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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 32846/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

MAMERTINA il 29/06/1960avverso il decreto del 27/05/2025 della Corte d'appello di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.E’ impugnato il decreto con cui la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] -decidendo sugli appelli proposti, rispettivamente, dal proposto [OSCURATO:PERSONA],e dai terzi interessati [OSCURATO:PERSONA] (moglie), [OSCURATO:PERSONA], DalilaGarzo, [OSCURATO:PERSONA] (figli) avverso il decreto emesso il 5 ottobre 2022 dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione misure di prevenzione, che aveva dispostola confisca di prevenzione diretta e per equivalente di numerosi beni, ritenutiriconducibili, direttamente o indirettamente, al proposto - in parziale accoglimentodel ricorso dei terzi interessati ha rigettato la proposta di confisca dei rapportifinanziari a loro intestati (conti correnti e polizze intestati ai figli, nonché strumentifinanziari successivi alla fuoriuscita dal nucleo familiare), non ritenendone provatala disponibilità indiretta da parte di [OSCURATO:PERSONA], conseguentemente ordinandone larestituzione agli aventi diritto, e ha confermato nel resto il primo provvedimentoablativo, che ha colpito beni formalmente riferibili alla moglie, sul rilievo che lastessa fosse convivente e priva di autonoma capacità economica, per cui i benisono stati ritenuti nella disponibilità del proposto.Pertanto, sono rimasti assoggettati a confisca per equivalente immobili siti aPalmi intestati alla moglie del proposto e strumenti finanziari a lei riconducibili.A carico del proposto è stata ravvisata la pericolosità sociale qualificataderivante da una condanna definitiva per partecipazione ad associazione mafiosa(art. 110- 416-biscod. pen.), con riguardo alla cosca Gioffrè operante a Seminaratra il 2007 e il 2008, nell’ambito della quale il proposto aveva contribuito alperseguimento degli interessi del clan anche attraverso la gestione di appaltipubblici e relazioni funzionali al mantenimento dell’organizzazione.Su questa base, era già stata applicata, nel 2014, una misura di prevenzionepersonale (sorveglianza speciale), divenuta definitiva.2.

Con unico atto, ricorrono il proposto [OSCURATO:PERSONA] e la moglieAntonia [OSCURATO:PERSONA], quale terza interessata, per il tramite del medesimodifensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA],il quale svolge i motivi di seguito enunciati, nei limiti richiesti per la motivazione,ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..2.1.

Con i primi tre motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e i primi due motivi del ricorsodi [OSCURATO:PERSONA] si censura la operatività dell’art. 25 d.lgs. n. 159 del 2011 in tema diconfisca per equivalente.

Si deduce che l’ablazione di un bene entrato nelladisponibilità della [OSCURATO:PERSONA] nel lontano 1997 realizzi la violazione di plurimi principiconvenzionali e costituzionali, alla luce di una confisca (per equivalente) che,all’epoca dell’acquisizione di tali beni da parte della [OSCURATO:PERSONA], non era ancoraprevista dall’ordinamento, e imposta su un bene privo di connessione rispettoall’accertamento delle pericolosità del proposto, risalente al 2008, anno in cuirisultano entrati nel suo patrimonio, tramite le figlie formali intestatarie, le unitàimmobiliari di Cislago, non potute acquisire con confisca diretta in quanto mediotempore alienate a terzi in buona fede.2.2.

Con il quarto motivo del [OSCURATO:PERSONA] è dedotta violazione del principio di“proporzionalità e adeguatezza” della confisca eseguita per equivalente.2.3.

Con il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA] si censura la affermata “disponibilità” in capo al proposto dei cespitiimmobiliari confiscati (per equivalente) siti in Palmi e intestati alla [OSCURATO:PERSONA].

Inparticolare, si denuncia la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui laCorte di appello, che pure ha escluso la confiscabilità dei beni formalmente riferibiliai figli al proposto, per l’assenza della necessaria ‘motivazione rafforzata’, ha poirinvenuto genericamente detto presupposto nel mero rapporto di coniugio econvivenza (intanto, peraltro, cessato) e nella assenza di redditi della moglie.2.5. [OSCURATO:PERSONA] con il sesto motivo e [OSCURATO:PERSONA] con il quarto denunciano vizio dimotivazione in merito alla ritenuta sproporzione tra redditi familiari leciti accertatie valore degli acquisti delle due unità immobiliari di Cislago intestate nel 2008 allefiglie del ricorrente (poi alienate nel 2020), specie con riguardo all’ utilizzo dei datiISTAT sul costo della vita.2.6.

Con il settimo motivo di [OSCURATO:PERSONA] e il quinto di [OSCURATO:PERSONA] la misura ablatoriaè censurata per la asserita irragionevole durata del procedimento di prevenzione,poiché la stessa sarebbe stata rieditata solo dopo che il proposto era stato attintodalla sola misura personale connessa a pericolosità qualificata in quantoappartenente a sodalizio di tipo mafioso.3.

Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale AntonioCostantini, ha depositato memoria con cui ha concluso chiedendo il rigetto deiricorsi.4.

Con P.E.C. del 13 maggio 2026, il difensore dei ricorrenti ha depositatomemoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, ribadendo i motivi diricorso, con specifica articolazione di argomenti in merito al principio diirretroattività della norma sulla confisca per equivalente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono complessivamente infondati.I ricorrenti contestano, con deduzioni sostanzialmente sovrapponibili nelleloro articolazioni argomentative, la legittimità della misura ablatoria, sotto gliaspetti della violazione del principio di irretroattività in relazione alla confisca perequivalente, della riferibilità soggettiva dei beni, della sproporzione tra redditi epatrimonio, della tardività della misura patrimoniale rispetto a quella personale.2.

Con riguardo alla questione della operatività dell’art. 25 d.lgs. n. 159 del2011 in tema di confisca per equivalente, e della irretroattività di detta misuraablatoria, evidenzia la difesa che, all’epoca dell’acquisizione, da parte dellaSpinella, dei beni confiscati in via sussidiaria, non era ancora previstadall’ordinamento la confisca per equivalente, sostenendo che i beni di cui puòessere disposta l'apprensione sarebbero esclusivamente quelli acquisiti nel periododi manifestazione della pericolosità - con esclusione, quindi, dei beni immobiliappresi per equivalente nel caso di specie, in quanto acquistati dalla [OSCURATO:PERSONA] inepoca antecedente a quella di consumazione dei reati posti a fondamento delgiudizio di pericolosità del proposto.

Si sostiene che la confisca per equivalentecostituisce una sanzione penale, che la sua applicazione non potrebbe giammaiessere retroattiva, per imperativo costituzionale e convenzionale, e che essa, nelcaso di specie, non avrebbe potuto essere disposta, in quanto riferita a «fattiantecedenti» alla data di entrata in vigore della norma che la consente, essendo ireati, elevati a presupposto della misura di prevenzione patrimoniale a carico delproposto, stati commessi, secondo contestazione, nel 2008, periodo in cui sonostati acquistati, per il tramite delle figlie del proposto, i beni colpiti da confiscadiretta e, sussidiariamente, da quella per equivalente.2.1.

Le deduzioni non colgono nel segno.2.1.1.

Il tema posto attiene al quesito se - e a quali condizioni - sia possibilepacificamente entrati nel patrimonio (diretto o indiretto) del proposto in unmomento antecedente rispetto alla insorgenza della condizione soggettiva dipericolosità.2.1.2.

E’ bene ricordare che il sequestro e la confisca per equivalente sonostati introdotti nell'ordinamento di prevenzione mediante l'aggiunta del comma 10all'art. 2-ter della L. n. 1423 del 1956 ad opera del dl. 23 maggio 2008, n. 92,conv. con modificazioni nella L. 24 luglio 2008, n. 125.Nella originaria formulazione la norma prevedeva testualmente che: “1.

Se lapersona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae,occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti disequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggettodenaro o altri beni di valore equivalente.

Analogamente si procede quando i beninon possono essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, primadell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.”Tale disposizione è stata poi trasposta nell'art. 25 del d.lgs. n. 159 del 2011,mentre il suo attuale testo è il frutto delle modifiche apportate dalla L. 17 ottobre2017, n. 161, e contiene la seguente previsione: “Art. 25. (Sequestro e confiscaper equivalente).

1. Dopo la presentazione della proposta, se non è possibileprocedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perché il propostonon ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamentein qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno adoggetto altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali ilproposto ha la disponibilità, anche per interposta persona”2.1.3.

Al riguardo si deve richiamare la regula juris secondo cui, in ipotesi dimisure di prevenzione reali, sussiste continuità normativa tra l'art. 25 d.lgs. 6settembre 2011, n. 159, come sostituito dall'art. 5, comma 9, legge 17 ottobre2017, n. 161, e la medesima disposizione nella sua originaria formulazione, stantel'identità di "ratio" e il rapporto di continenza tra le norme succedutesi nel tempo,limitatamente alla parte di disciplina coincidente (Sez. 1, n. 11066 del19/12/2023, dep. 2024, Cardone, Rv. 285971 - 02).2.1.4.

Occorre anche considerare che la confisca per equivalente, nelprocedimento di prevenzione, è strutturata in modo sensibilmente diverso rispettoalla confisca per equivalente di matrice strettamente penalistica (nel cui ambitorisulta indispensabile l'emissione della sentenza di condanna o di applicazione dellapena e la individuazione del valore del prezzo o del profitto del reato, con possibileaggressione di beni dal valore equivalente rinvenuti nella disponibilità delcondannato), in quanto, nell’ambito della prevenzione, il punto di riferimento nonè direttamente l'avvenuta commissione di un reato, quanto l'esistenza di unacondizione soggettiva di pericolosità (eventualmente, ma non indefettibilmente,correlata alla consumazione di illeciti penali, che possono essere rilevati anche soloincidentalmente e a livello indiziario), nonché, per la prevenzione patrimoniale, latitolarità di beni che risultino essere, per un verso, temporalmente correlati aquella condizione soggettiva, e, per altro verso, sproporzionati rispetto al redditolecito in concomitanza prodotto, ovvero direttamente frutto della condizione dipericolosità (Sez.

U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262605-01).2.1.5.

Una volta individuato, secondo questo schema legale, non già il profittodello specifico reato, quanto l'incremento patrimoniale confiscabile ricadente nelperiodo di pericolosità, risulterà possibile prendere eventualmente atto dellaimpossibilità oggettiva di aggredire direttamente i beni (perché, come nel caso dispecie, trasferiti a terzi di buona fede - v.

Sez.

I n. 43243 del 27.3.2018, rv.274400), in cui quell'incremento si fosse riflesso, e traslare il loro valore su altribeni, in sé di legittima provenienza, comunque rinvenuti nel patrimonio delproposto, svincolati, a questo punto, dal presupposto della correlazione temporale(Sez. 1, n. 16324 del 16/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283308-01).2.2.

È ormai un dato acquisito dall'elaborazione giurisprudenziale che ilpresupposto giustificativo della confisca di prevenzione è «la ragionevolepresunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita» (Sez.U, n. 4880 del 26/06/2014 - dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA] cit.), con la conseguenza che,nell'ottica del sistema, l'ablazione di tali beni costituisce non già una sanzione, mala naturale conseguenza della loro illecita acquisizione, la quale determina un viziogenetico nella costituzione dello stesso diritto di proprietà in capo a chi ne abbiaacquisito la materiale disponibilità, risultando «sin troppo ovvio che la funzionesociale della proprietà privata possa essere assolta solo all'indeclinabile condizioneche il suo acquisto sia conforme alle regole dell'ordinamento giuridico.

Non può,dunque, ritenersi compatibile con quella funzione l'acquisizione di beni contralegem, sicché nei confronti dell'ordinamento statuale non è mai opponibile unacquisto inficiato da illecite modalità» (Corte cost. n. 24 del 2019 cit.).2.2.1.

Laddove, invece, la misura reale investa beni diversi - non correlatiall'attività illecita - appare prevalente il profilo afflittivo, tale da impedirel'applicabilità ad essa del principio generale della retroattività delle misure disicurezza, sancito dall'art, 200 cod. pen. ( Sez. 5 n. 28962 del 24/06/2022, n.m.)2.2.2.

Questa Corte ha, invero, affermato che la confisca per equivalenteassume i caratteri propriamente sanzionatori, rendendo, pertanto, non applicabileil principio generale della retroattività delle misure di sicurezza ex art. 200 cod.pen. (Sez. 1, n. 11768 del 28/02/2012, Barilari, Rv. 252297-01; Sez. 5, n. 14044del 13/11/2012, dep. 2013, Occhipinti, Rv. 255043 ; da ultimo Sez.

II n. 3941 del30 gennaio 2026, che ha ribadito come, ai fini dell’applicazione della confisca perequivalente nel rispetto del principio di irretroattività, è necessario che ilprovvedimento ablativo individui specificamente l’incremento patrimonialeillecitamente realizzato dal proposto e il tempo della sua realizzazione, dovendotale incremento ricadere sotto la vigenza della disciplina normativa che prevede laconfisca per equivalente, affinché il soggetto potesse conoscere la rispostasanzionatoria apprestata dall’ordinamento, altresì osservando come la pericolositàsociale di soggetto indiziato di appartenenza a sodalizio mafioso, che abbiacommesso delitto con finalità mafiose, non si esaurisce istantaneamente incoincidenza con la commissione del fatto delittuoso, ma perdura ragionevolmenteper un periodo antecedente e successivo alla sua consumazione).2.3.

Con riguardo al parametro a cui commisurare, nel sistema dellaprevenzione, il canone legale di irretroattività, in effetti, negli arresti, non univoci,di questa Corte, si è affermato, per un verso, che esso non vada riferito, come perle norme incriminatrici, e per le pene in esse comminate, al fatto di reato, neppurenecessariamente presente, ma all'arco di tempo in cui si è manifestata lapericolosità sociale e sono avvenuti i concomitanti acquisti, aventi a oggetto i beniche sarebbero stati suscettibili di ablazione in via diretta.In una pronuncia di questa Sezione, si è, invece, detto, che “Piùsemplicemente l'irretroattività della misura impedisce la sua applicazione neiprocedimenti di prevenzione già pendenti a seguito della presentazione dellarelativa proposta al momento di entrata in vigore della disposizione che haintrodotto l'istituto, come peraltro espressamente previsto dall'art. 36 comma 3della già citata L. n. 161 del 2017 con riferimento alla rinnovata disciplina dell'art.25 d.lgs. n. 159 del 2011 ritualmente applicata nel caso di specie proprio in ragionedella data della proposta (…) (V. n. 28962/2022)”(Sez. 5, n. 40415 del 27/09/2022, Rv. 283869).2.4.

Posto che, nel caso di specie, la pericolosità sociale del proposto ètemporalmente collocata nel periodo 2007 – 2008, e che la proposta di confisca èdel 2021, la Corte territoriale, - sulla premessa che il parametro rilevante non è ladata di acquisto dei beni materialmente colpiti dalla confisca per equivalente, mail periodo in cui si sono verificati i presupposti della misura, e cioè la pericolositàdel soggetto e l’incremento patrimoniale ad essa correlato, e considerando che lafunzione della confisca, pur connotata in senso sanzionatorio, si collega allasituazione di pericolosità e non a uno specifico fatto di reato, sicché è legittimocolpire anche beni diversi, successivamente individuati, purché espressivi dellostesso incremento patrimoniale – ha ritenuto legittima l’apprensione sussidiaria dibeni indirettamente riferibili (tramite le figlie economicamente incapienti almomento dell’acquisto) al proposto ed escluso la violazione del principio di legalità,dal momento che tali elementi si collocano in un arco temporale in cui la normativasulla confisca per equivalente era già vigente, in quanto la norma sulla confiscaper equivalente (introdotta nel 2008) era vigente al momento del verificarsi deisuoi presupposti applicativi, ovvero l'acquisto dei beni originari (quelli di Cislago,risalente al 2008) durante il periodo di pericolosità del proposto (collocata nel2007-2008).2.5.

Alla luce della elaborazione ermeneutica fin qui sinteticamente ricordata,non può dirsi fondata la prospettiva dalla quale muovono i ricorrenti – checorrelano il principio di irretroattività della misura ablatoria per equivalenteall’epoca in cui venne acquistato (1997) l’immobile confiscato per equivalente,giacché non è in tale acquisto che si esprime la condotta antigiuridica sanzionata(Sez. 5, n. 41016 del 11/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285327-01; Sez. 5, n. 40415del 27/09/2022, Cardone, Rv. 283869-01); in merito alla irretroattività dellamisura della confisca per equivalente, la giurisprudenza, come si è visto, haindividuato il punto di frizione con il principio di legalità, secondo una prospettiva,nella pendenza del procedimento all’atto dell’entrata in vigore della norma che laprevede, ovvero, in altra ottica, nell’acquisto della res nell’arco temporale nelquale si è manifestata la pericolosità sociale nel cui perimetro si è realizzatol’incremento patrimoniale originariamente preso di mira dal provvedimentoablativo.2.5.1.

Nell’ottica ermeneutica da ultimo richiamata, i beni surrogati sono,infatti, soltanto l'oggetto materiale su cui cade una risposta punitiva, che in tantoè ammessa in quanto essa fosse legalmente predefinita al tempo in cui la personaassoggettata a misura patrimoniale ha tenuto il comportamento antigiuridico, chedi quella risposta rappresenta il presupposto.

Data questa condizione, i benisurrogati possono essere incisi per equivalente indipendentemente dal tempo delloro acquisto, dovendo aversi riguardo, per il rispetto del principio di irretroattività,al periodo in cui si è manifestata la pericolosità sociale nel cui perimetro si èrealizzato l’incremento patrimoniale originariamente preso di mira dalprovvedimento ablativo.2.5.2.

A tali coordinate si è attenuto il provvedimento impugnato nel quale silegge che vi è “perfetta coincidenza temporale tra i delitti per i quali [OSCURATO:PERSONA] è statoritenuto responsabile, la responsabilità qualificata ravvisata sul suo conto el’acquisto immobiliare che qui rileva”(pg. 34 del provvedimento impugnato).2.6.

Ritiene il collegio di svolgere una ulteriore considerazione in merito alparametro al quale riferirsi onde ritenere rispettato il principio di irretroattivitàdella confisca per equivalente, osservando come esso debba essere riguardato,non già rispetto al momento dell’incremento patrimoniale originario, quanto,piuttosto, riferendosi al momento in cui si verifichino i presupposti per laapplicazione della apprensione per equivalente, i quali vengono alla luce allorchèsi registra la alienazione fraudolenta dei beni colpiti direttamente dalprovvedimento ablativo, poiché è in tale momento che, verificandosi l’impossibilità di apprendere il bene colpito dal provvedimento di confisca, viene inrilievo il presupposto di fatto che legittima la l’apprensione sussidiaria.2.6.1.

Considerando tale dato temporale quale parametro fattuale rilevanteai fini della irretroattività della confisca per equivalente, nel caso di specie, occorreriferirsi all’anno 2020, quando le figlie interposte del proposto hanno venduto i dueimmobili in Cislago: tale alienazione, rendendo impossibile la apprensione del benedirettamente colpito, in quanto sottratto al patrimonio, diretto o indiretto, delproposto, ha costituito il presupposto di fatto per il ricorso alla confisca perequivalente, istituto entrato in vigore in epoca ampiamente precedente, con laconseguenza che, anche nell’ottica di una tale ricostruzione ermeneutica, laconfisca per equivalente disposta nel presente procedimento non viola il principiodi legalità nella sua declinazione della irretroattività della norma di cui all’art. 25del t.u. in materia di prevenzione.3.

Le doglianze proposte con riguardo al tema della tempestività e dellaproponibilità della misura patrimoniale rispetto alla misura personale, là dove, sulpresupposto di una irragionevole durata del procedimento di prevenzione, di fattosi censura la misura ablatoria poiché la stessa sarebbe stata rieditata solo dopoche il proposto era stato attinto dalla sola misura personale connessa a pericolositàqualificata in quanto appartenente a sodalizio di tipo mafioso, sono prive dispecificità, per omesso confronto con la motivazione resa dalla Corte di appello,che ha correttamente osservato come il procedimento di prevenzione consentauna autonoma valutazione delle due forme di intervento, personale e patrimoniale,escludendo ogni vincolo di contemporaneità tra di esse.3.1.

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio diautonomia tra misure personali e patrimoniali nell’ambito della prevenzione(previsto dall'art. 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, neltesto modificato dall'art. 2, comma 22 della 15 luglio 2009, n. 94, tuttoraapplicabile ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 6settembre 2011, n. 159), che consente di disporre la confisca indipendentementedalla contestuale applicazione della misura personale, purché sia accertata lacorrelazione temporale tra la pericolosità del soggetto e il momento di acquisizionedei beni (Sez. 6, n. 46068 del 25/09/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261082).

In taleprospettiva, il giudice di merito ha sottolineato come alcuna precedente richiestadi ablazione fosse stata formulata - poiché il primo decreto di prevenzione del2014, in assenza di specifica devoluzione, non si era affatto pronunciato su unapossibile misura patrimoniale a carico di [OSCURATO:PERSONA], che fu, appunto, destinatario solodi una misura di prevenzione personale - e come la successiva attivazione delprocedimento non trovi ostacolo in limiti cronologici diversi da quello,imprescindibile, della compatibilità tra pericolosità e incremento patrimoniale, cosìcome affermato dalle Sezioni unite ‘[OSCURATO:PERSONA]’(Sez.

U, n. 4880 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Cc. (dep. 02/02/2015), Rv. 262604).3.2.

Non può, dunque, dirsi violato il divieto di bis in idem (che, come hacorrettamente ricordato la Corte territoriale, è applicabile anche al giudizio diprevenzione (Sez.

U, n. 600 del 29/10/2009 Cc. (dep. 08/01/2010), Galdieri,Rv.245176) in quanto non c’era stato, nel 2014, alcun giudizio sulla proposta dimisura patrimoniale, formulata solo nel 2021, piuttosto osservando il Collegioterritoriale come la definitiva e non superata valutazione della pericolosità socialedel proposto effettuata in quella sede faccia stato anche in questa sede in relazioneal giudizio di prevenzione patrimoniale, per la cui proponibilità non viene in rilievoalcun termine decadenziale.4.

Passando al tema della sperequazione tra redditi accertati e valore degliacquisti delle due unità immobiliari di Cislago intestate nel 2008 alle figlie delricorrente, specie quanto ad utilizzo dei dati ISTAT, il vizio non è deducibile inquesta sede, trattandosi della denuncia di un vizio di motivazione in merito allaritenuta sproporzione, che non è consentito in sede di ricorso per cassazione inmateria di prevenzione, come messo in chiaro, da tempo, dalla giurisprudenza diquesta Corte.4.1.

Il ricorso per cassazione è ammesso, infatti, soltanto per violazione dilegge, secondo il disposto dell'art. 10 comma terzo del codice antimafia (D.Lgs.159/2011), che ripropone sul punto la disciplina già contenuta nell'art. 4 legge 27dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31maggio1965,n. 575, con la conseguenza che, in sede di legittimità, non èdeducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, opresenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossiapriva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero, quandola motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a renderecomprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorchéle linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti deinecessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificatola decisione della misura (ex plurimis, Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep.18/09/2007, Bruno, Rv. 237277, indirizzo costante, cfr. da ultimo Sez. 2 n. 20968del 06/07/2020, Rv. 279435).

La limitazione del ricorso alla sola "violazione dilegge" è stata tra l'altro riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole(sent. n. 321 del 2004 in tema di misure di prevenzione personale nonché, conriferimento alle misure di prevenzione patrimoniali; Corte cost. 9 giugno 2015 n.106), data la peculiarità' del procedimento di prevenzione sia sul piano processualeche su quello sostanziale (Sez. 6, n. 38471 del 13/10/2010 Cc. (dep. 02/11/2010)Rv. 248797).Questo vuol dire che è possibile svolgere, in sede di legittimità, il controlloinerente all’esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi dellamisura di prevenzione, ove si profili la totale esclusione di argomentazione su unelemento costitutivo della fattispecie che legittima l’applicazione della misura, onel caso di motivazione apparente, che ricorre quando il decreto omette del tuttodi confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parteche, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esitoopposto del giudizio (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez.6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del07/01/2016, Pandico, Rv. 266365), configurandosi, in caso di radicale mancanzadi argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delledisposizioni di cui agli artt. 11 sesto comma, Cost; 125 comma 3 cod. proc. pen.;7 comma 1 D. Lgs. 06/09/2011 n. 159, poiché l’apparato giustificativo costituiscel’essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale (Sez.

U. Gattuso, n.111/2018 in motivazione; conf.

Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017 Cc. (dep.16/03/2018) Rv. 272608).

Mentre non può essere proposta come vizio dimotivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomentidifensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o, comunque,risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimentoimpugnato (Sez.

U. n.33451 del 29/5/2014, Repaci e altri Rv 260246)4.2.

A tali coordinate non si è attenuto il motivo in esame che, purastrattamente declinato, oltre che facendo esplicito riferimento al vizio dimotivazione, in termini di censure rivolte all’omessa ed apparente motivazione, inconcreto, censura la dedotta illogicità della motivazione nella parte in cui mira asostenere un’adeguatezza delle risorse economiche in capo al ricorrente, allamoglie di costui, la presenza di ulteriori risorse asseritamente offerte dal fratelloche ebbe a vendere dei mezzi il cui valore sarebbe confluito nel reddito familiaree, pertanto, idoneo ad elevarne la consistenza.4.3.

La Corte di appello ha, però, sviluppato un’articolata ricostruzione dellecondizioni economiche del nucleo familiare, valorizzando un’analisi estesa neltempo, con la quale ha rilevato che le figlie, formali intestatarie degli immobili,erano prive di reddito e che le allegazioni difensive circa la provenienza di risorseda terzi risultano inidonee a sostenere la prospettazione difensiva sul punto, inassenza di elementi concreti in grado di dimostrare apporti finanziari esterni,neppure da familiari, oltre ad avere dato atto della sostanziale insufficienza deiredditi familiari a consentire l’accumulo delle somme necessarie all’acquisto deibeni.

La Corte ha escluso, in particolare, che il fratello del proposto abbiacontribuito all’acquisto degli immobili, evidenziando l’assenza di documentazionee l’incompatibilità delle operazioni economiche della sua impresa con ladisponibilità di risorse trasferibili.

Contemporaneamente, ha evidenziato che iredditi del nucleo familiare erano modesti e sostanzialmente destinati almantenimento, risultando, quindi, inidonei a giustificare investimenti disignificativa entità, come quelli oggetto del procedimento.Tale valutazione è stata condotta attraverso un’analisi estesa del quadroeconomico familiare, sviluppata anche mediante il ricorso a parametri statisticirelativi ai consumi medi, ritenuti idonei a stimare la capacità di spesa e di risparmiodel nucleo.In particolare, a supporto di tale valutazione, la Corte di merito ha utilizzatoanche dati statistici relativi ai consumi medi (parametri ISTAT) nella regioneCalabria, ritenuti idonei a stimare il livello ordinario di spesa e quindi la realecapacità di accumulazione di risparmio.

L’analisi condotta evidenzia una evidentedivergenza tra il livello dei redditi percepiti e la somma impiegata per l’acquistodegli immobili, quantificata in circa 160.000 euro, rafforzando così il giudizio disproporzione patrimoniale.4.4.

Quanto alla possibilità di fare ricorso ai dati ISTAT, la Corte territoriale siè conformata all’orientamento di legittimità secondo cui tali parametricostituiscono valido strumento indiziario ai fini dell’accertamento dellasproporzione, restando a carico dell’interessato l’onere di dimostrare la lecitaprovenienza delle risorse utilizzate per gli acquisti e quindi la propria capacità diinvestimento (Sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021, Caroppo, Rv. 282361).Per nulla apparente o assente risulta, dunque, la puntuale e approfonditarisposta fornita dalla Corte territoriale, che, quanto a sproporzione, ha osservatocome i redditi percepiti fossero notevolmente inferiori alla concreta possibilità diaccumulare al momento dell’acquisto (tra l’altro preceduto da lunghi periodi in cuii redditi erano bassi ed appena sufficienti al mantenimento del nucleo familiare) lasomma di euro 160.000 servita per il pagamento delle due abitazioni in favoredelle figlie.La decisione impugnata ha inoltre fornito una analitica argomentazione delleragioni della correttezza della metodica utilizzata ai fini dell’accertatasproporzione, valutata prendendo in esame il periodo precedente e i redditisolitamente occorrenti in territorio come la [OSCURATO:PERSONA] in cui il costo della vitarisultava statisticamente più basso rispetto ad altre regioni, aspetto che ilricorrente vorrebbe confutare, tacciando di astrattezza il ragionamento svolto sulpunto, senza però allegare elementi che depongano per una differente lettura, chesi vorrebbe soggettivizzata, dei dati reddituali connessi alla consistenza del nucleofamiliare, all’epoca composto dal [OSCURATO:PERSONA], dalla moglie e dalle due figlie.5.

Non coglie nel segno la dedotta violazione del principio di proporzionalitàdella confisca per equivalente, tema che il giudice di merito ha affrontatoritenendola pienamente giustificata nel caso concreto, evidenziando come i benioriginariamente suscettibili di ablazione (immobili siti in Cislago e intestati allefiglie del proposto) fossero stati sottratti in seguito alla loro alienazione e come lamisura ablativa sia stata correttamente traslata su altri beni ritenuti nelladisponibilità del proposto, di valore inferiore rispetto a quelli non più direttamenteaggredibili, escludendo in tal modo ogni eccesso o sproporzione della misura.

LaCorte di appello ha fatto riferimento alla precisa stima svolta dal primo giudice,alla non adeguatezza di una stima di parte eseguita da un agente immobiliare(ritenuta meramente congetturale e non saldamente ancorata al reale valoreeconomici, motivazione completa e logica anche quanto a pertinente rinvio perrelationem a parte della decisione del Tribunale, che non è sindacabile in sede dilegittimità per i limiti del giudizio di prevenzione sopra ricordati.6.

Infine, il provvedimento impugnato ha dedicato particolare attenzione allaquestione della disponibilità, in capo al proposto, dei beni formalmente intestatialla moglie.

La Corte d’appello ha accertato, con motivazione esente da vizilogico-giuridici, che tali cespiti, pur formalmente riferibili alla [OSCURATO:PERSONA], rientravanonella disponibilità sostanziale del [OSCURATO:PERSONA], in quanto inseriti nel patrimonio familiaree privi di autonoma giustificazione economica in capo all’intestataria.

Laricostruzione accolta nelle sedi di merito valorizza, in particolare, l’assenza dicapacità reddituale della moglie e la gestione unitaria dei beni da parte delproposto, integrando così gli estremi della disponibilità per interposta persona.

Daqui la congrua e ragionevole affermazione della sussistenza di una interposizionepersonale, che consente di ricondurre i cespiti alla disponibilità del soggettopericoloso e, quindi, di assoggettarli a confisca, coerente con l’orientamento diquesta Corte che ammette, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, ilsequestro e la confisca di beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi,dovendosi ritenere che il prevenuto ne abbia la disponibilità e li faccia apparireformalmente come beni nella titolarità delle persone di maggior fiducia, sulle qualigrava, pertanto, l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità degli stessi ondesottrarli alla confisca (Sez. 2, n. 7346 del 17/01/2023, Rv. 284387).7.

In definitiva, la motivazione della Corte d’appello si sviluppa lungo unpercorso unitario, da un lato, affermando la piena autonomia e legittimità dellamisura patrimoniale, dall’altro, dimostrando in modo analitico la sproporzione traredditi e investimenti e la riconducibilità sostanziale dei beni al proposto.

Su questebasi, ha ritenuto giustificata sia la confisca diretta sia quella per equivalente,escludendo ogni violazione dei principi di legalità, proporzionalità e irretroattività.8.

Ne consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 25 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MAMERTINA il 29/06/1960avverso il decreto del 27/05/2025 della Corte d'appello di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.E’ impugnato il decreto con cui la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] -decidendo sugli appelli proposti, rispettivamente, dal proposto [OSCURATO:PERSONA],e dai terzi interessati [OSCURATO:PERSONA] (moglie), [OSCURATO:PERSONA], DalilaGarzo, [OSCURATO:PERSONA] (figli) avverso il decreto emesso il 5 ottobre 2022 dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione misure di prevenzione, che aveva dispostola confisca di prevenzione diretta e per equivalente di numerosi beni, ritenutiriconducibili, direttamente o indirettamente, al proposto - in parziale accoglimentodel ricorso dei terzi interessati ha rigettato la proposta di confisca dei rapportifinanziari a loro intestati (conti correnti e polizze intestati ai figli, nonché strumentifinanziari successivi alla fuoriuscita dal nucleo familiare), non ritenendone provatala disponibilità indiretta da parte di [OSCURATO:PERSONA], conseguentemente ordinandone larestituzione agli aventi diritto, e ha confermato nel resto il primo provvedimentoablativo, che ha colpito beni formalmente riferibili alla moglie, sul rilievo che lastessa fosse convivente e priva di autonoma capacità economica, per cui i benisono stati ritenuti nella disponibilità del proposto.Pertanto, sono rimasti assoggettati a confisca per equivalente immobili siti aPalmi intestati alla moglie del proposto e strumenti finanziari a lei riconducibili.A carico del proposto è stata ravvisata la pericolosità sociale qualificataderivante da una condanna definitiva per partecipazione ad associazione mafiosa(art. 110- 416-biscod. pen.), con riguardo alla cosca Gioffrè operante a Seminaratra il 2007 e il 2008, nell’ambito della quale il proposto aveva contribuito alperseguimento degli interessi del clan anche attraverso la gestione di appaltipubblici e relazioni funzionali al mantenimento dell’organizzazione.Su questa base, era già stata applicata, nel 2014, una misura di prevenzionepersonale (sorveglianza speciale), divenuta definitiva.2. Con unico atto, ricorrono il proposto [OSCURATO:PERSONA] e la moglieAntonia [OSCURATO:PERSONA], quale terza interessata, per il tramite del medesimodifensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA],il quale svolge i motivi di seguito enunciati, nei limiti richiesti per la motivazione,ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..2.1. Con i primi tre motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e i primi due motivi del ricorsodi [OSCURATO:PERSONA] si censura la operatività dell’art. 25 d.lgs. n. 159 del 2011 in tema diconfisca per equivalente. Si deduce che l’ablazione di un bene entrato nelladisponibilità della [OSCURATO:PERSONA] nel lontano 1997 realizzi la violazione di plurimi principiconvenzionali e costituzionali, alla luce di una confisca (per equivalente) che,all’epoca dell’acquisizione di tali beni da parte della [OSCURATO:PERSONA], non era ancoraprevista dall’ordinamento, e imposta su un bene privo di connessione rispettoall’accertamento delle pericolosità del proposto, risalente al 2008, anno in cuirisultano entrati nel suo patrimonio, tramite le figlie formali intestatarie, le unitàimmobiliari di Cislago, non potute acquisire con confisca diretta in quanto mediotempore alienate a terzi in buona fede.2.2. Con il quarto motivo del [OSCURATO:PERSONA] è dedotta violazione del principio di“proporzionalità e adeguatezza” della confisca eseguita per equivalente.2.3. Con il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA] si censura la affermata “disponibilità” in capo al proposto dei cespitiimmobiliari confiscati (per equivalente) siti in Palmi e intestati alla [OSCURATO:PERSONA]. Inparticolare, si denuncia la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui laCorte di appello, che pure ha escluso la confiscabilità dei beni formalmente riferibiliai figli al proposto, per l’assenza della necessaria ‘motivazione rafforzata’, ha poirinvenuto genericamente detto presupposto nel mero rapporto di coniugio econvivenza (intanto, peraltro, cessato) e nella assenza di redditi della moglie.2.5. [OSCURATO:PERSONA] con il sesto motivo e [OSCURATO:PERSONA] con il quarto denunciano vizio dimotivazione in merito alla ritenuta sproporzione tra redditi familiari leciti accertatie valore degli acquisti delle due unità immobiliari di Cislago intestate nel 2008 allefiglie del ricorrente (poi alienate nel 2020), specie con riguardo all’ utilizzo dei datiISTAT sul costo della vita.2.6. Con il settimo motivo di [OSCURATO:PERSONA] e il quinto di [OSCURATO:PERSONA] la misura ablatoriaè censurata per la asserita irragionevole durata del procedimento di prevenzione,poiché la stessa sarebbe stata rieditata solo dopo che il proposto era stato attintodalla sola misura personale connessa a pericolosità qualificata in quantoappartenente a sodalizio di tipo mafioso.3. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale AntonioCostantini, ha depositato memoria con cui ha concluso chiedendo il rigetto deiricorsi.4. Con P.E.C. del 13 maggio 2026, il difensore dei ricorrenti ha depositatomemoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, ribadendo i motivi diricorso, con specifica articolazione di argomenti in merito al principio diirretroattività della norma sulla confisca per equivalente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono complessivamente infondati.I ricorrenti contestano, con deduzioni sostanzialmente sovrapponibili nelleloro articolazioni argomentative, la legittimità della misura ablatoria, sotto gliaspetti della violazione del principio di irretroattività in relazione alla confisca perequivalente, della riferibilità soggettiva dei beni, della sproporzione tra redditi epatrimonio, della tardività della misura patrimoniale rispetto a quella personale.2. Con riguardo alla questione della operatività dell’art. 25 d.lgs. n. 159 del2011 in tema di confisca per equivalente, e della irretroattività di detta misuraablatoria, evidenzia la difesa che, all’epoca dell’acquisizione, da parte dellaSpinella, dei beni confiscati in via sussidiaria, non era ancora previstadall’ordinamento la confisca per equivalente, sostenendo che i beni di cui puòessere disposta l'apprensione sarebbero esclusivamente quelli acquisiti nel periododi manifestazione della pericolosità - con esclusione, quindi, dei beni immobiliappresi per equivalente nel caso di specie, in quanto acquistati dalla [OSCURATO:PERSONA] inepoca antecedente a quella di consumazione dei reati posti a fondamento delgiudizio di pericolosità del proposto. Si sostiene che la confisca per equivalentecostituisce una sanzione penale, che la sua applicazione non potrebbe giammaiessere retroattiva, per imperativo costituzionale e convenzionale, e che essa, nelcaso di specie, non avrebbe potuto essere disposta, in quanto riferita a «fattiantecedenti» alla data di entrata in vigore della norma che la consente, essendo ireati, elevati a presupposto della misura di prevenzione patrimoniale a carico delproposto, stati commessi, secondo contestazione, nel 2008, periodo in cui sonostati acquistati, per il tramite delle figlie del proposto, i beni colpiti da confiscadiretta e, sussidiariamente, da quella per equivalente.2.1. Le deduzioni non colgono nel segno.2.1.1. Il tema posto attiene al quesito se - e a quali condizioni - sia possibilepacificamente entrati nel patrimonio (diretto o indiretto) del proposto in unmomento antecedente rispetto alla insorgenza della condizione soggettiva dipericolosità.2.1.2. E’ bene ricordare che il sequestro e la confisca per equivalente sonostati introdotti nell'ordinamento di prevenzione mediante l'aggiunta del comma 10all'art. 2-ter della L. n. 1423 del 1956 ad opera del dl. 23 maggio 2008, n. 92,conv. con modificazioni nella L. 24 luglio 2008, n. 125.Nella originaria formulazione la norma prevedeva testualmente che: “1. Se lapersona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae,occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti disequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggettodenaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beninon possono essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, primadell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.”Tale disposizione è stata poi trasposta nell'art. 25 del d.lgs. n. 159 del 2011,mentre il suo attuale testo è il frutto delle modifiche apportate dalla L. 17 ottobre2017, n. 161, e contiene la seguente previsione: “Art. 25. (Sequestro e confiscaper equivalente). 1. Dopo la presentazione della proposta, se non è possibileprocedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perché il propostonon ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamentein qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno adoggetto altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali ilproposto ha la disponibilità, anche per interposta persona”2.1.3. Al riguardo si deve richiamare la regula juris secondo cui, in ipotesi dimisure di prevenzione reali, sussiste continuità normativa tra l'art. 25 d.lgs. 6settembre 2011, n. 159, come sostituito dall'art. 5, comma 9, legge 17 ottobre2017, n. 161, e la medesima disposizione nella sua originaria formulazione, stantel'identità di "ratio" e il rapporto di continenza tra le norme succedutesi nel tempo,limitatamente alla parte di disciplina coincidente (Sez. 1, n. 11066 del19/12/2023, dep. 2024, Cardone, Rv. 285971 - 02).2.1.4. Occorre anche considerare che la confisca per equivalente, nelprocedimento di prevenzione, è strutturata in modo sensibilmente diverso rispettoalla confisca per equivalente di matrice strettamente penalistica (nel cui ambitorisulta indispensabile l'emissione della sentenza di condanna o di applicazione dellapena e la individuazione del valore del prezzo o del profitto del reato, con possibileaggressione di beni dal valore equivalente rinvenuti nella disponibilità delcondannato), in quanto, nell’ambito della prevenzione, il punto di riferimento nonè direttamente l'avvenuta commissione di un reato, quanto l'esistenza di unacondizione soggettiva di pericolosità (eventualmente, ma non indefettibilmente,correlata alla consumazione di illeciti penali, che possono essere rilevati anche soloincidentalmente e a livello indiziario), nonché, per la prevenzione patrimoniale, latitolarità di beni che risultino essere, per un verso, temporalmente correlati aquella condizione soggettiva, e, per altro verso, sproporzionati rispetto al redditolecito in concomitanza prodotto, ovvero direttamente frutto della condizione dipericolosità (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262605-01).2.1.5. Una volta individuato, secondo questo schema legale, non già il profittodello specifico reato, quanto l'incremento patrimoniale confiscabile ricadente nelperiodo di pericolosità, risulterà possibile prendere eventualmente atto dellaimpossibilità oggettiva di aggredire direttamente i beni (perché, come nel caso dispecie, trasferiti a terzi di buona fede - v. Sez. I n. 43243 del 27.3.2018, rv.274400), in cui quell'incremento si fosse riflesso, e traslare il loro valore su altribeni, in sé di legittima provenienza, comunque rinvenuti nel patrimonio delproposto, svincolati, a questo punto, dal presupposto della correlazione temporale(Sez. 1, n. 16324 del 16/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283308-01).2.2. È ormai un dato acquisito dall'elaborazione giurisprudenziale che ilpresupposto giustificativo della confisca di prevenzione è «la ragionevolepresunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita» (Sez.U, n. 4880 del 26/06/2014 - dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA] cit.), con la conseguenza che,nell'ottica del sistema, l'ablazione di tali beni costituisce non già una sanzione, mala naturale conseguenza della loro illecita acquisizione, la quale determina un viziogenetico nella costituzione dello stesso diritto di proprietà in capo a chi ne abbiaacquisito la materiale disponibilità, risultando «sin troppo ovvio che la funzionesociale della proprietà privata possa essere assolta solo all'indeclinabile condizioneche il suo acquisto sia conforme alle regole dell'ordinamento giuridico. Non può,dunque, ritenersi compatibile con quella funzione l'acquisizione di beni contralegem, sicché nei confronti dell'ordinamento statuale non è mai opponibile unacquisto inficiato da illecite modalità» (Corte cost. n. 24 del 2019 cit.).2.2.1. Laddove, invece, la misura reale investa beni diversi - non correlatiall'attività illecita - appare prevalente il profilo afflittivo, tale da impedirel'applicabilità ad essa del principio generale della retroattività delle misure disicurezza, sancito dall'art, 200 cod. pen. ( Sez. 5 n. 28962 del 24/06/2022, n.m.)2.2.2. Questa Corte ha, invero, affermato che la confisca per equivalenteassume i caratteri propriamente sanzionatori, rendendo, pertanto, non applicabileil principio generale della retroattività delle misure di sicurezza ex art. 200 cod.pen. (Sez. 1, n. 11768 del 28/02/2012, Barilari, Rv. 252297-01; Sez. 5, n. 14044del 13/11/2012, dep. 2013, Occhipinti, Rv. 255043 ; da ultimo Sez. II n. 3941 del30 gennaio 2026, che ha ribadito come, ai fini dell’applicazione della confisca perequivalente nel rispetto del principio di irretroattività, è necessario che ilprovvedimento ablativo individui specificamente l’incremento patrimonialeillecitamente realizzato dal proposto e il tempo della sua realizzazione, dovendotale incremento ricadere sotto la vigenza della disciplina normativa che prevede laconfisca per equivalente, affinché il soggetto potesse conoscere la rispostasanzionatoria apprestata dall’ordinamento, altresì osservando come la pericolositàsociale di soggetto indiziato di appartenenza a sodalizio mafioso, che abbiacommesso delitto con finalità mafiose, non si esaurisce istantaneamente incoincidenza con la commissione del fatto delittuoso, ma perdura ragionevolmenteper un periodo antecedente e successivo alla sua consumazione).2.3. Con riguardo al parametro a cui commisurare, nel sistema dellaprevenzione, il canone legale di irretroattività, in effetti, negli arresti, non univoci,di questa Corte, si è affermato, per un verso, che esso non vada riferito, come perle norme incriminatrici, e per le pene in esse comminate, al fatto di reato, neppurenecessariamente presente, ma all'arco di tempo in cui si è manifestata lapericolosità sociale e sono avvenuti i concomitanti acquisti, aventi a oggetto i beniche sarebbero stati suscettibili di ablazione in via diretta.In una pronuncia di questa Sezione, si è, invece, detto, che “Piùsemplicemente l'irretroattività della misura impedisce la sua applicazione neiprocedimenti di prevenzione già pendenti a seguito della presentazione dellarelativa proposta al momento di entrata in vigore della disposizione che haintrodotto l'istituto, come peraltro espressamente previsto dall'art. 36 comma 3della già citata L. n. 161 del 2017 con riferimento alla rinnovata disciplina dell'art.25 d.lgs. n. 159 del 2011 ritualmente applicata nel caso di specie proprio in ragionedella data della proposta (…) (V. n. 28962/2022)”(Sez. 5, n. 40415 del 27/09/2022, Rv. 283869).2.4. Posto che, nel caso di specie, la pericolosità sociale del proposto ètemporalmente collocata nel periodo 2007 – 2008, e che la proposta di confisca èdel 2021, la Corte territoriale, - sulla premessa che il parametro rilevante non è ladata di acquisto dei beni materialmente colpiti dalla confisca per equivalente, mail periodo in cui si sono verificati i presupposti della misura, e cioè la pericolositàdel soggetto e l’incremento patrimoniale ad essa correlato, e considerando che lafunzione della confisca, pur connotata in senso sanzionatorio, si collega allasituazione di pericolosità e non a uno specifico fatto di reato, sicché è legittimocolpire anche beni diversi, successivamente individuati, purché espressivi dellostesso incremento patrimoniale – ha ritenuto legittima l’apprensione sussidiaria dibeni indirettamente riferibili (tramite le figlie economicamente incapienti almomento dell’acquisto) al proposto ed escluso la violazione del principio di legalità,dal momento che tali elementi si collocano in un arco temporale in cui la normativasulla confisca per equivalente era già vigente, in quanto la norma sulla confiscaper equivalente (introdotta nel 2008) era vigente al momento del verificarsi deisuoi presupposti applicativi, ovvero l'acquisto dei beni originari (quelli di Cislago,risalente al 2008) durante il periodo di pericolosità del proposto (collocata nel2007-2008).2.5. Alla luce della elaborazione ermeneutica fin qui sinteticamente ricordata,non può dirsi fondata la prospettiva dalla quale muovono i ricorrenti – checorrelano il principio di irretroattività della misura ablatoria per equivalenteall’epoca in cui venne acquistato (1997) l’immobile confiscato per equivalente,giacché non è in tale acquisto che si esprime la condotta antigiuridica sanzionata(Sez. 5, n. 41016 del 11/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285327-01; Sez. 5, n. 40415del 27/09/2022, Cardone, Rv. 283869-01); in merito alla irretroattività dellamisura della confisca per equivalente, la giurisprudenza, come si è visto, haindividuato il punto di frizione con il principio di legalità, secondo una prospettiva,nella pendenza del procedimento all’atto dell’entrata in vigore della norma che laprevede, ovvero, in altra ottica, nell’acquisto della res nell’arco temporale nelquale si è manifestata la pericolosità sociale nel cui perimetro si è realizzatol’incremento patrimoniale originariamente preso di mira dal provvedimentoablativo.2.5.1. Nell’ottica ermeneutica da ultimo richiamata, i beni surrogati sono,infatti, soltanto l'oggetto materiale su cui cade una risposta punitiva, che in tantoè ammessa in quanto essa fosse legalmente predefinita al tempo in cui la personaassoggettata a misura patrimoniale ha tenuto il comportamento antigiuridico, chedi quella risposta rappresenta il presupposto. Data questa condizione, i benisurrogati possono essere incisi per equivalente indipendentemente dal tempo delloro acquisto, dovendo aversi riguardo, per il rispetto del principio di irretroattività,al periodo in cui si è manifestata la pericolosità sociale nel cui perimetro si èrealizzato l’incremento patrimoniale originariamente preso di mira dalprovvedimento ablativo.2.5.2. A tali coordinate si è attenuto il provvedimento impugnato nel quale silegge che vi è “perfetta coincidenza temporale tra i delitti per i quali [OSCURATO:PERSONA] è statoritenuto responsabile, la responsabilità qualificata ravvisata sul suo conto el’acquisto immobiliare che qui rileva”(pg. 34 del provvedimento impugnato).2.6. Ritiene il collegio di svolgere una ulteriore considerazione in merito alparametro al quale riferirsi onde ritenere rispettato il principio di irretroattivitàdella confisca per equivalente, osservando come esso debba essere riguardato,non già rispetto al momento dell’incremento patrimoniale originario, quanto,piuttosto, riferendosi al momento in cui si verifichino i presupposti per laapplicazione della apprensione per equivalente, i quali vengono alla luce allorchèsi registra la alienazione fraudolenta dei beni colpiti direttamente dalprovvedimento ablativo, poiché è in tale momento che, verificandosi l’impossibilità di apprendere il bene colpito dal provvedimento di confisca, viene inrilievo il presupposto di fatto che legittima la l’apprensione sussidiaria.2.6.1. Considerando tale dato temporale quale parametro fattuale rilevanteai fini della irretroattività della confisca per equivalente, nel caso di specie, occorreriferirsi all’anno 2020, quando le figlie interposte del proposto hanno venduto i dueimmobili in Cislago: tale alienazione, rendendo impossibile la apprensione del benedirettamente colpito, in quanto sottratto al patrimonio, diretto o indiretto, delproposto, ha costituito il presupposto di fatto per il ricorso alla confisca perequivalente, istituto entrato in vigore in epoca ampiamente precedente, con laconseguenza che, anche nell’ottica di una tale ricostruzione ermeneutica, laconfisca per equivalente disposta nel presente procedimento non viola il principiodi legalità nella sua declinazione della irretroattività della norma di cui all’art. 25del t.u. in materia di prevenzione.3. Le doglianze proposte con riguardo al tema della tempestività e dellaproponibilità della misura patrimoniale rispetto alla misura personale, là dove, sulpresupposto di una irragionevole durata del procedimento di prevenzione, di fattosi censura la misura ablatoria poiché la stessa sarebbe stata rieditata solo dopoche il proposto era stato attinto dalla sola misura personale connessa a pericolositàqualificata in quanto appartenente a sodalizio di tipo mafioso, sono prive dispecificità, per omesso confronto con la motivazione resa dalla Corte di appello,che ha correttamente osservato come il procedimento di prevenzione consentauna autonoma valutazione delle due forme di intervento, personale e patrimoniale,escludendo ogni vincolo di contemporaneità tra di esse.3.1. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio diautonomia tra misure personali e patrimoniali nell’ambito della prevenzione(previsto dall'art. 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, neltesto modificato dall'art. 2, comma 22 della 15 luglio 2009, n. 94, tuttoraapplicabile ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 6settembre 2011, n. 159), che consente di disporre la confisca indipendentementedalla contestuale applicazione della misura personale, purché sia accertata lacorrelazione temporale tra la pericolosità del soggetto e il momento di acquisizionedei beni (Sez. 6, n. 46068 del 25/09/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261082). In taleprospettiva, il giudice di merito ha sottolineato come alcuna precedente richiestadi ablazione fosse stata formulata - poiché il primo decreto di prevenzione del2014, in assenza di specifica devoluzione, non si era affatto pronunciato su unapossibile misura patrimoniale a carico di [OSCURATO:PERSONA], che fu, appunto, destinatario solodi una misura di prevenzione personale - e come la successiva attivazione delprocedimento non trovi ostacolo in limiti cronologici diversi da quello,imprescindibile, della compatibilità tra pericolosità e incremento patrimoniale, cosìcome affermato dalle Sezioni unite ‘[OSCURATO:PERSONA]’(Sez. U, n. 4880 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Cc. (dep. 02/02/2015), Rv. 262604).3.2. Non può, dunque, dirsi violato il divieto di bis in idem (che, come hacorrettamente ricordato la Corte territoriale, è applicabile anche al giudizio diprevenzione (Sez. U, n. 600 del 29/10/2009 Cc. (dep. 08/01/2010), Galdieri,Rv.245176) in quanto non c’era stato, nel 2014, alcun giudizio sulla proposta dimisura patrimoniale, formulata solo nel 2021, piuttosto osservando il Collegioterritoriale come la definitiva e non superata valutazione della pericolosità socialedel proposto effettuata in quella sede faccia stato anche in questa sede in relazioneal giudizio di prevenzione patrimoniale, per la cui proponibilità non viene in rilievoalcun termine decadenziale.4. Passando al tema della sperequazione tra redditi accertati e valore degliacquisti delle due unità immobiliari di Cislago intestate nel 2008 alle figlie delricorrente, specie quanto ad utilizzo dei dati ISTAT, il vizio non è deducibile inquesta sede, trattandosi della denuncia di un vizio di motivazione in merito allaritenuta sproporzione, che non è consentito in sede di ricorso per cassazione inmateria di prevenzione, come messo in chiaro, da tempo, dalla giurisprudenza diquesta Corte.4.1. Il ricorso per cassazione è ammesso, infatti, soltanto per violazione dilegge, secondo il disposto dell'art. 10 comma terzo del codice antimafia (D.Lgs.159/2011), che ripropone sul punto la disciplina già contenuta nell'art. 4 legge 27dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31maggio1965,n. 575, con la conseguenza che, in sede di legittimità, non èdeducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, opresenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossiapriva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero, quandola motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a renderecomprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorchéle linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti deinecessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificatola decisione della misura (ex plurimis, Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep.18/09/2007, Bruno, Rv. 237277, indirizzo costante, cfr. da ultimo Sez. 2 n. 20968del 06/07/2020, Rv. 279435). La limitazione del ricorso alla sola "violazione dilegge" è stata tra l'altro riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole(sent. n. 321 del 2004 in tema di misure di prevenzione personale nonché, conriferimento alle misure di prevenzione patrimoniali; Corte cost. 9 giugno 2015 n.106), data la peculiarità' del procedimento di prevenzione sia sul piano processualeche su quello sostanziale (Sez. 6, n. 38471 del 13/10/2010 Cc. (dep. 02/11/2010)Rv. 248797).Questo vuol dire che è possibile svolgere, in sede di legittimità, il controlloinerente all’esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi dellamisura di prevenzione, ove si profili la totale esclusione di argomentazione su unelemento costitutivo della fattispecie che legittima l’applicazione della misura, onel caso di motivazione apparente, che ricorre quando il decreto omette del tuttodi confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parteche, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esitoopposto del giudizio (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez.6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del07/01/2016, Pandico, Rv. 266365), configurandosi, in caso di radicale mancanzadi argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delledisposizioni di cui agli artt. 11 sesto comma, Cost; 125 comma 3 cod. proc. pen.;7 comma 1 D. Lgs. 06/09/2011 n. 159, poiché l’apparato giustificativo costituiscel’essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale (Sez. U. Gattuso, n.111/2018 in motivazione; conf. Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017 Cc. (dep.16/03/2018) Rv. 272608). Mentre non può essere proposta come vizio dimotivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomentidifensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o, comunque,risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimentoimpugnato (Sez. U. n.33451 del 29/5/2014, Repaci e altri Rv 260246)4.2. A tali coordinate non si è attenuto il motivo in esame che, purastrattamente declinato, oltre che facendo esplicito riferimento al vizio dimotivazione, in termini di censure rivolte all’omessa ed apparente motivazione, inconcreto, censura la dedotta illogicità della motivazione nella parte in cui mira asostenere un’adeguatezza delle risorse economiche in capo al ricorrente, allamoglie di costui, la presenza di ulteriori risorse asseritamente offerte dal fratelloche ebbe a vendere dei mezzi il cui valore sarebbe confluito nel reddito familiaree, pertanto, idoneo ad elevarne la consistenza.4.3. La Corte di appello ha, però, sviluppato un’articolata ricostruzione dellecondizioni economiche del nucleo familiare, valorizzando un’analisi estesa neltempo, con la quale ha rilevato che le figlie, formali intestatarie degli immobili,erano prive di reddito e che le allegazioni difensive circa la provenienza di risorseda terzi risultano inidonee a sostenere la prospettazione difensiva sul punto, inassenza di elementi concreti in grado di dimostrare apporti finanziari esterni,neppure da familiari, oltre ad avere dato atto della sostanziale insufficienza deiredditi familiari a consentire l’accumulo delle somme necessarie all’acquisto deibeni. La Corte ha escluso, in particolare, che il fratello del proposto abbiacontribuito all’acquisto degli immobili, evidenziando l’assenza di documentazionee l’incompatibilità delle operazioni economiche della sua impresa con ladisponibilità di risorse trasferibili. Contemporaneamente, ha evidenziato che iredditi del nucleo familiare erano modesti e sostanzialmente destinati almantenimento, risultando, quindi, inidonei a giustificare investimenti disignificativa entità, come quelli oggetto del procedimento.Tale valutazione è stata condotta attraverso un’analisi estesa del quadroeconomico familiare, sviluppata anche mediante il ricorso a parametri statisticirelativi ai consumi medi, ritenuti idonei a stimare la capacità di spesa e di risparmiodel nucleo.In particolare, a supporto di tale valutazione, la Corte di merito ha utilizzatoanche dati statistici relativi ai consumi medi (parametri ISTAT) nella regioneCalabria, ritenuti idonei a stimare il livello ordinario di spesa e quindi la realecapacità di accumulazione di risparmio. L’analisi condotta evidenzia una evidentedivergenza tra il livello dei redditi percepiti e la somma impiegata per l’acquistodegli immobili, quantificata in circa 160.000 euro, rafforzando così il giudizio disproporzione patrimoniale.4.4. Quanto alla possibilità di fare ricorso ai dati ISTAT, la Corte territoriale siè conformata all’orientamento di legittimità secondo cui tali parametricostituiscono valido strumento indiziario ai fini dell’accertamento dellasproporzione, restando a carico dell’interessato l’onere di dimostrare la lecitaprovenienza delle risorse utilizzate per gli acquisti e quindi la propria capacità diinvestimento (Sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021, Caroppo, Rv. 282361).Per nulla apparente o assente risulta, dunque, la puntuale e approfonditarisposta fornita dalla Corte territoriale, che, quanto a sproporzione, ha osservatocome i redditi percepiti fossero notevolmente inferiori alla concreta possibilità diaccumulare al momento dell’acquisto (tra l’altro preceduto da lunghi periodi in cuii redditi erano bassi ed appena sufficienti al mantenimento del nucleo familiare) lasomma di euro 160.000 servita per il pagamento delle due abitazioni in favoredelle figlie.La decisione impugnata ha inoltre fornito una analitica argomentazione delleragioni della correttezza della metodica utilizzata ai fini dell’accertatasproporzione, valutata prendendo in esame il periodo precedente e i redditisolitamente occorrenti in territorio come la [OSCURATO:PERSONA] in cui il costo della vitarisultava statisticamente più basso rispetto ad altre regioni, aspetto che ilricorrente vorrebbe confutare, tacciando di astrattezza il ragionamento svolto sulpunto, senza però allegare elementi che depongano per una differente lettura, chesi vorrebbe soggettivizzata, dei dati reddituali connessi alla consistenza del nucleofamiliare, all’epoca composto dal [OSCURATO:PERSONA], dalla moglie e dalle due figlie.5. Non coglie nel segno la dedotta violazione del principio di proporzionalitàdella confisca per equivalente, tema che il giudice di merito ha affrontatoritenendola pienamente giustificata nel caso concreto, evidenziando come i benioriginariamente suscettibili di ablazione (immobili siti in Cislago e intestati allefiglie del proposto) fossero stati sottratti in seguito alla loro alienazione e come lamisura ablativa sia stata correttamente traslata su altri beni ritenuti nelladisponibilità del proposto, di valore inferiore rispetto a quelli non più direttamenteaggredibili, escludendo in tal modo ogni eccesso o sproporzione della misura. LaCorte di appello ha fatto riferimento alla precisa stima svolta dal primo giudice,alla non adeguatezza di una stima di parte eseguita da un agente immobiliare(ritenuta meramente congetturale e non saldamente ancorata al reale valoreeconomici, motivazione completa e logica anche quanto a pertinente rinvio perrelationem a parte della decisione del Tribunale, che non è sindacabile in sede dilegittimità per i limiti del giudizio di prevenzione sopra ricordati.6. Infine, il provvedimento impugnato ha dedicato particolare attenzione allaquestione della disponibilità, in capo al proposto, dei beni formalmente intestatialla moglie. La Corte d’appello ha accertato, con motivazione esente da vizilogico-giuridici, che tali cespiti, pur formalmente riferibili alla [OSCURATO:PERSONA], rientravanonella disponibilità sostanziale del [OSCURATO:PERSONA], in quanto inseriti nel patrimonio familiaree privi di autonoma giustificazione economica in capo all’intestataria. Laricostruzione accolta nelle sedi di merito valorizza, in particolare, l’assenza dicapacità reddituale della moglie e la gestione unitaria dei beni da parte delproposto, integrando così gli estremi della disponibilità per interposta persona. Daqui la congrua e ragionevole affermazione della sussistenza di una interposizionepersonale, che consente di ricondurre i cespiti alla disponibilità del soggettopericoloso e, quindi, di assoggettarli a confisca, coerente con l’orientamento diquesta Corte che ammette, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, ilsequestro e la confisca di beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi,dovendosi ritenere che il prevenuto ne abbia la disponibilità e li faccia apparireformalmente come beni nella titolarità delle persone di maggior fiducia, sulle qualigrava, pertanto, l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità degli stessi ondesottrarli alla confisca (Sez. 2, n. 7346 del 17/01/2023, Rv. 284387).7. In definitiva, la motivazione della Corte d’appello si sviluppa lungo unpercorso unitario, da un lato, affermando la piena autonomia e legittimità dellamisura patrimoniale, dall’altro, dimostrando in modo analitico la sproporzione traredditi e investimenti e la riconducibilità sostanziale dei beni al proposto. Su questebasi, ha ritenuto giustificata sia la confisca diretta sia quella per equivalente,escludendo ogni violazione dei principi di legalità, proporzionalità e irretroattività.8. Ne consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 25 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 32846/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris