CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 18809/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di sorveglianza di Messinaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo, il Magistrato di sorveglianza di Messina ha dichiaratoinammissibile l’opposizione formulata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con ilquale, in data 20 maggio 2025, lo stesso Ufficio aveva convertito la pena di 82.500,00 eurodi cui al decreto penale di condanna in data 10 dicembre 2015, irrevocabile il 4 febbraio2016, in trecentotrentuno giorni di libertà controllata.A ragione della decisione ha escluso la fondatezza della censura del condannato – cheriteneva di dover essere destinatario di un ordine di esecuzione in virtù dell’applicazionedella nuova formulazione dell’art. 660 cod. proc. pen. – posto che al caso in esame dovevaapplicarsi la vecchia formulazione della indicata disposizione normativa, secondo cuil’escussione avveniva mediante agente di riscossione, iscrizione al ruolo ed emissione dellacartella di pagamento. Ha rilevato, inoltre, l’ininfluenza delle deduzioni del condannato inpunto di difetto di prova dell’impossibilità di esazione della pena pecuniaria, alla streguadegli esiti della procedura immobiliare. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], edenuncia tre motivi.2.1. Con il primo deduce la violazione dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen. e il viziodi motivazione.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione non avrebbe considerato che l’intera procedura diconversione attivata dal Pubblico ministero era illegittima stante l’estinzione della pena peressere decorso il termine di cinque anni (trattandosi di delitto) senza che il condannatoavesse commesso altro delitto della stessa indole, come risulta dal certificato del casellariogiudiziale, riprodotto nel ricorso ai fini dell’autosufficienza.2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 660 cod. proc. pen. e illogicitàdella motivazione.Sarebbe errata l’affermazione del Magistrato di sorveglianza riguardante l’applicazione,al caso in esame, della disciplina di cui all’art. 660 cod. proc. pen. nel testo vigente all’epocadel passaggio in giudicato del decreto penale di condanna (2016), poiché – alla stregua delledisposizioni transitorie di cui all’art. 97 d.lgs. n. 150 del 2022 – avrebbe dovuto applicarsi ilnuovo testo della menzionata disposizione normativa, così come fortemente incisa dalla cd.legge Cartabia, trattandosi di disciplina più favorevole per il condannato siccome piùgarantista, stante la previsione di un ordine di esecuzione che pone il condannato nellecondizioni di adottare la strategia difensiva più idonea.2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto diribadita esistenza della condizione della impossibilità di esazione della pena pecuniaria.Lamenta che l’esistenza di procedure esecutive in atto, come segnalate nell’atto diopposizione, avrebbero dovuto indurre il Magistrato di sorveglianza a disporreapprofondimenti sull’esatta situazione patrimoniale del condannato. 2.4. In data 9 febbraio 2026 la difesa del condannato ha depositato memoria con laquale ha ribadito, ulteriormente articolando, i motivi di censura e le richieste conclusive.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scrittadepositata il 14 gennaio 2026, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il provvedimento dev’essere annullato, nei limiti e per le ragioni, in parte diverse daquelle indicate dal ricorrente, che s’indicano di seguito.2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché il tema dell’avvenutaestinzione della pena – come si ricava dalla non contestata narrativa dell'ordinanzaimpugnata, oltre che dalla visione degli atti versati nell'incarto processuale a disposizione diquesto Collegio – non è stato devoluto al giudice dell’esecuzione.Giova in proposito richiamare il consolidato insegnamento di questa Corte, a mentedella quale anche in tema di incidente di esecuzione, le cui disposizioni sono richiamate inmateria di procedimento di sorveglianza, il ricorso per cassazione non può devolverequestioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non èstato chiamato a decidere (tra molte, Sez. 4, n. 45413 del 04/12/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv.287352 - 02 Sez. 1, n. 41836 del 09/06/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285124 – 01; Sez. 1, n. 41836del 09/06/2023, Badalamenti, Rv. 285124 - 01).2. Neppure ha pregio il secondo motivo di ricorso.La disposizione transitoria di cui all’art. 97 d. lgs. n. 150 del 2022, al primo commastabilisce che le disposizioni in materia di conversione delle pene pecuniarie, previstedall’articolo 71 e dal Capo V della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificate dalpresente decreto, si applicano, salvo che non risultino in concreto più favorevoli alcondannato, ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore.Il secondo comma prevede, inoltre, espressamente, che ai reati commessi primadell’entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in materiadi conversione ed esecuzione delle pene pecuniarie previste dal Capo V della l. n. 689 del1981, dall’art. 660 cod. proc. pen. e da ogni altra disposizione di legge, vigenti primadell’entrata in vigore del decreto stesso.Dunque, se, in ragione della natura sostanziale delle nuove disposizioni in materia diconversione delle pene pecuniarie, perché relative al trattamento sanzionatorio penale, lestesse sono soggette al divieto di applicazione retroattiva (art. 25, comma secondo, Cost.)se e in quanto più sfavorevoli, tuttavia, per espressa previsione legislativa – diversamente daquanto affermato dal ricorrente – ai reati commessi prima della data di entrata in vigore dellostesso decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di conversione edesecuzione delle pene pecuniarie previste, tra gli altri, dall’art. 660 cod. proc. pen. vigentiprima dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022.Il novellato art 660 cod. proc. pen. che, al primo comma, prevede che «quandodev’essere eseguita una condanna a pena pecuniaria, anche in sostituzione di una penadetentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale ingiunge alcondannato il pagamento» – è invece applicabile ai procedimenti riguardanti reati commessia far data dal 30 dicembre 2022.Concludendo sul punto, è del tutto destituita di fondamento la pretesa del condannato divedersi destinatario dell’ordine di esecuzione previsto dalla nuova formulazione dell’art. 660cod. proc. pen., inapplicabile ratione temporis nei suoi riguardi.3. Sotto altro, connesso profilo deve rilevarsi che, nel caso in scrutinio, il Magistrato disorveglianza, rilevata l’impossibilità dell’esazione della pena pecuniaria, l’ha convertita inlibertà controllata.Osserva il Collegio che, prima che entrasse in vigore la cd. riforma Cartabia, la legge n.689 del 1981 prevedeva all’art. 102 che «Le pene della multa e dell'ammenda non eseguiteper insolvibilità del condannato si convertono nella libertà controllata per un periodomassimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi. Nel caso in cui la pena pecuniaria daconvertire non sia superiore ad un milione, la stessa può essere convertita, a richiesta delcondannato, in lavoro sostitutivo [..]», e, all’art. 103, che «Quando le pene pecuniariedebbono essere convertite per insolvibilità del condannato la durata complessiva della libertàcontrollata non può superare un anno e sei mesi, se la pena convertita è quella della multa,e nove mesi, se la pena convertita è quella dell'ammenda. La durata complessiva del lavorosostitutivo non può superare in ogni caso i sessanta giorni».L’attuale testo delle due disposizioni prevede all’art. 102 che «Il mancato pagamentodella multa o dell'ammenda entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedurapenale indicato nell'ordine di esecuzione ne comporta la conversione nella semilibertàsostitutiva. Il ragguaglio si esegue a norma dell'articolo 135 del codice penale. In ogni casola semilibertà sostitutiva non può avere durata superiore a quattro anni, se la pena convertitaè quella della multa, e durata superiore a due anni, se la pena convertita è quelladell'ammenda», e, all’art. 103, che «Quando le condizioni economiche e patrimoniali delcondannato al momento dell'esecuzione rendono impossibile il pagamento della multa odell'ammenda entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicatonell'ordine di esecuzione, la pena pecuniaria è convertita nel lavoro di pubblica utilitàsostitutivo ovvero, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva. Ilragguaglio si esegue in ogni caso a norma dell'articolo 135 del codice penale e un giorno dilavoro di pubblica utilità sostitutivo consiste nella prestazione di due ore di lavoro. In ognicaso il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la detenzione domiciliare sostitutiva non possonoavere durata superiore a due anni, se la pena convertita è la multa, e durata superiore a unanno, se la pena convertita è l'ammenda [..]».Il quadro è ora completato dal novellato art. 660 cod. proc. pen., il cui terzo commaprescrive che «L’ordine di esecuzione contiene altresì l’intimazione al condannato a penapecuniaria di provvedere al pagamento entro il termine di novanta giorni dalla notifica el’avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà sostitutiva o,in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzionedomiciliare sostitutiva, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689,ovvero, quando deve essere eseguita una pena pecuniaria sostitutiva, nella semilibertàsostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ovvero, in caso di accertata insolvibilità,nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensidell’articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689».Come già condivisibilmente precisato da questa Corte (Sez. 1 n. 34279 del 17/10/2025,Gatman, n.m.), il nuovo assetto normativo distingue il caso dell’insolvenza, disciplinatodall’art. 102 della legge n. 689 del 1981, da quello della insolvibilità, disciplinato dall’articolosuccessivo: e invero, nel caso in cui il mancato pagamento entro i termini di cui all’art. 660cod. proc. pen. è colpevole, perché non giustificato dallo stato di insolvibilità del condannato,la pena pecuniaria è convertita nella semilibertà sostitutiva, ai sensi dell’art. 102 della citatalegge; quando, invece, l’inadempimento è incolpevole, perché determinato dalle disagiatecondizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell’esecuzione, la penapecuniaria è convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero, se il condannato sioppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi del successivo art. 103.Ma – per quanto d’interesse ai fini del presente procedimento – ciò che appare evidenteè che la libertà controllata, precedentemente disciplinata dall’art. 56 legge n. 689 del 1981, èstata eliminata dal nuovo sistema di pene sostitutive e, in virtù della norma transitoria di cuiall’art. 95, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, resta disciplinata dalle disposizioni previgenti ove«già applicata o in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore del presentedecreto», con l’ulteriore precisazione fatta da questa Corte secondo cui «la libertà controllatagià applicata alla data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, seppur constatuizione non coperta da giudicato, non può essere convertita in altra sanzione sostitutivaintrodotta dalla cd. "riforma Cartabia"», per l’appunto ostandovi la menzionata disposizionetransitoria (Sez. 1, n. 18260 del 04/03/2025, Falcone, Rv. 288109 – 01).4. Tanto premesso, nel caso in esame – in cui la libertà controllata non era né già stataapplicata, né era in corso di esecuzione – il Magistrato di sorveglianza avrebbe dovutoscrutinare il caso del condannato alla luce delle menzionate nuove disposizioni, mentre haerroneamente provveduto a convertire la pena pecuniaria nella libertà controllata secondo laprecedente disciplina.Non solo.Proprio, ai fini di tale scrutinio, non è affatto ininfluente – come invece affermato nelprovvedimento impugnato – la dedotta circostanza che l’agente di riscossione avevaspiegato intervento nella procedura immobiliare pendente presso il Tribunale civile di Patti,sol perché, avuto riguardo alla consistenza immobiliare indicata dalla Agenzia delle Entrate,sarebbe implausibile che il ricavato dalla vendita degli immobili potesse anche soloavvicinarsi al credito vantato dall’agente alla riscossione. Ciò in quanto se la proceduraesecutiva è in corso non si può far luogo alla conversione della pena pecuniaria, nonessendone stato accertato il presupposto, ossia l’impossibilità di esazione. Tale situazione, specificamente allegata dall'opponente e di cui ha dato atto lo stessoGiudice dell'opposizione, avrebbe dovuto da questi essere approfondita e verificata.Tanto impone l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovogiudizio sul punto, nel rispetto dei principi suindicati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza diMessina.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]