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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2025

Cassazione n. 05976/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità sono privi di concreta specificità perché tendono a prefigurare una rivalutazione delle .fonti probatorie e un alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito, estranei al sindacato del presente giudizio ed evulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali; invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici le doglianze difensive dell'appello (si vedano in particolare pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo con il quale si lamenta la mancata concessione della attenuante del fatto lieve all'ipotesi della rapina appare incompatibile con le modalità descrittive del fatto riportate nella motivazione della sentenza e con l'oggetto materiale della condotta illecita ( telefono cellulare); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità sono privi di concreta specificità perché tendono a prefigurare una rivalutazione delle .fonti probatorie e un alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito, estranei al sindacato del presente giudizio ed evulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali; invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici le doglianze difensive dell'appello (si vedano in particolare pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo con il quale si lamenta la mancata concessione della attenuante del fatto lieve all'ipotesi della rapina appare incompatibile con le modalità descrittive del fatto riportate nella motivazione della sentenza e con l'oggetto materiale della condotta illecita ( telefono cellulare); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025 Il
Sentenza Cassazione n. 05976/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris