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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09427/2026

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ispino Ippolito- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Di BlasiIgnazio, tutti rappresentati e difesi dagli avv. [OSCURATO:PERSONA]Quarantino ed [OSCURATO:PERSONA]- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1465/2019,depositata l’11 luglio 2019.Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo ilrigetto del ricorso.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 30161/2020Numero sezionale 98/2026Numero di raccolta generale 9427/2026Data pubblicazione 14/04/2026RILEVATO CHE:- la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione avverso lasentenza della Corte di appello di Palermo, depositata l’11 luglio 2019,che, oltre a rigettare l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA], GiuseppeDi Blasi e [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato anche il suo appelloincidentale e dichiarato inammissibile il suo distinto appello interpostonei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA];- dall’esame della sentenza impugnata si evince che la NAM Costruzionis.r.l. aveva agito nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e di AntoninoDi Blasi, quale socio occulto tiranno, per sentirli condannare alpagamento dell’indennità per recesso dal contratto di appalto ex art.1671 cod. civ., nonché al risarcimento del danno per inadempimentocontrattuale;- a seguito della cancellazione dal registro delle imprese della societàconvenuta la causa era stata riassunta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soci di quest’ultima;- la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure avevacondannato i predetti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e GiuseppeMicciché al pagamento dell’indennità ex art. 1671 cod. civ.(quantificata in euro 190.880,12, oltre interessi legali) nei limiti diquanto da questi riscosso in sede di liquidazione della M.D.

Costruzionis.r.l., e aveva respinto la domanda risarcitoria proposta nei confrontidi questi ultimi, unitamente a quelle proposte nei confronti di AntoninoDi Blasi;- ha, quindi, disatteso sia l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia quello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]., sia il distinto appello principale di quest’ultima,riunito alle precedenti impugnazioni;- per quanto interessa in questa sede la Corte di appello ha ritenutocorretta la statuizione del Tribunale in ordine alla limitazione diresponsabilità degli ex soci della [OSCURATO:SOCIETA]. alle sommeNumero registro generale 30161/2020Numero sezionale 98/2026Numero di raccolta generale 9427/2026Data pubblicazione 14/04/2026percepite in sede di liquidazione della società e inammissibili i motividell’appello – incidentale e principale – proposti nei confronti diAntonino [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente per mancata evocazione diquest’ultimo e per tardività dell’impugnazione;- il ricorso è affidato a cinque motivi;- resistono con unico controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1175, 1375 e 2495 cod. civ., per aver lasentenza impugnata limitato la responsabilità degli appellanti principalialle sole somme dagli stessi percepite in base al bilancio finale diliquidazione della [OSCURATO:SOCIETA].;- evidenzia, in proposito, che il debito in oggetto non era contemplatonel bilancio finale di liquidazione della società e che la responsabilitàdei soci a seguito della cancellazione della società dal registro delleimprese si estende anche ai debiti non definiti in tale bilancio nei qualiquesti succedono ciascuno nei limiti della quota di partecipazione;- il motivo è infondato;- giova rammentare che dopo la riforma del diritto societario, qualoraall’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente allacancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda, come nelcaso in esame, il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capoalla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, invirtù del quale, quanto alle obbligazione passive della società, questenon si estinguono, in quanto ciò sacrificherebbe ingiustamente il dirittodel creditore sociale, ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono,nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione oillimitatamente, a seconda che, pendente societate, fosserolimitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (cfr.Numero registro generale 30161/2020Numero sezionale 98/2026Numero di raccolta generale 9427/2026Cass., Sez.

Un., 12 marzo 2013, n. 6070); Data pubblicazione 14/04/2026- pertanto, poiché la società cancellata era una società di capitali,correttamente il giudice di appello ha concluso per la limitazione diresponsabilità dei soci di tale società;- con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1175, 1375 e 2495 cod. civ., per aver la Cortedi appello limitato la responsabilità dei soci all’importo percepito in baseal bilancio finale di liquidazione della società benché quest’ultimaavesse distribuito utili ai soci degli esercizi immediatamente precedentila sua liquidazione ed estinzione;- il motivo è inammissibile;- la censura muove da un assunto, consistente nella distribuzione diutili negli esercizi immediatamente precedente la liquidazione eestinzione della società e, più in generale, nel suo «svuotamento», chenon risulta accertato nella sentenza impugnata;- ne consegue che non rispetta il requisito per la formulazione del viziodi violazione o falsa applicazione di legge consistente nell’assunzionedell’accertamento di fatto come operato dal giudice del merito qualetermine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipicodel paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione (cfr. Cass. 13marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715);- con il terzo motivo la ricorrente si duole della nullità della sentenzaper motivazione apparente, rappresentando che la Corte di appello nonha esaminato le argomentazioni critiche sviluppate con il primo motivodi appello incidentale avverso l’orientamento espresso dallagiurisprudenza di legittimità, in particolare dalla sentenza, resa aSezioni Unite, n. 6070 del 2013;- il motivo è infondato;- occorre avere presente che il sindacato di legittimità sulla motivazionesi è ormai ridotto alla verifica del rispetto del cd. minimo costituzionale(cfr., da ultimo, Cass. 16 maggio 2024, n. 13621; Cass. 11 aprile 2024,Numero registro generale 30161/2020Numero sezionale 98/2026Numero di raccolta generale 9427/2026Data pubblicazione 14/04/2026n. 9807; Cass. 7 marzo 2024, n. 6127), sicché si è chiarito che è oggidenunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante;- questa anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza dellamotivazione o di sua contraddittorietà (cfr. Cass., Sez.

Un., 7 aprile2014, n. 8053; nello stesso senso anche le più recenti e già menzionateCass. nn. 28930 del 2023 e 33961 del 2022);- orbene, la Corte di appello ha argomentato il rigetto del (primo)motivo dell’appello incidentale con la condivisione delle ragioniespresse dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla limitazionedella responsabilità dei soci della società estinta, in relazione a quantoriscosso a seguito della liquidazione, in ragione del fatto che, pendentesocietate, erano limitatamente responsabili per i debiti sociali;- una siffatta motivazione consente di individuare l’iter seguito dalgiudice ed è rispettosa del cd. minimo costituzionale, il quale nonrichiede anche l’analitica confutazione delle tesi esposte nei motivi diimpugnazione laddove l’argomento utilizzato nella sentenza esplicita inmodo inequivoco, sia pure in via indiretta, le ragioni di infondatezza ditali tesi;- con l’ultimo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli articoli 102, 343 e 431 cod. proc. civ., per aver laCorte di appello dichiarato inammissibile l’appello incidentale propostonei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto quest’ultimo non era statoevocato nel giudizio di appello senza considerare che, vertendosi intema di causa inscindibile, andava ordinata l’integrazione delcontraddittorio nei confronti di quest’ultimo;- con la medesima censura critica la sentenza impugnata anche perNumero registro generale 30161/2020Numero sezionale 98/2026Numero di raccolta generale 9427/2026Data pubblicazione 14/04/2026omesso esame della domanda di integrazione del contraddittorio neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] proposta con la comparsa di risposta inappello;- il motivo è infondato;- la norma dell’art. 343, primo comma, cod. proc. civ., secondo cuil'appello incidentale si propone nella prima comparsa o, in mancanzadi costituzione in cancelleria, nella prima udienza o in quelle previstedagli artt. 331 e 332 – senza che sia necessaria, quindi, la notificadell'atto di impugnazione – è applicabile all'appello incidentale rivoltocontro l'appellante principale o contro altra parte già costituita o che sicostituisca prima del decorso dei termini d'impugnazione, ma nonquando l'appello incidentale sia proposto nei confronti di parti nonpresenti nel giudizio di secondo grado (così, Cass. 2 maggio 2011, n.9649; Cass. 29 luglio 1994, n. 7127);- in quest’ultimo caso, se l’impugnazione ha per oggetto una sentenzapronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, ilgiudice deve assegnare all'appellante incidentale (che abbiatempestivamente proposto l'impugnazione nei confronti dell'appellanteprincipale con la comparsa o in udienza) il termine per integrare ilcontraddittorio nei confronti degli avversi litisconsorti necessari, anorma dell’art. 331 cod. proc. civ., se, invece, l’impugnazione ha peroggetto una sentenza resa in cause scindibili, l’appellante incidentaledeve provvedere alla notifica dell’impugnazione nei termini perentori dicui agli artt. 352 o 327 cod. proc. civ. (cfr., altresì, Cass., Sez.

Un., 30aprile 2024, n. 11676);- ne consegue che nelle cause scindibili l’appello incidentale tardivo,pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in via principale,non può determinare un'estensione soggettiva del giudizio e non può,pertanto, essere proposto contro parti diverse da quelle che hannoproposto l’impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deveritenersi formato il giudicato interno (così, Cass. 4 marzo 2020, n.Numero registro generale 30161/2020Numero sezionale 98/2026Numero di raccolta generale 9427/2026Data pubblicazione 14/04/20265989; Cass. 21 luglio 2015, n. 15292; Cass. 7 aprile 2001, n. 5215);- orbene, nel caso in esame, le domande proposte dalla odiernaricorrente nei confronti, rispettivamente, della società poi estinta e diAntonino [OSCURATO:PERSONA] danno luogo a cause scindibili, avuto riguardo alladiversità delle rispettive causae petendi, e non tra loro dipendenti sulpiano logico;- pertanto, correttamente la Corte di appello ha ritenutol’inammissibilità dell’appello incidentale in quanto proposto neiconfronti di un soggetto non evocato in giudizio, non ricorrendo unaipotesi di litisconsorzio necessario processuale;- con l’ultimo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 91 cod.proc. civ. per non aver la Corte di appello posto integralmente le spesedel giudizio a carico dei convenuti, compensandole in parte;- il motivo è inammissibile;- in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è limitato adaccertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stessenon possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa,per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice dimerito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o inparte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella diconcorso di altri giusti motivi (cfr. Cass. 15 aprile 2025, n. 9860; Cass.17 ottobre 2017, n. 24502; Cass. 4 agosto 2017, n. 19613);- ne consegue che la censurata valutazione della Corte di appello, laquale, «tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio di appello» (e,dunque, dell’accoglimento non integrale delle domande proposte inprimo grado), ha parzialmente compensato le spese processuali tra laNAM [OSCURATO:SOCIETA]. e gli appellanti principali, è sottratta all’esame diquesta Corte, in relazione al paradigma prospettato;- per le suesposte considerazioni, dunque, il ricorso non può essereaccolto;Numero registro generale 30161/2020Numero sezionale 98/2026Numero di raccolta generale 9427/2026Data pubblicazione 14/04/2026- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione dellespese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro3.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00per esborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della I Sezione civile del12 gennaio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ispino Ippolito- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Di BlasiIgnazio, tutti rappresentati e difesi dagli avv. [OSCURATO:PERSONA]Quarantino ed [OSCURATO:PERSONA]- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1465/2019,depositata l’11 luglio 2019.Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo ilrigetto del ricorso.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 30161/2020Numero sezionale 98/2026Numero di raccolta generale 9427/2026Data pubblicazione 14/04/2026RILEVATO CHE:- la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione avverso lasentenza della Corte di appello di Palermo, depositata l’11 luglio 2019,che, oltre a rigettare l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA], GiuseppeDi Blasi e [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato anche il suo appelloincidentale e dichiarato inammissibile il suo distinto appello interpostonei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA];- dall’esame della sentenza impugnata si evince che la NAM Costruzionis.r.l. aveva agito nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e di AntoninoDi Blasi, quale socio occulto tiranno, per sentirli condannare alpagamento dell’indennità per recesso dal contratto di appalto ex art.1671 cod. civ., nonché al risarcimento del danno per inadempimentocontrattuale;- a seguito della cancellazione dal registro delle imprese della societàconvenuta la causa era stata riassunta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soci di quest’ultima;- la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure avevacondannato i predetti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e GiuseppeMicciché al pagamento dell’indennità ex art. 1671 cod. civ.(quantificata in euro 190.880,12, oltre interessi legali) nei limiti diquanto da questi riscosso in sede di liquidazione della M.D. Costruzionis.r.l., e aveva respinto la domanda risarcitoria proposta nei confrontidi questi ultimi, unitamente a quelle proposte nei confronti di AntoninoDi Blasi;- ha, quindi, disatteso sia l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia quello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]., sia il distinto appello principale di quest’ultima,riunito alle precedenti impugnazioni;- per quanto interessa in questa sede la Corte di appello ha ritenutocorretta la statuizione del Tribunale in ordine alla limitazione diresponsabilità degli ex soci della [OSCURATO:SOCIETA]. alle sommeNumero registro generale 30161/2020Numero sezionale 98/2026Numero di raccolta generale 9427/2026Data pubblicazione 14/04/2026percepite in sede di liquidazione della società e inammissibili i motividell’appello – incidentale e principale – proposti nei confronti diAntonino [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente per mancata evocazione diquest’ultimo e per tardività dell’impugnazione;- il ricorso è affidato a cinque motivi;- resistono con unico controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1175, 1375 e 2495 cod. civ., per aver lasentenza impugnata limitato la responsabilità degli appellanti principalialle sole somme dagli stessi percepite in base al bilancio finale diliquidazione della [OSCURATO:SOCIETA].;- evidenzia, in proposito, che il debito in oggetto non era contemplatonel bilancio finale di liquidazione della società e che la responsabilitàdei soci a seguito della cancellazione della società dal registro delleimprese si estende anche ai debiti non definiti in tale bilancio nei qualiquesti succedono ciascuno nei limiti della quota di partecipazione;- il motivo è infondato;- giova rammentare che dopo la riforma del diritto societario, qualoraall’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente allacancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda, come nelcaso in esame, il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capoalla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, invirtù del quale, quanto alle obbligazione passive della società, questenon si estinguono, in quanto ciò sacrificherebbe ingiustamente il dirittodel creditore sociale, ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono,nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione oillimitatamente, a seconda che, pendente societate, fosserolimitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (cfr.Numero registro generale 30161/2020Numero sezionale 98/2026Numero di raccolta generale 9427/2026Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6070); Data pubblicazione 14/04/2026- pertanto, poiché la società cancellata era una società di capitali,correttamente il giudice di appello ha concluso per la limitazione diresponsabilità dei soci di tale società;- con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1175, 1375 e 2495 cod. civ., per aver la Cortedi appello limitato la responsabilità dei soci all’importo percepito in baseal bilancio finale di liquidazione della società benché quest’ultimaavesse distribuito utili ai soci degli esercizi immediatamente precedentila sua liquidazione ed estinzione;- il motivo è inammissibile;- la censura muove da un assunto, consistente nella distribuzione diutili negli esercizi immediatamente precedente la liquidazione eestinzione della società e, più in generale, nel suo «svuotamento», chenon risulta accertato nella sentenza impugnata;- ne consegue che non rispetta il requisito per la formulazione del viziodi violazione o falsa applicazione di legge consistente nell’assunzionedell’accertamento di fatto come operato dal giudice del merito qualetermine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipicodel paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione (cfr. Cass. 13marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715);- con il terzo motivo la ricorrente si duole della nullità della sentenzaper motivazione apparente, rappresentando che la Corte di appello nonha esaminato le argomentazioni critiche sviluppate con il primo motivodi appello incidentale avverso l’orientamento espresso dallagiurisprudenza di legittimità, in particolare dalla sentenza, resa aSezioni Unite, n. 6070 del 2013;- il motivo è infondato;- occorre avere presente che il sindacato di legittimità sulla motivazionesi è ormai ridotto alla verifica del rispetto del cd. minimo costituzionale(cfr., da ultimo, Cass. 16 maggio 2024, n. 13621; Cass. 11 aprile 2024,Numero registro generale 30161/2020Numero sezionale 98/2026Numero di raccolta generale 9427/2026Data pubblicazione 14/04/2026n. 9807; Cass. 7 marzo 2024, n. 6127), sicché si è chiarito che è oggidenunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante;- questa anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza dellamotivazione o di sua contraddittorietà (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile2014, n. 8053; nello stesso senso anche le più recenti e già menzionateCass. nn. 28930 del 2023 e 33961 del 2022);- orbene, la Corte di appello ha argomentato il rigetto del (primo)motivo dell’appello incidentale con la condivisione delle ragioniespresse dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla limitazionedella responsabilità dei soci della società estinta, in relazione a quantoriscosso a seguito della liquidazione, in ragione del fatto che, pendentesocietate, erano limitatamente responsabili per i debiti sociali;- una siffatta motivazione consente di individuare l’iter seguito dalgiudice ed è rispettosa del cd. minimo costituzionale, il quale nonrichiede anche l’analitica confutazione delle tesi esposte nei motivi diimpugnazione laddove l’argomento utilizzato nella sentenza esplicita inmodo inequivoco, sia pure in via indiretta, le ragioni di infondatezza ditali tesi;- con l’ultimo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli articoli 102, 343 e 431 cod. proc. civ., per aver laCorte di appello dichiarato inammissibile l’appello incidentale propostonei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto quest’ultimo non era statoevocato nel giudizio di appello senza considerare che, vertendosi intema di causa inscindibile, andava ordinata l’integrazione delcontraddittorio nei confronti di quest’ultimo;- con la medesima censura critica la sentenza impugnata anche perNumero registro generale 30161/2020Numero sezionale 98/2026Numero di raccolta generale 9427/2026Data pubblicazione 14/04/2026omesso esame della domanda di integrazione del contraddittorio neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] proposta con la comparsa di risposta inappello;- il motivo è infondato;- la norma dell’art. 343, primo comma, cod. proc. civ., secondo cuil'appello incidentale si propone nella prima comparsa o, in mancanzadi costituzione in cancelleria, nella prima udienza o in quelle previstedagli artt. 331 e 332 – senza che sia necessaria, quindi, la notificadell'atto di impugnazione – è applicabile all'appello incidentale rivoltocontro l'appellante principale o contro altra parte già costituita o che sicostituisca prima del decorso dei termini d'impugnazione, ma nonquando l'appello incidentale sia proposto nei confronti di parti nonpresenti nel giudizio di secondo grado (così, Cass. 2 maggio 2011, n.9649; Cass. 29 luglio 1994, n. 7127);- in quest’ultimo caso, se l’impugnazione ha per oggetto una sentenzapronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, ilgiudice deve assegnare all'appellante incidentale (che abbiatempestivamente proposto l'impugnazione nei confronti dell'appellanteprincipale con la comparsa o in udienza) il termine per integrare ilcontraddittorio nei confronti degli avversi litisconsorti necessari, anorma dell’art. 331 cod. proc. civ., se, invece, l’impugnazione ha peroggetto una sentenza resa in cause scindibili, l’appellante incidentaledeve provvedere alla notifica dell’impugnazione nei termini perentori dicui agli artt. 352 o 327 cod. proc. civ. (cfr., altresì, Cass., Sez. Un., 30aprile 2024, n. 11676);- ne consegue che nelle cause scindibili l’appello incidentale tardivo,pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in via principale,non può determinare un'estensione soggettiva del giudizio e non può,pertanto, essere proposto contro parti diverse da quelle che hannoproposto l’impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deveritenersi formato il giudicato interno (così, Cass. 4 marzo 2020, n.Numero registro generale 30161/2020Numero sezionale 98/2026Numero di raccolta generale 9427/2026Data pubblicazione 14/04/20265989; Cass. 21 luglio 2015, n. 15292; Cass. 7 aprile 2001, n. 5215);- orbene, nel caso in esame, le domande proposte dalla odiernaricorrente nei confronti, rispettivamente, della società poi estinta e diAntonino [OSCURATO:PERSONA] danno luogo a cause scindibili, avuto riguardo alladiversità delle rispettive causae petendi, e non tra loro dipendenti sulpiano logico;- pertanto, correttamente la Corte di appello ha ritenutol’inammissibilità dell’appello incidentale in quanto proposto neiconfronti di un soggetto non evocato in giudizio, non ricorrendo unaipotesi di litisconsorzio necessario processuale;- con l’ultimo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 91 cod.proc. civ. per non aver la Corte di appello posto integralmente le spesedel giudizio a carico dei convenuti, compensandole in parte;- il motivo è inammissibile;- in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è limitato adaccertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stessenon possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa,per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice dimerito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o inparte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella diconcorso di altri giusti motivi (cfr. Cass. 15 aprile 2025, n. 9860; Cass.17 ottobre 2017, n. 24502; Cass. 4 agosto 2017, n. 19613);- ne consegue che la censurata valutazione della Corte di appello, laquale, «tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio di appello» (e,dunque, dell’accoglimento non integrale delle domande proposte inprimo grado), ha parzialmente compensato le spese processuali tra laNAM [OSCURATO:SOCIETA]. e gli appellanti principali, è sottratta all’esame diquesta Corte, in relazione al paradigma prospettato;- per le suesposte considerazioni, dunque, il ricorso non può essereaccolto;Numero registro generale 30161/2020Numero sezionale 98/2026Numero di raccolta generale 9427/2026Data pubblicazione 14/04/2026- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione dellespese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro3.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00per esborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della I Sezione civile del12 gennaio 2026.Il Presidente
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