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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 gennaio 2026

Cassazione n. 08153/2026

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te SENTENZA sulricorso propost o da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] del la Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lettele conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleMarco Patarnello, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso ; ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Catania respingeva la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell’interesse diAndrea [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a misura cautelare della custodia in carcere dal 23/06/2020 e dal 28/07/2020 al 18/01/2024 a quella degli arresti domiciliari, in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., per il quale era stato condannato con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania in data 26/01/2022 alla pena di anni undici e mesi otto di reclusione, per poi essere assolto, per non aver commesso il fatto, con sentenza della Corte di appello di Catania del 18/01/2024, irrevocabile il 20/07/2024. 2.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo d e l difensor e , ha interposto ricorso per cassazione , affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 314 cod. proc. pen.

Rileva che la Corte territoriale non ha esaminato correttamente il verbale di interrogatorio del [OSCURATO:PERSONA], atteso che questi, lungi dal negare gli addebiti, ha fornito congrua spiegazione della sua condotta, avendo precisato di essersi rivolto al [OSCURATO:PERSONA] per farlo intervenire al fine di risolvere una faccenda che vedeva coinvolto un suo familiare, limitandosi solo a negare di avere sparato in strada nel periodo in cui era ristretto agli arresti domiciliari; che, inoltre, il giudice di primo grado, che ha condannato l’odierno ricorrente, non ha considerato che nessun collaboratore di giustizia lo avesse riconosciuto come uno degli affilati al clan Cappello, circostanza questa ritenuta, invece, dirimente ai fini dell’assoluzione dalla Corte di appello; che, dunque, se il giudice di primo grado avesse correttamente vagliato le risultanze probatorie, avrebbe assolto il [OSCURATO:PERSONA], che di conseguenza sarebbe stato scarcerato il 26/01/2022, all’atto della pronuncia della sentenza; che tale errore di valutazione ha comportato la scarcerazione dell’istante ben due anni dopo; che tanto legittima la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione “avvenuta per colpa del decidente di primo grado” (pag. 3 del ricorso), che, pur avendo a disposizione gli stessi elementi del giudice di secondo grado, lo ha condannato,prolungandone così ingiustamente la detenzione.

2. In data 28/01/2026, è pervenuta memoria dell’Avvocatura generale dello Stato per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con cui si conclude per il rigettodel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile , atteso che l’unico motivo cui è affidato è, per un verso, aspecifico e, per altro verso, manifestamente infondato, oltre che fuori fuoco. 1.1.

Sotto il primo profilo, si osserva che il difensore non specifica se, pur volendo ipotizzare l’errata lettura del contenuto dell’interrogatorio reso dal [OSCURATO:PERSONA], all’esito della prova di resistenza, gli altri elementi valutati a carico dell’imputato fossero sufficienti o meno a fondare il rigetto della istanza di riparazione.

Invero, nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’errore di valutazione o l’utilizzazione diun elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza della eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova erroneamente valutati o utilizzati diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento.

Nel caso oggetto di scrutinio, a seguito della prova di resistenza, ritiene il Collegio che, ai fini del riconoscimentodell’indennizzo per l’ingiusta detenzione patita, l’erronea valutazione dell’interrogatorio del [OSCURATO:PERSONA] non risulti determinante, atteso che la Corte territoriale – come si vedrà – ha basato il rigetto dell’istanza sulle frequentazioni con esponenti della criminalità organizzata locale, valutate come idonee a fondare la colpa grave ed a creare quel clima di illegalità che ha fatto sorgere la necessità dell’intervento dell’[OSCURATO:PERSONA]. 1.2.Sotto l’altro profilo, il ricorso è manifestamente infondato, addirittura fuori asse, atteso che deduce una circostanza del tutto estranea al perimetro valutativo disegnato dall’art. 314 cod. proc. pen.

In particolare, il difensore si duole dell’errore di valutazione in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado, che – condannando il ricorrente sulla base degli stessi elementi a disposizione del giudice di secondo grado– avrebbe ingiustamente prolungato la detenzione del Giuffridadi oltre due anni.

Sul punto, si osserva che il procedimento per la riparazione per l’ingiusta detenzione, disciplinato dall’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., ha come presupposto proprio il ribaltamento della valutazione sulla responsabilità, rispetto a quella effettuata nella fase cautelare e ciò a prescindere se tale overrulingavvenga in primo o in secondo grado .

In sede di riparazione, dunque, ciò che occorre accertare è se le condotte poste in essere da colui che chiede la riparazione per l’ingiusta detenzione abbiano costituito un fattore condizionante (anche nel concorso dell’altrui errore)alla produzione dell ’evento "detenzione”.

Si tratta all’evidenza di una valutazione che si pone su un piano diverso rispetto a quella effettuata dal giudice nel processo penale sull’imputazione, atteso che quest’ultima è finalizzata ad accertare la sussistenza del reato e la sua commissione ad opera dell’imputato.

La diversità dei piani valutativi comporta che il giudice della riparazione abbia piena ed ampia libertà di vagliare i l materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, ma per controllare la ricorrenza o menodelle condizioni dell’azione (di natura civilistica), sia in senso positivo chenegativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del dirittoalla riparazione (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 276458 – 01 ; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952– 01 ).

Dunque, i n tema di riparazione per ingiusta detenzione,il giudice di merito, per stabilire se chi l ’ ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" – e , come si accennava, secondo un iter logico - motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale.

Invero, nel giudizio di riparazione, è propriol’accertato rapporto di causa-effetto che legittima il riconoscimento della rilevanza negativa della strategia difensiva, comunque legittima, dell’imputato.

Trattasi di accertamento che va svolto tenendo presente la condotta tenuta dall’istante sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza dellapendenza di un procedimento a suo carico (Sez.

U, n. 32383 del 27 /05/ 2010, D'Ambrosio, Rv. 247664– 01 ).

1.2.1. Va, tuttavia, precisato che il giudice della riparazione non può ignorare quanto accertatonel giudizio di merito, per cui può affermare e negare solo quanto è stato affermato e negato in quest ’ultimo e, comunque, non può attribuire importanza decisiva a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudice della cognizione; diversamente, un o spazio di manovra più ampio gli è riconosciuto in relazione a quelle circostanze che non sono state escluse dalprimo giudice, pur se non positiv amente affermate , come nel caso che qui occupa.

In altri termini, la sentenza di assoluzione si pone come necessario ed invalicabile punto di riferimento per il giudice della riparazione quanto all’accertamento storico degli elementi acquisiti al processo di cognizione.

Dunque, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa all’ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione, condotte che possono essere di tipo extra processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver determinato l’imputazione) o di tipo processuale (si pensi, a titolo di esempio, all’autoincolpazione); il giudice è pertanto tenuto a motivare specificamente sia in ordine all’addebitabilità all’interessato di tali comportamenti, sia in ordine all’incidenza di essi sulla determinazione della detenzione (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv.274350 – 01 ; Sez. 4, n. 12228 del 10/0 1/2017, Quaresima, Rv. 270039 – 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv.262957 – 01 ; Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA] , Rv. 263197 – 01 ) .

In conclusione, il giudice della riparazione , per valutare se l’imputato abbia dato causa con dolo o colpa grave alla detenzione patita, deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 – 02 ; Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv.268238 – 01 ; Sez. 4 , n. 19180 del 18/02/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 266808 – 01), atteso che in tale ultimo caso viene meno l'apprezzabilità giuridica dell’elemento o la sua corrispondenza al vero processuale.

1.2.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra sintetizzati , avendo individuato la condotta gravemente colposa posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], peraltro, gravato da un precedente penale per il delitto associativo di stampo mafioso, nelle assidue frequentazioni con esponenti di rilievo del clan Cappello, segnatamente con [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., al quale l’istante si era rivolto per risolvere un problema che vedeva coinvolto un suo familiare.

Tale circostanza non è smentita dalla sentenza di assoluzione della Corte di appello, che, pur ritenendo provato il fatto descritto nell’ordinanza applicativa della misura cautelare, ricostruito attraverso il senso univoco delle conversazioni intercettate, ha evidenziato come l’indubbia contiguità dell’odierno ricorrente con un esponente del clan Cappello non fosse, tuttavia, sufficiente a dimostrare il suo inserimento nel sodalizio.

Tali condotte, dunque, unitamente al passato malavitoso di rilievo (essendo il [OSCURATO:PERSONA] gravato da un precedente penale per reato associativo), hanno creato l’apparenza evidente di una situazione di illegalità, che ha contribuito causalmente all’adozione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare.

In conclusione, i comportamenti sopra descritti, insiemeagli altri elementi evidenziati, hanno determinato una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato ed a generare interpretazioni erronee da parte dell’[OSCURATO:PERSONA](Sez. 4, n. 26925 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Artico, Rv. 276293 – 01 ; Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv.269034 – 01 ).

1.2.3. Il provvedimento impugnato ha, dunque, correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all’associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite(Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, Maniscalco, Rv.287302 – 01 ; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547 – 01 ; Sez. 4., n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv.277475 – 01 ; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996 – 01 ) .

2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

3. L’esito del ricorso comporta la condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese processuali in favore del Ministero resistente, che si liquidano in complessivi euro mille.

P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna , inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero resistente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sulricorso propost o da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] del la Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lettele conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleMarco Patarnello, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso ; ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Catania respingeva la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell’interesse diAndrea [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a misura cautelare della custodia in carcere dal 23/06/2020 e dal 28/07/2020 al 18/01/2024 a quella degli arresti domiciliari, in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., per il quale era stato condannato con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania in data 26/01/2022 alla pena di anni undici e mesi otto di reclusione, per poi essere assolto, per non aver commesso il fatto, con sentenza della Corte di appello di Catania del 18/01/2024, irrevocabile il 20/07/2024. 2.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo d e l difensor e , ha interposto ricorso per cassazione , affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 314 cod. proc. pen. Rileva che la Corte territoriale non ha esaminato correttamente il verbale di interrogatorio del [OSCURATO:PERSONA], atteso che questi, lungi dal negare gli addebiti, ha fornito congrua spiegazione della sua condotta, avendo precisato di essersi rivolto al [OSCURATO:PERSONA] per farlo intervenire al fine di risolvere una faccenda che vedeva coinvolto un suo familiare, limitandosi solo a negare di avere sparato in strada nel periodo in cui era ristretto agli arresti domiciliari; che, inoltre, il giudice di primo grado, che ha condannato l’odierno ricorrente, non ha considerato che nessun collaboratore di giustizia lo avesse riconosciuto come uno degli affilati al clan Cappello, circostanza questa ritenuta, invece, dirimente ai fini dell’assoluzione dalla Corte di appello; che, dunque, se il giudice di primo grado avesse correttamente vagliato le risultanze probatorie, avrebbe assolto il [OSCURATO:PERSONA], che di conseguenza sarebbe stato scarcerato il 26/01/2022, all’atto della pronuncia della sentenza; che tale errore di valutazione ha comportato la scarcerazione dell’istante ben due anni dopo; che tanto legittima la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione “avvenuta per colpa del decidente di primo grado” (pag. 3 del ricorso), che, pur avendo a disposizione gli stessi elementi del giudice di secondo grado, lo ha condannato,prolungandone così ingiustamente la detenzione. 2. In data 28/01/2026, è pervenuta memoria dell’Avvocatura generale dello Stato per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con cui si conclude per il rigettodel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile , atteso che l’unico motivo cui è affidato è, per un verso, aspecifico e, per altro verso, manifestamente infondato, oltre che fuori fuoco. 1.1. Sotto il primo profilo, si osserva che il difensore non specifica se, pur volendo ipotizzare l’errata lettura del contenuto dell’interrogatorio reso dal [OSCURATO:PERSONA], all’esito della prova di resistenza, gli altri elementi valutati a carico dell’imputato fossero sufficienti o meno a fondare il rigetto della istanza di riparazione. Invero, nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’errore di valutazione o l’utilizzazione diun elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza della eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova erroneamente valutati o utilizzati diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento. Nel caso oggetto di scrutinio, a seguito della prova di resistenza, ritiene il Collegio che, ai fini del riconoscimentodell’indennizzo per l’ingiusta detenzione patita, l’erronea valutazione dell’interrogatorio del [OSCURATO:PERSONA] non risulti determinante, atteso che la Corte territoriale – come si vedrà – ha basato il rigetto dell’istanza sulle frequentazioni con esponenti della criminalità organizzata locale, valutate come idonee a fondare la colpa grave ed a creare quel clima di illegalità che ha fatto sorgere la necessità dell’intervento dell’[OSCURATO:PERSONA]. 1.2.Sotto l’altro profilo, il ricorso è manifestamente infondato, addirittura fuori asse, atteso che deduce una circostanza del tutto estranea al perimetro valutativo disegnato dall’art. 314 cod. proc. pen. In particolare, il difensore si duole dell’errore di valutazione in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado, che – condannando il ricorrente sulla base degli stessi elementi a disposizione del giudice di secondo grado– avrebbe ingiustamente prolungato la detenzione del Giuffridadi oltre due anni. Sul punto, si osserva che il procedimento per la riparazione per l’ingiusta detenzione, disciplinato dall’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., ha come presupposto proprio il ribaltamento della valutazione sulla responsabilità, rispetto a quella effettuata nella fase cautelare e ciò a prescindere se tale overrulingavvenga in primo o in secondo grado . In sede di riparazione, dunque, ciò che occorre accertare è se le condotte poste in essere da colui che chiede la riparazione per l’ingiusta detenzione abbiano costituito un fattore condizionante (anche nel concorso dell’altrui errore)alla produzione dell ’evento "detenzione”. Si tratta all’evidenza di una valutazione che si pone su un piano diverso rispetto a quella effettuata dal giudice nel processo penale sull’imputazione, atteso che quest’ultima è finalizzata ad accertare la sussistenza del reato e la sua commissione ad opera dell’imputato. La diversità dei piani valutativi comporta che il giudice della riparazione abbia piena ed ampia libertà di vagliare i l materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, ma per controllare la ricorrenza o menodelle condizioni dell’azione (di natura civilistica), sia in senso positivo chenegativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del dirittoalla riparazione (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 276458 – 01 ; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952– 01 ). Dunque, i n tema di riparazione per ingiusta detenzione,il giudice di merito, per stabilire se chi l ’ ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" – e , come si accennava, secondo un iter logico - motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. Invero, nel giudizio di riparazione, è propriol’accertato rapporto di causa-effetto che legittima il riconoscimento della rilevanza negativa della strategia difensiva, comunque legittima, dell’imputato. Trattasi di accertamento che va svolto tenendo presente la condotta tenuta dall’istante sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza dellapendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27 /05/ 2010, D'Ambrosio, Rv. 247664– 01 ). 1.2.1. Va, tuttavia, precisato che il giudice della riparazione non può ignorare quanto accertatonel giudizio di merito, per cui può affermare e negare solo quanto è stato affermato e negato in quest ’ultimo e, comunque, non può attribuire importanza decisiva a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudice della cognizione; diversamente, un o spazio di manovra più ampio gli è riconosciuto in relazione a quelle circostanze che non sono state escluse dalprimo giudice, pur se non positiv amente affermate , come nel caso che qui occupa. In altri termini, la sentenza di assoluzione si pone come necessario ed invalicabile punto di riferimento per il giudice della riparazione quanto all’accertamento storico degli elementi acquisiti al processo di cognizione. Dunque, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa all’ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione, condotte che possono essere di tipo extra processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver determinato l’imputazione) o di tipo processuale (si pensi, a titolo di esempio, all’autoincolpazione); il giudice è pertanto tenuto a motivare specificamente sia in ordine all’addebitabilità all’interessato di tali comportamenti, sia in ordine all’incidenza di essi sulla determinazione della detenzione (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv.274350 – 01 ; Sez. 4, n. 12228 del 10/0 1/2017, Quaresima, Rv. 270039 – 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv.262957 – 01 ; Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA] , Rv. 263197 – 01 ) . In conclusione, il giudice della riparazione , per valutare se l’imputato abbia dato causa con dolo o colpa grave alla detenzione patita, deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 – 02 ; Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv.268238 – 01 ; Sez. 4 , n. 19180 del 18/02/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 266808 – 01), atteso che in tale ultimo caso viene meno l'apprezzabilità giuridica dell’elemento o la sua corrispondenza al vero processuale. 1.2.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra sintetizzati , avendo individuato la condotta gravemente colposa posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], peraltro, gravato da un precedente penale per il delitto associativo di stampo mafioso, nelle assidue frequentazioni con esponenti di rilievo del clan Cappello, segnatamente con [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., al quale l’istante si era rivolto per risolvere un problema che vedeva coinvolto un suo familiare. Tale circostanza non è smentita dalla sentenza di assoluzione della Corte di appello, che, pur ritenendo provato il fatto descritto nell’ordinanza applicativa della misura cautelare, ricostruito attraverso il senso univoco delle conversazioni intercettate, ha evidenziato come l’indubbia contiguità dell’odierno ricorrente con un esponente del clan Cappello non fosse, tuttavia, sufficiente a dimostrare il suo inserimento nel sodalizio. Tali condotte, dunque, unitamente al passato malavitoso di rilievo (essendo il [OSCURATO:PERSONA] gravato da un precedente penale per reato associativo), hanno creato l’apparenza evidente di una situazione di illegalità, che ha contribuito causalmente all’adozione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare. In conclusione, i comportamenti sopra descritti, insiemeagli altri elementi evidenziati, hanno determinato una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato ed a generare interpretazioni erronee da parte dell’[OSCURATO:PERSONA](Sez. 4, n. 26925 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Artico, Rv. 276293 – 01 ; Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv.269034 – 01 ). 1.2.3. Il provvedimento impugnato ha, dunque, correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all’associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite(Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, Maniscalco, Rv.287302 – 01 ; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547 – 01 ; Sez. 4., n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv.277475 – 01 ; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996 – 01 ) . 2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. 3. L’esito del ricorso comporta la condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese processuali in favore del Ministero resistente, che si liquidano in complessivi euro mille. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna , inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero resistente
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