CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04056/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 3 ottobre 2022 la Corte d'appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Bari, che aveva riconosciuto NOVIELLI Daniele colpevole del reato di detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana e, ritenuta la recidiva, lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2.11 ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla misura della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non manifestamente illogico o contraddittorio. La pena risulta essere stata determinata sulla base di criteri più vicini alla parte bassa della forchetta edittale e le circostanze attenuanti generiche sono state escluse con giudizio immune da vizi logici, tenuto conto della gravità della condotta ascritta, delle callide modalità di occultamento dello stupefacente, della ricorrenza di precedenti penali anche specifici, nonché del carattere professionale dell'attività svolta mediante la tenuta di contabilità e il dato ponderale dello stupefacente e delle dosi ricavabili, elementi riconosciuti idonei a prevalere sulla confessione intervenuta all'udienza di convalida senza peraltro fornire informazioni utili ai fini della prosecuzione delle indagini. Va riconosciuta la correttezza del ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489). Il giudice distrettuale ha escluso profili di particolare meritevolezza e d'altro canto ha valorizzato la personalità dell'imputato gravato da precedenti penali e le modalità dell'azione in ragione del carattere affatto rudimentale dello spaccio e della rilevanza ponderale dello stupefacente 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de