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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04793/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11225/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1662 /201 8 , depositata il4 ottobre 201 8 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio [OSCURATO:PERSONA] con prestazioni corrispettive – Locazione di immobile ad uso diverso —Giudicato sulla risoluzione contrattuale per inadempimento del conduttore – Domanda dirisarcimento dei danni per inadempimento del locatore avanzata in successivo giudizio –Vincolo preclusivo del preesistente giudicato 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1662/2018, depositata il 4 ottobre 2018 , la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i danni subiti a causa della mancata consegna da parte del convenuto del certificato di agibilità necessario allo svolgimento dell'attività professionale cui era destinato l’immobile a lui concesso in locazione dal convenuto: danni commisurati all’importo complessivo dei canoni maturati fino alla data di rilascio.

Conformemente al primo giudice ha infatti ritenuto preclusa tale domanda dal giudicato esterno formatosi sulla sentenza che, in separato giudizio tra le stesse parti, in accoglimento della domanda del locatore, aveva dichiarato risolto il contratto per inadempimento del conduttore, avendo anche rilevato l’inammissibilità della eccezione di inadempimento in quella sede opposta dal convenuto, in quanto tardiva.

2. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste l’ in timat o depositando controricorso.

La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ..

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ.; errata applicazione della disciplina del «giudicato sostanziale».

Sostiene, in sintesi, che quello formatosi nel pregresso giudizio sul rilievo della inammissibilità, per tardività, della domanda da esso proposta di accertamento della carenza del certificato di agibilità dell’immobile locato, costituiva, in quanto non risultante da un esame nel merito, un «giudicato formale», non «sostanziale», che come tale rendeva bensì improponibile la domanda nei successivi gradi del medesimo giudizio, ma non ostava alla proposizione di quella domanda in separato giudizio.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; omessa pronuncia circa la richiesta di accertamento della carenza del certificato di agibilità dell'immobile locato con conseguente richiesta di condanna al risarcimento del danno».

Lamenta che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che il giudicato esterno ostasse all’esame della domanda risarcitoria proposta nel presente giudizio, dal momento che — afferma — detta domanda «nulla ha a che vedere con l'ormai definita condanna al rilascio dell'immobile, ed al pagamento dei canoni di locazione arretrati; sotto tale profilo, difatti, si può ritenere giustamente formato un giudicato in senso sostanziale».

3. Entrambi i motivi si espongono ad un preliminare e assorbente rilievo di inammissibilità per inosservanza dell’onere, ex art. 366 n. 6 cod. proc. civ., di specifica indicazione degli atti richiamati.

Il ricorrente, invero, omette di fornire l’indicazione specifica degli atti sui quali essi si fondano e ciò né sotto il profilo della riproduzione diretta od indiretta del loro contenuto per la parte che ne è richiamata a fondamento (con precisazione in questo secondo caso della parte dell’atto corrispondente all’indiretta riproduzione), né sotto quello della localizzazione.

Non solo non si precisano i fatti costitutivi della domanda introduttiva del giudizio in esame e non si indica se e dove sarebbe possibile esaminare tale atto in questo giudizio di legittimità, ma, soprattutto, le indicate carenze riguardano l’atto introduttivo del giudizio in cui si è ritenuto formato il giudicato, l’atto di costituzione del ricorrente in esso, la sentenza di primo grado e quella di appello colà pronunciate.

Nella descritta situazione l’illustrazione dei motivi viola l’art. 366 n. 6 cod. proc. civ..

Va rammentato al riguardo che, come questa Corte ha più volte chiarito, nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l'onere di autosufficienza del ricorso; pertanto, la parte ricorrente che deduca l'esistenza del giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (v. ex multisCass. n. 15737 del 23/06/2017; n. 13988 del 31/05/2018; n. 1398 del 22/01/2021).

L'esposto principio non può non declinarsi, negli stessi termini, anche nel caso inverso, ma corrispondente, nel quale il ricorrente assuma — come nella specie — l'insussistenza della preclusione da giudicato estern o , invece predicata dalla sentenza d'appello (v. in tal senso Cass. n. 17310 del 19/08/2020; v. anche, conff., in motivazione, Cass. n. 1398 del 22/01/2021; n. 25971 del 02/09/2022).

Nel caso in esame il Collegio non è stato messo in condizione di conoscere il contenuto delle statuizioni irrevocabili intervenute fra le parti e non può pertanto vagliare la prospettata insussistenza della preclusione.

4. Vi è peraltro una seconda ragione di inammissibilità destinata comunque a prospettarsi scorrendo, ove fosse superabile il rilievo appena svolto, dalla lettura del solo ricorso alla lettura della sentenza impugnata.Sia il primo che il secondo motivo, invero, non censurano in alcun modo il nucleo centrale della motivazione della sentenza, là dove la corte calabra ha ritenuto configurabile il giudicato esterno, osservando — a torto o a ragione — che l’esame dei fatti costitutivi della domanda si sarebbe risolto in un accertamento di una situazione che ai sensi dell’art. 1460 cod. civ.avrebbe dovuto farsi valere in via di eccezione, nel pregresso giudizio, avverso la domanda di risoluzione per inadempimento avversa.

Di questa motivazione entrambi i motivi si disinteressano.

5. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

A tale attestazione non può ostare la dedotta condizione de l ricorrente di part e ammess a al patrocinio a spese dello Stato, occorrendo al riguardo rammentare che, secondo principio affermato dalle Sezioni Unite e che deve qui essere ribadito, «il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, devedare atto della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione dellaparte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» (Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315).

Spetterà dunque all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.100 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11225/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1662 /201 8 , depositata il4 ottobre 201 8 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio [OSCURATO:PERSONA] con prestazioni corrispettive – Locazione di immobile ad uso diverso —Giudicato sulla risoluzione contrattuale per inadempimento del conduttore – Domanda dirisarcimento dei danni per inadempimento del locatore avanzata in successivo giudizio –Vincolo preclusivo del preesistente giudicato 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1662/2018, depositata il 4 ottobre 2018 , la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i danni subiti a causa della mancata consegna da parte del convenuto del certificato di agibilità necessario allo svolgimento dell'attività professionale cui era destinato l’immobile a lui concesso in locazione dal convenuto: danni commisurati all’importo complessivo dei canoni maturati fino alla data di rilascio. Conformemente al primo giudice ha infatti ritenuto preclusa tale domanda dal giudicato esterno formatosi sulla sentenza che, in separato giudizio tra le stesse parti, in accoglimento della domanda del locatore, aveva dichiarato risolto il contratto per inadempimento del conduttore, avendo anche rilevato l’inammissibilità della eccezione di inadempimento in quella sede opposta dal convenuto, in quanto tardiva. 2. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste l’ in timat o depositando controricorso. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ.; errata applicazione della disciplina del «giudicato sostanziale». Sostiene, in sintesi, che quello formatosi nel pregresso giudizio sul rilievo della inammissibilità, per tardività, della domanda da esso proposta di accertamento della carenza del certificato di agibilità dell’immobile locato, costituiva, in quanto non risultante da un esame nel merito, un «giudicato formale», non «sostanziale», che come tale rendeva bensì improponibile la domanda nei successivi gradi del medesimo giudizio, ma non ostava alla proposizione di quella domanda in separato giudizio. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; omessa pronuncia circa la richiesta di accertamento della carenza del certificato di agibilità dell'immobile locato con conseguente richiesta di condanna al risarcimento del danno». Lamenta che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che il giudicato esterno ostasse all’esame della domanda risarcitoria proposta nel presente giudizio, dal momento che — afferma — detta domanda «nulla ha a che vedere con l'ormai definita condanna al rilascio dell'immobile, ed al pagamento dei canoni di locazione arretrati; sotto tale profilo, difatti, si può ritenere giustamente formato un giudicato in senso sostanziale». 3. Entrambi i motivi si espongono ad un preliminare e assorbente rilievo di inammissibilità per inosservanza dell’onere, ex art. 366 n. 6 cod. proc. civ., di specifica indicazione degli atti richiamati. Il ricorrente, invero, omette di fornire l’indicazione specifica degli atti sui quali essi si fondano e ciò né sotto il profilo della riproduzione diretta od indiretta del loro contenuto per la parte che ne è richiamata a fondamento (con precisazione in questo secondo caso della parte dell’atto corrispondente all’indiretta riproduzione), né sotto quello della localizzazione. Non solo non si precisano i fatti costitutivi della domanda introduttiva del giudizio in esame e non si indica se e dove sarebbe possibile esaminare tale atto in questo giudizio di legittimità, ma, soprattutto, le indicate carenze riguardano l’atto introduttivo del giudizio in cui si è ritenuto formato il giudicato, l’atto di costituzione del ricorrente in esso, la sentenza di primo grado e quella di appello colà pronunciate. Nella descritta situazione l’illustrazione dei motivi viola l’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.. Va rammentato al riguardo che, come questa Corte ha più volte chiarito, nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l'onere di autosufficienza del ricorso; pertanto, la parte ricorrente che deduca l'esistenza del giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (v. ex multisCass. n. 15737 del 23/06/2017; n. 13988 del 31/05/2018; n. 1398 del 22/01/2021). L'esposto principio non può non declinarsi, negli stessi termini, anche nel caso inverso, ma corrispondente, nel quale il ricorrente assuma — come nella specie — l'insussistenza della preclusione da giudicato estern o , invece predicata dalla sentenza d'appello (v. in tal senso Cass. n. 17310 del 19/08/2020; v. anche, conff., in motivazione, Cass. n. 1398 del 22/01/2021; n. 25971 del 02/09/2022). Nel caso in esame il Collegio non è stato messo in condizione di conoscere il contenuto delle statuizioni irrevocabili intervenute fra le parti e non può pertanto vagliare la prospettata insussistenza della preclusione. 4. Vi è peraltro una seconda ragione di inammissibilità destinata comunque a prospettarsi scorrendo, ove fosse superabile il rilievo appena svolto, dalla lettura del solo ricorso alla lettura della sentenza impugnata.Sia il primo che il secondo motivo, invero, non censurano in alcun modo il nucleo centrale della motivazione della sentenza, là dove la corte calabra ha ritenuto configurabile il giudicato esterno, osservando — a torto o a ragione — che l’esame dei fatti costitutivi della domanda si sarebbe risolto in un accertamento di una situazione che ai sensi dell’art. 1460 cod. civ.avrebbe dovuto farsi valere in via di eccezione, nel pregresso giudizio, avverso la domanda di risoluzione per inadempimento avversa. Di questa motivazione entrambi i motivi si disinteressano. 5. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo. 6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. A tale attestazione non può ostare la dedotta condizione de l ricorrente di part e ammess a al patrocinio a spese dello Stato, occorrendo al riguardo rammentare che, secondo principio affermato dalle Sezioni Unite e che deve qui essere ribadito, «il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, devedare atto della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione dellaparte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» (Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315). Spetterà dunque all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.100 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma d
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