sentenza rescindente. Il provvedimento impugnato conferma la validità dell'intimo convincimento del Tribunale senza aggiungere nulla rispetto alla censura ricevuta in sede di legittimità, addossando un inesistente onere probatorio alla difesa per contrastare quel convincimento. Non ha tenuto conto che la stessa Guardia di Finanza aveva escluso l'edificazione della sopraelevazione in epoca rilevante in termini di pericolosità sociale del proposto ed ha incongruamente valorizzato gli appunti rinvenuti nel corso della perquisizione a carico di [OSCURATO:PERSONA], a sostegno delle spese per la sopraelevazione, invece marginalizzati dalla prima decisione in appello. Infine, deve essere censurata la valorizzazione dei dati costituiti dalla nascita del figlio della coppia Pesce - Marano e lo spostamento della residenza in [OSCURATO:PERSONA] a Cancello, privi di significatività a riguardo del tema di prova; come pure, l'omessa considerazione della allegazione difensiva circa la percezione da parte del proposto nel corso del 2002 di un TFR di 110mila euro, somma effettivamente impiegata per la edificazione della sopraelevazione, poi condonata nel 2015. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili in quanto entrambi manifestamente infondati oltre che genericamente proposti, costituendo jus receptum che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01) e che anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il ricorso è ammesso soltanto per violazione dì legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio. (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020 Rv. 279284 - 01). Il comune motivo di omessa motivazione sulle ragioni della confisca dei due immobili, in realtà, si risolve nella censura al ragionamento probatorio posto a base del provvedimento impugnato facendo leva su una diversa valutazione di elementi di fatto, tutti presi in considerazione dal provvedimento impugnato nell'ambito della articolata motivazione volta a giustificare !a disposta confisca dei due immobili rispettivamente intestati ai ricorrenti. Del resto entrambe le censure risultano anche generiche. 2.11 primo motivo omette di considerare che la Corte ha ritenuto ingiustificata la provvista impiegata per l'acquisto dell'immobile nel 2014 - anche se considerato il valore dell'immobile stimato per 318mila euro, di poco superiore al prezzo indicato nel rogito - in assenza di proventi leciti adeguati da parte del ricorrente: negli anni 2014/2015 non aveva dichiarato alcun reddito e negli anni precedenti aveva conseguito somme irrisorie dalla attività lavorativa svolta nel bar di famiglia aperto nel 2008, cionostante, risultandogli intestati, a partire dal 2010, numerosi rapporti bancari e finanziari per decine di migliaia di euro. Del pari il fratello [OSCURATO:PERSONA] non risultava avere cespiti leciti per giustificare il prestito al ricorrente di 120mila euro in occasione dell'acquisto dell'immobile, dovendosi ritenere tale somma provento di usura per le ragioni che hanno determinato la confisca dei beni al predetto; come pure, per il mutuo per 150mila euro stipulato per l'occasione - rispetto al quale non era giustificata né la disponibilità per il pagamento delle rate da parte del ricorrente nè la fidejussione personale della madre e del fratello da cespiti leciti in capo a questi ultimi. Le considerazioni di cui sopra assorbono, in ogni caso, la incensurabile valutazione circa l'attendibilità del venditore dell'immobile [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermato di aver ricevuto ulteriori 120mila euro in contanti all'atto della compravendita. 3. Il secondo motivo omette di considerare che agli analitici rilievi del Tribunale - (v. pg. 5 e sg. del provvedimento impugnato, che li riporta) solo impropriamente ricondotti ad un "personale" convincimento del Giudice - volti a smentire la costruzione della sopraelevazione in data precedente al 2003 ed affermare la realizzazione di detto immobile nell'ambito temporale di pericolosità del proposto, la Corte aggiunge che la tesi difensiva risulta smentita dall'atto di trasferimento del 29.5.2003 che non menziona detta sopraelevazione, non 4 i illogicamente ritenendosi che il suo completamento si sia progressivamente realizzato fino al 2011. A sostegno del rilievo non illogicamente sono valorizzati gli altri indici relativi agli appunti rivenuti a seguito della perquisizione del 2012 ed al trasferimento della residenza, correttamente affermando l'assenza di elementi difensivi idonei a minare il ragionamento del Tribunale. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle