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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 10582/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18279/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, e rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende - controricorrente - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 8452/2018 depositata il 04/12/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comproprietari del garage condominiale sito in Roma, Via dei Capocci n. 39, dopo aver eseguito lavori funzionali al risanamento e consolidamento dell’immobile, con ridistribuzione degli spazi anche al fine di favorire le manovre dei veicoli, hanno presentato dichiarazione di variazione d.o.c.f.a. ex art. 20 r.d. n. 652 del 1939, proponendo la classificazione in categoria C6, la classe 3 e la rendita catastale di euro 2.502,80. 2.L’Agenzia delle Entrate ha notificato a ciascuno di loro avviso di accertamento, rettificando la classe in 7 e la rendita in euro 4.602,49. 3.I contribuenti hanno proposto separati ricorsi, riuniti in un unico giudizio. 4.All’esito del giudizio di primo grado, nel corso del quale l’Agenzia ha depositato un atto di rettifica di costituzione in giudizio in cui ha indicato gli immobili usati in comparazione per la stima, i ricorsi sono stati rigettati.

5. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha respinto gli appelli.

Nella decisione si precisa che nell’atto è riportato il contenuto normativo e fattuale di riferimento e che l’accertamento è avvenuto in applicazione del comma 335 della legge n. 311 del 2004, con la specificazione delle omogenee comunali individuate nel centro storico di Roma, in cui sono rilevati scostamenti di soglia significativi del 35% tra il valore medio di mercato ed il valore medio rispetto all’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, e con indicazione delle unità immobiliari di comparazione, che presentano analoghe caratteristiche agli immobili in discussione ed appartengono alla medesima zona censuaria di Roma. 6.Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti.

7. Si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate. 8.I contribuenti hanno depositato memoria. 9.La causa è stata decisa all’adunanza camerale del 4 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti han no dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., l’omessa pronuncia su un motivo di appello (la inammissibilità della produzione nel corso del giudizio di primo grado dell’atto di rettifica alla costituzione in giudizio, con cui tardivamente l’Agenzia ha indicato gli immobili in comparazione al fine di superare la carenza di motivazione dell’avviso di accertamento catastale) e la conseguente violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. 2.Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti hanno denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 1 del d.m. del Ministero delle Finanze n. 701 del 1994, 1, commi 335 e 336, della legge n. 311 del 2004 e 112 cod.proc.civ., avendo la Commissione regionale tributaria posto a fondamento della decisione la disciplina in materia di riclassamento per microzone comunali invece che quella per il classamento con procedura d.o.c.f.a., in questo modo introducendo elementi di fatto e di diritto diversi da quelli risultanti dall’avviso di accertamento e contravvenendo al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 3.Con il terzo motivo i ricorrenti hanno dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 3 della legge n. 241 del 1990 e 7 della legge n. 212 del 2000, oltre che dell’art. 3 della Costituzione, stante l’assoluto difetto di motivazione dell’avviso impugnato, in cui l’Amministrazione si è limitata a comunicare il risultato diverso rispetto a quello proposto con la d.o.c.f.a. dai contribuenti senza alcuna spiegazione, che non risulta offerta in modo congruo neppure alla luce del successivo ed inammissibile atto di rettifica, in cui sono stati indicati immobili inconferenti o non individuati. 4.Il secondo motivo di ricorso, logicamente pregiudiziale rispetto agli altri, è fondato e merita accoglimento, con conseguente assorbimento del primo e del terzo motivo.

Occorre premettere che, in tema di classamento di immobili, l'attribuzione della rendita catastale mediante procedura cd. d.o.c.f.a. si distingue dal riclassamento operato su iniziativa dell'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 211 del 2004, essendo diversi i presupposto di fatto e di diritto delle due procedure.

In particolare, l’art. 1 del d.m. n. 701 del 1994 disciplina il procedimento il cui atto di impulso è costituito dalle dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione, di cui all'art. 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con d.P.R. n. 1142 del 1949, e dalle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, di cui all'art. 20 del r.d.l. n. 652 del 1939, conv., con modificazioni, in l. n. 1249 del 1939, mentre l’art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004 disciplina la diversa procedura di revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al d.P.R. n. 138 del 1998, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali – procedura il cui atto di impulso è costituito da una richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio.

Peraltro, nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'[OSCURATO:PERSONA] e l'eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni; nel secondo caso, invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini di congruità al fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita, in quanto volta ad evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione (Cass., Sez. civ. n. 5, 20/11/2019, n. 30166).

Nella sentenza di primo grado si legge che «emerge dai fattidi causa che l’avviso di accertamento impugnato veniva emesso dall’Agenzia delle Entrate previa dichiarazione di variazione di aggiornamento del [OSCURATO:PERSONA] proposta dai contribuenti mediante procedura d.o.c.f.a.».

Non vi è alcun riferimento, da parte del giudice di primo grado, né ai presupposti fattuali dell’art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 né a tale disciplina.

Tale accertamento di fatto, corrispondente alla prospettazione di parte ricorrente, che non risulta essere o essere stataoggetto di tempestiva contestazione da parte della resistente, è stato completamente superato dal giudice di secondo grado in assenza di specifiche e rituali allegazioni delle parti.

In proposito deve sottolinearsi che anche in questo giudizio di legittimità l’Amministrazione resistente, nel controricorso, ha in modo poco chiaro ed equivoco richiamato l’art. 1, comma 336, e non l’art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 (vedi p. 8 e 9) A ciò va aggiunto che il diverso accertamento del giudice di appello non trova riscontro nell’atto impugnato, che, in questa sede, può essere oggetto di esame al fine non della valutazione della legittimità dell’operato dell’Amministrazione, che è accertamento che dovrà svolgere il giudice di merito, ma piuttosto della delimitazione del thema decidendum e, cioè, al fine di verificare la sussistenza della dedotta violazione dell’art. 112 cod.proc.civ.

Deve, difatti, precisarsi che, pur essendo un atto di natura sostanziale e non processuale, in quanto esprime in modo autoritativo la pretesa fiscale nei confronti del contribuente, l'avviso di accertamento contiene l'enunciazione della posizione processuale dell'Amministrazione finanziaria, la quale non può determinarsi in modo difforme da quanto espresso nell'accertamento: esso può, quindi, costituire oggetto di esame diretto da parte del giudice di legittimità, unitamente agli altri atti di causa, ai fini dell'individuazione dell'oggetto del giudizio, ed in particolare della verifica in ordine all'osservanza del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (Cass., Sez. civ. 5, 21/10/2005, n. 20398 e Cass., Sez. 5, 14/11/2005, n. 22932).

Invero opera anche in ordine agli atti catastali il principio secondo cui il processo tributario, in quanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento impositivo, è strutturato come un giudizio d'impugnazione del provvedimento stesso e tale caratteristica circoscrive il dibattito alla pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, per cui non è consentito al giudice tributario, senza violare i principi in tema di motivazione dell'atto impositivo e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di estendere la propria indagine, in ordine alla fondatezza della pretesa fiscale, all'esame di circostanze e deduzioni nuove rispetto a quelle originariamente invocate dall'ufficio. 5.In conclusione, il secondo motivo di ricorso deve essere accolto, restando assorbiti gli altri, per cui la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui si demanda anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e conseguentemente cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18279/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, e rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende - controricorrente - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 8452/2018 depositata il 04/12/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comproprietari del garage condominiale sito in Roma, Via dei Capocci n. 39, dopo aver eseguito lavori funzionali al risanamento e consolidamento dell’immobile, con ridistribuzione degli spazi anche al fine di favorire le manovre dei veicoli, hanno presentato dichiarazione di variazione d.o.c.f.a. ex art. 20 r.d. n. 652 del 1939, proponendo la classificazione in categoria C6, la classe 3 e la rendita catastale di euro 2.502,80. 2.L’Agenzia delle Entrate ha notificato a ciascuno di loro avviso di accertamento, rettificando la classe in 7 e la rendita in euro 4.602,49. 3.I contribuenti hanno proposto separati ricorsi, riuniti in un unico giudizio. 4.All’esito del giudizio di primo grado, nel corso del quale l’Agenzia ha depositato un atto di rettifica di costituzione in giudizio in cui ha indicato gli immobili usati in comparazione per la stima, i ricorsi sono stati rigettati. 5. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha respinto gli appelli. Nella decisione si precisa che nell’atto è riportato il contenuto normativo e fattuale di riferimento e che l’accertamento è avvenuto in applicazione del comma 335 della legge n. 311 del 2004, con la specificazione delle omogenee comunali individuate nel centro storico di Roma, in cui sono rilevati scostamenti di soglia significativi del 35% tra il valore medio di mercato ed il valore medio rispetto all’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, e con indicazione delle unità immobiliari di comparazione, che presentano analoghe caratteristiche agli immobili in discussione ed appartengono alla medesima zona censuaria di Roma. 6.Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti. 7. Si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate. 8.I contribuenti hanno depositato memoria. 9.La causa è stata decisa all’adunanza camerale del 4 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti han no dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., l’omessa pronuncia su un motivo di appello (la inammissibilità della produzione nel corso del giudizio di primo grado dell’atto di rettifica alla costituzione in giudizio, con cui tardivamente l’Agenzia ha indicato gli immobili in comparazione al fine di superare la carenza di motivazione dell’avviso di accertamento catastale) e la conseguente violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. 2.Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti hanno denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 1 del d.m. del Ministero delle Finanze n. 701 del 1994, 1, commi 335 e 336, della legge n. 311 del 2004 e 112 cod.proc.civ., avendo la Commissione regionale tributaria posto a fondamento della decisione la disciplina in materia di riclassamento per microzone comunali invece che quella per il classamento con procedura d.o.c.f.a., in questo modo introducendo elementi di fatto e di diritto diversi da quelli risultanti dall’avviso di accertamento e contravvenendo al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 3.Con il terzo motivo i ricorrenti hanno dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 3 della legge n. 241 del 1990 e 7 della legge n. 212 del 2000, oltre che dell’art. 3 della Costituzione, stante l’assoluto difetto di motivazione dell’avviso impugnato, in cui l’Amministrazione si è limitata a comunicare il risultato diverso rispetto a quello proposto con la d.o.c.f.a. dai contribuenti senza alcuna spiegazione, che non risulta offerta in modo congruo neppure alla luce del successivo ed inammissibile atto di rettifica, in cui sono stati indicati immobili inconferenti o non individuati. 4.Il secondo motivo di ricorso, logicamente pregiudiziale rispetto agli altri, è fondato e merita accoglimento, con conseguente assorbimento del primo e del terzo motivo. Occorre premettere che, in tema di classamento di immobili, l'attribuzione della rendita catastale mediante procedura cd. d.o.c.f.a. si distingue dal riclassamento operato su iniziativa dell'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 211 del 2004, essendo diversi i presupposto di fatto e di diritto delle due procedure. In particolare, l’art. 1 del d.m. n. 701 del 1994 disciplina il procedimento il cui atto di impulso è costituito dalle dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione, di cui all'art. 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con d.P.R. n. 1142 del 1949, e dalle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, di cui all'art. 20 del r.d.l. n. 652 del 1939, conv., con modificazioni, in l. n. 1249 del 1939, mentre l’art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004 disciplina la diversa procedura di revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al d.P.R. n. 138 del 1998, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali – procedura il cui atto di impulso è costituito da una richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Peraltro, nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'[OSCURATO:PERSONA] e l'eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni; nel secondo caso, invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini di congruità al fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita, in quanto volta ad evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione (Cass., Sez. civ. n. 5, 20/11/2019, n. 30166). Nella sentenza di primo grado si legge che «emerge dai fattidi causa che l’avviso di accertamento impugnato veniva emesso dall’Agenzia delle Entrate previa dichiarazione di variazione di aggiornamento del [OSCURATO:PERSONA] proposta dai contribuenti mediante procedura d.o.c.f.a.». Non vi è alcun riferimento, da parte del giudice di primo grado, né ai presupposti fattuali dell’art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 né a tale disciplina. Tale accertamento di fatto, corrispondente alla prospettazione di parte ricorrente, che non risulta essere o essere stataoggetto di tempestiva contestazione da parte della resistente, è stato completamente superato dal giudice di secondo grado in assenza di specifiche e rituali allegazioni delle parti. In proposito deve sottolinearsi che anche in questo giudizio di legittimità l’Amministrazione resistente, nel controricorso, ha in modo poco chiaro ed equivoco richiamato l’art. 1, comma 336, e non l’art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 (vedi p. 8 e 9) A ciò va aggiunto che il diverso accertamento del giudice di appello non trova riscontro nell’atto impugnato, che, in questa sede, può essere oggetto di esame al fine non della valutazione della legittimità dell’operato dell’Amministrazione, che è accertamento che dovrà svolgere il giudice di merito, ma piuttosto della delimitazione del thema decidendum e, cioè, al fine di verificare la sussistenza della dedotta violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. Deve, difatti, precisarsi che, pur essendo un atto di natura sostanziale e non processuale, in quanto esprime in modo autoritativo la pretesa fiscale nei confronti del contribuente, l'avviso di accertamento contiene l'enunciazione della posizione processuale dell'Amministrazione finanziaria, la quale non può determinarsi in modo difforme da quanto espresso nell'accertamento: esso può, quindi, costituire oggetto di esame diretto da parte del giudice di legittimità, unitamente agli altri atti di causa, ai fini dell'individuazione dell'oggetto del giudizio, ed in particolare della verifica in ordine all'osservanza del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (Cass., Sez. civ. 5, 21/10/2005, n. 20398 e Cass., Sez. 5, 14/11/2005, n. 22932). Invero opera anche in ordine agli atti catastali il principio secondo cui il processo tributario, in quanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento impositivo, è strutturato come un giudizio d'impugnazione del provvedimento stesso e tale caratteristica circoscrive il dibattito alla pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, per cui non è consentito al giudice tributario, senza violare i principi in tema di motivazione dell'atto impositivo e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di estendere la propria indagine, in ordine alla fondatezza della pretesa fiscale, all'esame di circostanze e deduzioni nuove rispetto a quelle originariamente invocate dall'ufficio. 5.In conclusione, il secondo motivo di ricorso deve essere accolto, restando assorbiti gli altri, per cui la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui si demanda anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte: accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e conseguentemente cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa
Sentenza Cassazione n. 10582/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris