CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16532/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ari in funzione di riesamevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, O. Mignolo, che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso, anche riportandosi alla memoriadepositata;udite le conclusioni del difensore, Avv. D. Iacobacci, che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso, riportandosi anche alla memoria di replica fattapervenire il 13 febbraio 2026.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari in funzione di riesame harigettato la richiesta, proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso l’ordinanza delTribunale di Bari, del 3 luglio 2025, emessa in relazione ai reati di cui ai capi a) eb) all’esito di condanna alla pena di anni ventisei di reclusione, pronunciata neisuoi confronti in data 28 novembre 2024 relativamente al reato associativo di cuial capo a) (art. 416-bis cod. pen.) per la partecipazione al clan [OSCURATO:PERSONA] con ruoloapicale, in collaborazione, tra gli altri, con [OSCURATO:PERSONA], con contestazionechiusa al 31 dicembre 2016, e al reato di cui all’art. 74 TU Stup. commesso dal1998 al 2004.A base della custodia cautelare in carcere sono state poste, oltre allacondanna alla consistente pena di anni ventisei di reclusione, le esigenzecautelari derivanti dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia – in parterese nel procedimento di cognizione, in parte, in altri procedimenti - chedescrivevano il ruolo apicale di [OSCURATO:PERSONA] anche in epoca più recente.In sede di riesame il Pubblico ministero ha prodotto verbale diinterrogatorio, del 24 luglio 2025, reso dal collaboratore di giustizia ArcangeloVacca, imputato nel procedimento di cognizione, appartenente al clan Capriati, ilquale aveva reso dichiarazioni circa la perdurante operatività del clan [OSCURATO:PERSONA],specificandone anche l'attuale organigramma e il coinvolgimento del ricorrentecon ruolo di vertice.2. Avverso detto provvedimento il condannato ha proposto tempestivoricorso per cassazione, per il tramite del difensore, Avv. D. Iacobacci, affidandol’impugnazione a quattro motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione in ordineall’attualità delle esigenze cautelari.L'ordinanza impugnata incorre in vizio di motivazione sia sotto il profilo dellamotivazione mancante, sia sotto il profilo della motivazione contraddittoria eillogica.Il provvedimento, pur dando atto della data di cessazione delle condottepermanenti per le quali è stata irrogata condanna, ha ritenuto attuali le esigenzecautelari fondandole, da un lato, sulla sentenza di condanna alla pena di anniventisei di reclusione, dall'altro, sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustiziasopravvenute, tra cui quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] il 24 luglio 2025.La sentenza di condanna, a parere del ricorrente, non può fungere da provaautomatica dell'attualità delle esigenze cautelari. Inoltre, il Tribunale ha preso inconsiderazione dichiarazioni che si riferiscono genericamente alla vitalità del clanVelluto e alla sua relazione con il gruppo Parisi senza indicare comportamentiriferibili al ricorrente da reputare dimostrativi della perdurante militanza odisponibilità verso l'associazione.L'ordinanza si limita a riferire che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe menzionato [OSCURATO:PERSONA] comesoggetto ancora attivo, senza indicare tempi e luoghi dell'azione, risultando ladichiarazione del tutto generica. Né, del resto, l’attuale, presunta operatività delsodalizio si sostanzia anche nella pericolosità attuale di ciascun imputatostoricamente appartenente al gruppo, soprattutto tenendo conto dell'ampio lassotemporale che decorre tra la cessazione della permanenza accertata in sede dicognizione e l’adozione della misura cautelare.Peraltro, le dichiarazioni del collaboratore sono apodittiche e prive diriscontri individualizzanti, tenuto conto soprattutto che, per la giurisprudenza dilegittimità, l'appartenenza ad un'associazione mafiosa non si esaurisce in unostatus (si richiama Sez. U, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) ma necessita di un contributoSi deduce, quindi, la palese violazione degli artt. 275 e 292, comma 2, lett.c) cod. proc. pen. che impongono la motivazione sull’attualità del pericolo direiterazione.2.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 275,comma 3, cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione per avere trattatocome automatica la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari inrelazione ai titoli di reato per i quali [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna.Il Tribunale ha confermato la custodia cautelare in carcere assumendo che sitratta di reati associativi a connotazione mafiosa e, comunque, finalizzati altraffico di sostanza stupefacente, reato aggravato dal metodo mafioso di cuiall'art. 7 legge 203 del 1991, per i quali opererebbe la presunzione di cui all'art.275, comma 3, cod. proc. pen.Tale presunzione imporrebbe, per il Tribunale, di ritenere automaticamentesussistenti le esigenze cautelari e di reputare adeguata la custodia cautelare incarcere.Si deduce che tale interpretazione è erronea perché la presunzione in questicasi è soltanto relativa e può essere vinta ove risultino elementi dai quali poterricavare che non sussistono esigenze cautelari o che le stesse possono esseresoddisfatte con altre misure.La misura più grave in esecuzione è stata confermata sulla base dellasemplice persistente operatività del clan [OSCURATO:PERSONA] senza verificare se a Pacepossano essere ascritti fatti che ne dimostrino la perdurante militanza. Inoltre, ilTribunale ha reputato la presunzione assoluta, ignorando che essa può esseresuperata da elementi oggettivi, a fronte di una contestazione chiusa che riguardaun reato permanente ormai esaurito.L'ordinanza è generica perché non dà conto di alcuna condotta recente diPace, limitandosi a richiamare le dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], senza indicare specifici episodi relativi al ricorrente successivi al 2016(momento di cessazione della permanenza del reato di cui al capo a).Il Tribunale, peraltro, rispetto al tempo cd. silente ignora l'orientamentogiurisprudenziale più recente secondo il quale il decorso considerevole di un arcodi tempo privo di condotte attuali, come nel caso di quelle ascritte al ricorrente,deve essere valutato come elemento decisivo, da considerare in uno allavalutazione concreta della posizione individuale del soggetto raggiunto dallamisura cautelare.2.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione e violazione dell'art.275, comma 2, 3 cod. proc. pen., in ordine all'automatica applicazione dellacustodia cautelare in carcere senza valutare la proporzionalità e adeguatezza dimisure meno afflittive.Il Tribunale ha ritenuto, a fronte di condanna di primo grado per reatiassociativi, unica misura adeguata quella della custodia cautelare in carcere,limitandosi ad affermare che non risultano elementi idonei a vincere lapresunzione e che la pericolosità, derivante dalla natura mafiosa del sodalizio,non consentirebbe soluzioni alternative. In tal modo dà vita ad un doppioautomatismo: da un lato, presumendo la sussistenza delle esigenze cautelari e,dall'altro, presumendo la adeguatezza della custodia cautelare in carcere. Ciòsenza indicare specifiche ragioni per le quali la misura cautelare domiciliareanche con gli strumenti di controllo elettronici sarebbe inidonea rispetto alpericolo di reiterazione da fronteggiare.Si tratta di violazione di legge sotto il duplice profilo di cui all'art. 275,comma 3 e comma 2 e 2-bis cod. proc. pen. Invece l'obbligo di motivazione daparte del giudice cautelare è tanto più stringente quanto più afflittiva è lamisura. Sicché, la scelta della custodia in carcere deve essere giustificata conargomenti puntuali, considerando a maggior ragione che, nel caso in valutazione,la contestazione di cui al capo b) ha come termine finale una data risalente acirca venti anni prima dell'adozione del titolo cautelare; quella di cui al capo a),peraltro, si chiude nove anni prima. Di qui la dedotta mancanza di attualità dellacondotta.2.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 192, comma 3 e4, 273 cod. proc. pen. in relazione alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia,con correlato vizio di motivazione.L'ordinanza fa leva sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA].Queste sono state valutate in assenza di riscontri esterni individualizzanti. Di quil'inutilizzabilità a fini cautelari di tali affermazioni, peraltro, generiche e prive diindicazione di specifici contributi forniti dal [OSCURATO:PERSONA], dai quali trarre la permanenzadel sodalizio dopo il 2016 e la sua partecipazione al gruppo.La motivazione, quindi, si presenta contraddittoria perché, da un lato,riconosce i reati associativi e, dall'altro, attribuisce valore decisivo a dichiarazioniche non aggiungono alcun fatto nuovo e che, anzi, non menzionano il ricorrenteo lo menzionano per fatti ormai risalenti a contesti estranei alla contestazione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, O. Mignolo, ha fattopervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; laDifesa ha fatto pervenire memoria di replica con la quale ha concluso chiedendol’accoglimento dei motivi di ricorso.All’odierna udienza, all’esito della trattazione in camera di consigliopartecipata, tempestivamente richiesta, le parti hanno concluso nel sensopreciso in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.1.1. Il primo motivo è inammissibile.Va premesso che, nel giudizio di legittimità, in materia di provvedimenti delibertate, è pacifico che il sindacato non possa estendersi alla revisione deglielementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessoredegli indizi, né alla rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, inrelazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure. Si tratta diapprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile delgiudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzione di riesame. Lamotivazione del provvedimento cautelare è, dunque, censurabile solo quando siapriva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultaremeramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile lalogica seguita dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carentedei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hannogiustificato l'applicazione della misura (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015,Mascolo, Rv. 265244 - 01, di cui si riprendono le argomentazioni; Sez. F, n.47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 – 01; Sez. 1, n. 6972, del7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331 - 01).La motivazione offerta dal Tribunale, lungi da limitarsi a richiamare lacondanna per i reati associativi indicati, nonché la generica perdurante vitalitàdel clan [OSCURATO:PERSONA], ricava l’attualità del pericolo di reiterazione traendolo dalledichiarazioni dei collaboratori, rese nel procedimento chiuso con la sentenza diprimo grado ma anche da affermazioni successive, dando risalto alla carenza diprova dell’irreversibile allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] dal sodalizio, senz’altropersistente come reputato dal Tribunale sulla base di concreti elementi di fatto.Il ricorso, quindi, cerca di superare, con argomenti di merito, la motivazionenella parte in cui attribuisce rilevanza alla carenza di prova di dissociazione, peril periodo successivo al dies ad quem del sodalizio, come accertato con lasentenza di primo grado. Né la critica fonda su censure precise, a fronte dellamotivazione offerta nell’ordinanza impugnata (v. p. 10 e ss.).1.2. I motivi secondo e terzo sono infondati.Va premesso che il Collegio aderisce all’orientamento secondo il quale (Sez.3, n. 37345 del 09/07/2025, Rv. 288803 – 01; Sez. 6, n. 21809 del 04/06/2025,Rv. 288276 – 01; Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020, dep. 2021, Rv. 280983 –01; Sez. 1, n. 42714 del 19/07/2019, Rv. 277231 – 01), in tema di misurecautelari, quando si procede per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc.pen., pur operando una presunzione "relativa" di sussistenza delle esigenzecautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui allalegge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata dellastessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove sitratti di un rilevante arco temporale non segnato da condotte dell'indagatosintomatiche di perdurante pericolosità (cd. tempo silente), che può rientrare tragli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui siriferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen.In ogni caso, per le mafie cd. storiche, è stato notato (Sez. 5, n. 16434 del21/02/2024, Tavella, Rv. 286267 – 01), in tema di custodia cautelare in carceredisposta per il reato di partecipazione ad associazioni di questo tipo, che lapresunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3,cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagatodall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd."tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissionedella misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire provadell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo esserevalutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui,ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zonaterritoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di unasituazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari.Ciò posto, si deve rimarcare che l’ordinanza genetica a carico di [OSCURATO:PERSONA] ricaval’attualità del pericolo di reiterazione dalle dichiarazioni dei collaboratori rese nelprocedimento definito con la sentenza di condanna di primo grado e anche daquelle successive, quanto in particolare alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],oltre a quelle depositate da ultimo dal Pubblico ministero, rese da ArcangeloVacca.In ogni caso, si evidenzia, da parte del Tribunale, la mancanza di provadell’irreversibile allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] dal clan [OSCURATO:PERSONA] della cui persistenzal’ordinanza impugnata nella presente sede indica plurimi e significativi elementidi fatto (v. p. 11 e ss.), in particolare richiamando le frequentazioni accertatecon il latitante [OSCURATO:PERSONA], coimputato nel medesimo procedimento.A ciò deve aggiungersi la presunzione assoluta di adeguatezza della custodiain carcere visto il titolo di reato (art. 416-bis cod. pen.) per il quale si procede.Le ordinanze cautelari, poi, congiuntamente sottolineano che il ricorrente èrisultato privo di proventi derivanti, all’attualità, da attività lecite (v. p. 13dell’ordinanza impugnata) in quanto privo di redditi leciti dichiarati dal 2021,oltre che titolare di redditi esigui negli anni 2019 – 2020.Si tratta di circostanza con la quale il ricorso non si confronta e chesupporta, comunque, dal punto di vista logico, la riscontrata carenza di elementi,all’attualità, dai quali trarre prova dell’allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] dal sodalizio, visteanche le perduranti frequentazioni con un latitante, reputato, con sentenza diprimo grado, intraneo al medesimo sodalizio e, a sua volta, raggiunto daordinanza custodiale per l’appartenenza al gruppo (v. Sez. 1, n. 219 del5/12/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA], non massimata).Le deduzioni svolte in relazione al reato di cui all’art. 74 TU Stup. e,comunque, circa l’applicabilità di misura meno afflittiva non sono decisive, tenutoconto che, in ogni caso, la custodia cautelare in carcere risulta adottata ancheper il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., reato per il quale vige la presunzioneassoluta di adeguatezza della più grave misura in esecuzione. Peraltro, il reato ècontestato e ritenuto nella pronuncia di primo grado come commesso concondotta perdurante, ancorché “chiusa” al 2016, quindi, in epoca non moltorisalente rispetto all’adozione dell’ordinanza genetica, a distanza di un lasso ditempo con il quale, comunque, il provvedimento impugnato a fini cautelari siconfronta compiutamente (v. p. 10 e ss.).1.3. Il quarto motivo è manifestamente infondato.La dedotta carenza di motivazione quanto all’indicazione di elementi diriscontro non si confronta con la circostanza che si tratta di plurime dichiarazionietero accusatorie, dunque in grado di operare, ex art. 192, comma 3, cod. proc.pen., quale reciproco elemento di riscontro. Del resto, quanto alla coerenza ealla linearità delle dichiarazioni rese anche da ultimo nel procedimento conclusocon la condanna dell’imputato per la partecipazione con ruolo apicale al sodaliziodenominato clan [OSCURATO:PERSONA], queste evidentemente hanno trovato adeguatavalutazione di credibilità e affidabilità, tanto da condurre alla condanna in sede dicognizione.Peraltro, deve essere precisato che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], riportate ancheper esteso a p. 11 e ss. del provvedimento impugnato, appaiono tutt’altro chegeneriche con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che il dichiarantelo indica, nominativamente, come appartenente al clan [OSCURATO:PERSONA], ma avvicinatosianche ad altra organizzazione, quella dei Capriati. In particolare, per le condottepiù recenti, il dichiarante riferisce di contatti diretti, mediante telefono, avvenutianche durante la detenzione di [OSCURATO:PERSONA] (fino al febbraio 2025) con GiuseppeMorea, con il quale [OSCURATO:PERSONA] conversava e concludeva transazioni per acquisti diconsistenti quantitativi di cocaina (per un chilo, un chilo e mezzo in contanti: v.p. 13), poi concretizzati attraverso il fratello di Morea, Maurizio, all’epoca agliarresti domiciliari. A ciò si aggiunga che il provvedimento impugnato rende contodelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], rese il 21 ottobre 2021, che del pari indicaPace come inserito nel sodalizio, addetto al traffico di sostanze stupefacenti econ il grado del “vangelo”.2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.Non derivando, dal presente provvedimento, la liberazione di [OSCURATO:PERSONA], seguonogli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. a curadella Cancelleria. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, il 24 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]