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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 marzo 1987

Cassazione n. 44210/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 01TEA99 nato il 10/03/1987 avverso l'ordinanza del 19/10/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona di E. Pedicini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Torino rigettava l'istanza di affidamento in prova nonché la detenzione domiciliare presentata da [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale l'ordinanza propone ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, affidandosi a un unico motivo.

2.1. Con tale motivo denuncia l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, e 666, comma 5 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alle argomentazioni con le quali il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l'istanza di affidamento in prova, con particolare riferimento alla circostanza dell'avvenuto arresto in Spagna in esecuzione di mandato europeo, all'indagine svolta a seguito di un'ipotesi di indebito utilizzo di telefonini per comunicare con l'esterno avvenuto nella casa circondariale di Aosta e all'errata valutazione della relazione di sintesi effettuata dalla Corte.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.

2. Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, la più recente giurisprudenza afferma come "in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. (In motivazione, la Corte ha specificato che le fonti di conoscenza che il tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia sia anche la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la pro ficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante). (Conf., altresì, n. 6153 del 1995, Rv. 203154)" (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019).3.

Ciò detto, il provvedimento impugnato risulta effettivamente viziato, come denunciato in ricorso, dall'essere state riportate una serie di circostanze erronee, presunte ovvero non riferibili al condannato.

Nella specie, tali discrasie riguardano la data di inizio della detenzione (7 marzo 2020 e non il 23), l'essere fuggito in Spagna abbandonando il nucleo familiare il Italia, i vari periodi di detenzione nei relativi Istituti (in particolare, rilevante ai fini della decisione risulta il presunto possesso di un telefono cellulare nel carcere di Vercelli mentre egli era detenuto ad Aosta), l'essere stato raggiunto da altra ordinanza di custodia cautelare in carcere per altri delitti associativi, ricettazioni e furti (mentre la fattispecie associativa sarebbe stata archiviata con revoca della misura cautelare dopo un annullamento in cassazione, la non reperibilità del nucleo familiare dovuta alle ricerche effettuate presso un indirizzo diverso da quello effettivo ([OSCURATO:PERSONA] n. 23 invece che via Roveda n. 45) e il parere contrario espresso dalla relazione di sintesi la quale, in realtà è favorevole a un graduale accesso alle misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario.

Come riferito dalla relazione di sintesi, il Veizaj avrebbe quantomeno intrapreso il percorso di revisione critica del proprio passato, come dimostrato dai numerosi indici di buona condotta ivi descritti e dalla valutazione dell'esperta psicologa.

3.1. Gli errori contenuti nel provvedimento impugnato, come sopra sinteticamente riportati, hanno certamente viziato la decisione la quale deve essere annullata.

4. Dalle considerazioni sin qui espresse deriva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino il quale dovrà, impregiudicata la sua valutazione di merito, riesaminare l'istanza attenendosi ai principi sopra esposti.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.

Così deciso, il 24 maggio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 01TEA99 nato il 10/03/1987 avverso l'ordinanza del 19/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona di E. Pedicini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Torino rigettava l'istanza di affidamento in prova nonché la detenzione domiciliare presentata da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale l'ordinanza propone ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, affidandosi a un unico motivo. 2.1. Con tale motivo denuncia l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, e 666, comma 5 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alle argomentazioni con le quali il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l'istanza di affidamento in prova, con particolare riferimento alla circostanza dell'avvenuto arresto in Spagna in esecuzione di mandato europeo, all'indagine svolta a seguito di un'ipotesi di indebito utilizzo di telefonini per comunicare con l'esterno avvenuto nella casa circondariale di Aosta e all'errata valutazione della relazione di sintesi effettuata dalla Corte. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. 2. Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, la più recente giurisprudenza afferma come "in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. (In motivazione, la Corte ha specificato che le fonti di conoscenza che il tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia sia anche la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la pro ficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante). (Conf., altresì, n. 6153 del 1995, Rv. 203154)" (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019).3. Ciò detto, il provvedimento impugnato risulta effettivamente viziato, come denunciato in ricorso, dall'essere state riportate una serie di circostanze erronee, presunte ovvero non riferibili al condannato. Nella specie, tali discrasie riguardano la data di inizio della detenzione (7 marzo 2020 e non il 23), l'essere fuggito in Spagna abbandonando il nucleo familiare il Italia, i vari periodi di detenzione nei relativi Istituti (in particolare, rilevante ai fini della decisione risulta il presunto possesso di un telefono cellulare nel carcere di Vercelli mentre egli era detenuto ad Aosta), l'essere stato raggiunto da altra ordinanza di custodia cautelare in carcere per altri delitti associativi, ricettazioni e furti (mentre la fattispecie associativa sarebbe stata archiviata con revoca della misura cautelare dopo un annullamento in cassazione, la non reperibilità del nucleo familiare dovuta alle ricerche effettuate presso un indirizzo diverso da quello effettivo ([OSCURATO:PERSONA] n. 23 invece che via Roveda n. 45) e il parere contrario espresso dalla relazione di sintesi la quale, in realtà è favorevole a un graduale accesso alle misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario. Come riferito dalla relazione di sintesi, il Veizaj avrebbe quantomeno intrapreso il percorso di revisione critica del proprio passato, come dimostrato dai numerosi indici di buona condotta ivi descritti e dalla valutazione dell'esperta psicologa. 3.1. Gli errori contenuti nel provvedimento impugnato, come sopra sinteticamente riportati, hanno certamente viziato la decisione la quale deve essere annullata. 4. Dalle considerazioni sin qui espresse deriva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino il quale dovrà, impregiudicata la sua valutazione di merito, riesaminare l'istanza attenendosi ai principi sopra esposti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. Così deciso, il 24 maggio 20
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