CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34580/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/08;1985, avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 2 agosto 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la domanda proposta, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] e diretta ad ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva rispetto ai reati per i quali egli è stato condannato con i seguenti provvedimenti: a) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 27 marzo 2019 (resa all'esito di rito abbreviato, divenuta esecutiva il giorno 27 luglio 2020), pena di anni tre e mesi cinque di reclusione ed euro 8.000 di multa per estorsione continuata aggravata dal metodo mafioso, esclusa la recidiva e riconosciute le circostanze attenuanti generiche; b) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 13 luglio 2018 (resa all'esito di rito abbreviato, divenuta irrevocabile il giorno 31 gennaio 2020), pena di anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 6.000 di multa per tentata estorsione con l' aggravante di cui all'art.7 legge n.203/91 e la recidiva semplice. 1.1. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto sussistente la continuazione tra i reati accertati con le citate sentenze ed ha determinato la pena complessiva di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 4.400 di multa così calcolata: pena base anni sette di reclusione ed euro 6.000 di multa (già aumentati ai sensi dell'art.63, comma 4, cod. pen., per il reato accertato con la sentenza del 13 luglio 2018 aumentata di anni due e mesi nove di reclusione ed euro 600 di multa per il delitto di cui alla sentenza del 27 marzo 2019, con riduzione di un terzo per il rito abbreviato). 2. Avverso la citata ordinanza il condannato, per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione con riferimento alla rideterminazione della pena finale da lui ritenuta erronea. 2.1. In particolare la censura per erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 81 cod. pen. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. con conseguente erronea rideterminazione della pena per erronea valutazione del reato più grave quale pena base ed eccessivo aumento in continuazione tra le varie fattispecie di reato ed eccesiva quantificazione della pena finale. Il condannato, infatti, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia erroneamente ritenuto più grave il reato giudicato con la sentenza del 13 luglio 2018 poiché ha dato rilievo alla pena inflitta e non già al reato accertato perché in tal caso avrebbe dovuto considerare più grave il reato di cui alla sentenza sub A) trattandosi di reato consumato. 2.2. Inoltre, secondo il ricorrente, la pena base del reato tentato - detratto l'aumento di pena ex art.63, comma 4, cod. pen. - è inferiore rispetto alla pena inflitta con la sentenza sub A) in quanto da sette anni si scende ad anni quattro e mesi otto di reclusione e quindi in misura inferiore alla pena base di anni cinque irrogata con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 27 marzo 2019 e poi ridotta di un terzo per la scelta del rito giungendo, in tal modo, alla pena finale di anni tre e mesi cinque. 2.3. Il condannato sostiene poi che il giudice dell'esecuzione non ha applicato la riduzione per le circostanze attenuanti generiche nel disporre l'aumento per il reato satellite nonostante le stesse siano state riconosciute con la sentenza del 27 marzo 2019; infine, il ricorrente lamenta in ogni caso la violazione dell'art.81 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte rileva che il ricorso è infondato. 2.Anzitutto, con riferimento alle censure riguardanti l'individuazione del reato base sul quale effettuare gli aumenti di pena, va ricordato il condivisibile principio secondo cui il giudice dell'esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato in ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è vincolato, nell'individuazione della violazione di maggiore gravità, a fare riferimento a quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione, la cui specie o misura non possono essere in nessun caso modificate, in senso peggiorativo o migliorativo, potendo egli operare soltanto una diminuzione delle pene irrogate per i c.d. reati satellite (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 38331 del 5/6/2014, Rv. 260903 - 01). Ne consegue che il Giudice per le indagini preliminari ha correttamente individuEito come pena base quella inflitta con la sopra citata sentenza del 13 luglio 2018 che, in forza del principio sopra indicato non può essere diminuita mediante l'esclusione dell'aumento ex art. 63, comma 4, cod. pen. 2.1. Quanto poi all'aumento della pena per il c.d. reato satellite va evidenziato che la tesi del ricorrente - secondo cui il giudice dell'esecuzione, nel determinare tale pena, avrebbe dovuto ridurre la stessa per l'avvenuto riconoscimento delle attenuanti generiche in sede di merito - è infondato considerato che la normativa in materia non prevede l'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. per l'aumento di pena per la continuazione. Pertanto, deve escludersi la lamentata violazione dell'art.81 cod. pen. considerato, tra l'altro, che la giurisprudenza richiamata dal ricorrente non è relativa all'applicazione della continuazione in fase esecutiva. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagament