CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15046/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di Messina, con ordinanza in data 17 settembre 2025, harigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza delmedesimo Tribunale del 25 giugno 2025 con la quale è stata dichiarata non estinta la penain esito al periodo di affidamento in prova al servizio sociale ed è stata disposta l’esecuzionedella pena per il periodo decorrente dal 1° giugno 2022 alla fine dell’affidamento.2. Il giudice della sorveglianza ha ritenuto di confermare il proprio precedenteprovvedimento ritenendo che l’andamento dell’affidamento non sia positivamente valutabilein quanto il condannato, in data immediatamente successiva alla fine dello stesso, è statodenunciato per la detenzione di sostanza stupefacente e che ciò, seppure il procedimentopenale è stato archiviato e gli atti trasmessi all’autorità amministrativa, configurerebbe unaviolazione delle prescrizioni imposte e dimostrerebbe il mancato conseguimento degliobiettivi previsti per l’applicazione della misura alternativa che si era appena conclusa. Sottoaltro profilo, poi, assumerebbe rilievo il fatto che lo stesso condannato è sottoposto aindagini per il reato di cui all’art. 74 D.P.R. 309 del 1990.3. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo deldifensore, ha dedotto i seguenti motivi.3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 47 ord. pen. Nel primomotivo la difesa rileva che la conclusione errata in quanto il Tribunale non avrebbeproceduto a una valutazione complessiva e globale degli elementi in atti e non avrebbetenuto nel debito conto che la presunta violazione non può essere considerata tale in quantoil fatto, la detenzione per uso personale, è avvenuta in un periodo successivo allacessazione della misura e configura un fatto penalmente irrilevante, tanto che ilprocedimento è stato archiviato. Sotto altro profilo poi, nel provvedimento non si sarebbedebitamente considerato che gli altri due procedimenti penali valorizzati si riferiscono, uno, afatti antecedenti l’applicazione della misura alternativa e che l’altro è allo stato pendente inprimo grado e quindi sul punto non c’è stato alcun accertamento definitivo. Ragioni questeper cui, pure considerata la differenza di valutazione che deve sottendere la revoca dellamisura dalla dichiarazione di non estinzione della pena, tali elementi risultavano ininfluenti.3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione:a. alla rideterminazione della pena complessiva da espiare in quanto il Tribunale nonavrebbe tenuto conto dei periodi in cui la misura è stata comunque correttamente eseguita;b. alla decisione di considerare l’esito negativo dell’affidamento con efficacia ex tunc;3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine:a. alla totale assenza di motivazione quanto alla possibilità di espiare la pena in regimedi detenzione domiciliare;b. alla mancata considerazione circa l’opportunità di disporre l’applicazionedell’affidamento in prova c.d. terapeutico in considerazione del fatto che il condannato ètossicodipendente e che ciò risulta dalla certificazione in atti.4. In data 20 dicembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con lequali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione all’art. 47 ord. pen. rilevando che la conclusione cui è pervenuto il Tribunalesarebbe errata in quanto la presunta violazione non potrebbe essere considerata perché ladetenzione per uso personale è avvenuta in un periodo successivo alla cessazione dellamisura e, poi, non si sarebbe debitamente considerato che gli altri due procedimenti penalivalorizzati si riferiscono, uno, a fatti antecedenti l’applicazione della misura alternativa e chel’altro è allo stato pendente in primo grado.La doglianza è fondata.2.1. La valutazione dell'esito negativo dell'affidamento in prova al servizio sociale sidifferenzia da quella che, nel corso della prova, può portare alla revoca della misuraalternativa, in quanto, per la revoca, il tribunale è chiamato a valutare la gravità di specificiepisodi per verificare se essi siano incompatibili con la prosecuzione della prova, quando,invece, al fine di stabilirne l'esito occorre procedere a una valutazione globale dell'interoperiodo, per verificare se sia avvenuto il recupero sociale del condannato (così anche daultimo Sez. 1, n. 32567 del 08/07/2025, Sanchez, Rv. 288761 - 01).In tale prospettiva, d’altro canto, come pure evidenziato dal Tribunale, è possibileprendere in considerazione anche comportamenti posti in essere dal condannato dopo chesia cessata l'esecuzione della misura alternativa, ma prima che sia formulato il giudizio sulrelativo esito, giacché essi, quantunque di per sè inidonei a giustificarne la revoca, possono,tuttavia, costituire indici sintomatici, per qualità e gravità, del mancato conseguimento diquell'obiettivo di recupero sociale del condannato, cui la misura stessa è preordinata.In questo caso e a maggio ragione, però, la valutazione deve essere particolarmenteessere effettuata tenendo conto, da un lato, della condotta serbata dal condannato durantel'esecuzione della prova e, dall'altro, dell'effettiva entità del fatto successivo, della distanzacronologica dalla scadenza dell'affidamento e, soprattutto, nel caso di mancata definitivacondanna per fatti costituenti reato, operando una autonoma delibazione della rilevanzadella presunta violazione commessa (così già in Sez. 1, n. 26332 del 18/06/2008, Carbone,Rv. 240875 - 01).Sotto tale profilo e in generale, pertanto, si deve ribadire che ai fini della valutazionedell’esito della prova e per la dichiarazione di mancata estinzione della pena il Tribunale nonpossa limitarsi a ratificare il provvedimento emesso de plano ma è tenuto a effettuareun'ampia ed effettiva verifica in ordine al sopravvenuto venir meno delle condizioni originariee alle determinazioni da assumere circa il buon esito o meno della misura alternativa che siè comunque conclusa.Ragione questa per cui la verifica deve svilupparsi procedendo a una valutazionecomplessiva in cui si deve fare specifico riferimento alle violazioni contestate, da accertareincidentalmente, anche tenendo conto di tutte le conoscenze acquisite in merito aicomportamenti precedenti e successivi tenuti dal condannato.Di tale valutazione, cui il Tribunale deve procedere in termini effettivi e con riferimenticoncreti, deve darsi adeguato e coerente conto con motivazione puntuale (cfr. Sez. 1, n.3768 del 26/11/2019, dep. 2020, Americo, Rv. 278183 – 01).2.2. Nel caso di specie il Tribunale non si è conformato ai principi indicati e lamotivazione resa risulta carente.Infatti.Il fatto accertato di detenzione di sostanza stupefacente non è qualificabile in sé come“violazione” delle prescrizioni in quanto è avvenuto in data successiva alla cessazione dellamisura per cui lo stesso, seppure possa e debba essere considerato, avrebbe dovuto essereoggetto di una più approfondita valutazione, ciò anche considerato che è comunquesopravvenuta l’archiviazione della notizia di reato.La pendenza del procedimento per fatti del 2021, proprio perché relativo a reatieventualmente commessi prima dell’applicazione della misura, inoltre, avrebbe dovutoessere oggetto di una più attenta analisi di cui il giudice della sorveglianza avrebbe dovutodare puntuale conto in motivazione.La circostanza che sia pendente un processo relativo a fatti che sarebbero staticommessi anche durante l’applicazione della misura, infine, può assumere e assume uneffettivo rilievo ma in ordine a questo, in assenza di un accertamento definitivo, il Tribunalesarebbe stato tenuto a procedere a un’attenta valutazione incidentale di cui non vi è traccianella motivazione.Ciò soprattutto considerato quanto recentemente indicato dalla Corte costituzionalenella sentenza n. 24 del 2025 in ordine all’operatività della presunzione di innocenza inmateria di benefici penitenziari nel senso che non vigono, e sono costituzionalmenteillegittimi, automatismi e conclusioni rigide per cui il giudice della sorveglianza, che pure puòe deve tenere conto anche delle notitie criminis che risultano in atti, è comunque tenuto amotivare sul punto dandone conto in modo specifico, evidenziando cioè non solo che esisteuna generica segnalazione quanto, piuttosto, verificando a cosa questa si riferisca e come ein che modo e in concreto incida (o abbia inciso) sul giudizio di idoneità e adeguatezza dellamisura alternativa richiesta, nel nostro caso quanto al mancato raggiungimento degli obiettivi(da ultimo Sez. 1, n. 104 del 21/11/2025, dep. 2026, R., Rv. 289064 – 01 nel senso che «larevoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale può conseguireanche alla commissione di un fatto costituente reato rispetto al quale non è intervenutasentenza irrevocabile, sempre che lo stesso sia ritenuto, sulla base di adeguata motivazione,in concreto incompatibile con la prosecuzione della prova, in quanto al Tribunale disorveglianza spetta un potere di valutazione incidentale di tale accadimento nel contesto deldoveroso controllo continuativo in ordine alla insussistenza del pericolo di recidiva per tuttala durata della misura»).2.3. Le carenze rilevate impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvioaffinché il Tribunale di Sorveglianza di Messina, conformandosi ai principi indicati e liberonell’esito, proceda a un nuovo giudizio sul punto.3. Le ulteriori censure, logicamente subordinate al punto oggetto di annullamento, sonoassorbite. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza diMessina.Così è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.