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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 agosto 1992

Cassazione n. 03182/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/08/1992 avverso l'ordinanza del 14/04/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'opposizione all'espulsione di [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa circondariale di Rieti.

L'espulsione è stata disposta ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.

Igs. n. 286 del 1998 e non ricorre alcuna condizione ostativa.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge, perché, stante l'imminenza del fine pena, non ha ragione d'essere la misura dell'espulsione.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione per quanto evidenziato con il primo motivo.

3. Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità dei motivi, che non espongono le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta.

4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 9 novembre 2021 Il consigrerestensore Il presidente GiLspjntalucia [OSCURATO:PERSONA] - 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/08/1992 avverso l'ordinanza del 14/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'opposizione all'espulsione di [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa circondariale di Rieti. L'espulsione è stata disposta ai sensi dell'art. 16, comma 5, d. Igs. n. 286 del 1998 e non ricorre alcuna condizione ostativa. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge, perché, stante l'imminenza del fine pena, non ha ragione d'essere la misura dell'espulsione. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione per quanto evidenziato con il primo motivo. 3. Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità dei motivi, che non espongono le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta. 4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il consigrerestensore Il presidente GiLspjntalucia [OSCURATO:PERSONA] - 2
Sentenza Cassazione n. 03182/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris