CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46618/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 23632/23 Biancoli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto dall'imputato sulla confisca della somma di denaro trovata nella sua disponibilità, è manifestamente infondato poiché la misura di sicurezza applicata è stata oggetto di specifica ed adeguata motivazione, incentrata sulla derivazione della somma dall'attività illecita oggetto dell'accertamento nonché sulla mancata dimostrazione di lecita provenienza; che quindi i giudici del merito hanno rispettato l'obbligo di motivazione sulle ragioni per cui non sono state ritenute attendibili giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, nonché sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica; Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, che lo stesso è manifestamente infondato perché la motivazione è congrua e priva di fratture logiche, con particolare riguardo allo scostamento dal minimo edittale (v. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci