CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13195/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];x. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], - condannato in primo e secondo grado per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001 - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di doglianza, erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, in riferimento alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, mancando, nel capo di imputazione la necessaria specificazione "in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione", di cui alla norma contestata. Considerato che il ricorso è inammissibile perché basato su doglianze manifestamente infondate e meramente ripetitive di quelle già devolute nei motivi di appello al giudice dell'impugnazione e da quel giudice ampiamente valutate e congruamente disattese; che, poiché il principio di correlazione tra sentenza ed accusa è posto a tutela del diritto di difesa, per il suo rispetto occorre verificare che l'imputato possa avere chiara cognizione, ai fini della sua difesa, di ciò che gli viene contestato (ex plurimis, Sez. 6, n. 40283 del 28/09/2012, Rv. 253776; Sez. 5, n. 38588 del 16/09/2008, Rv. 242027). Inoltre, come è stato affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619), per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione con conseguente reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine deve essere volta ad accertare la violazione del principio suddetto e non può esaurirsi nel raffronto tra contestazione e sentenza, poiché si vede in materia di garanzia dei diritti di difesa; inoltre poiché il "fatto" va definito come l'accadimento di ordine naturale, che viene trasfuso nell'imputazione che ne descrive le circostanze soggettive ed oggettive, di luogo e di tempo, poste in correlazione fra loro, da cui vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica, la violazione del principio di correlazione si realizza e si manifesta solo attraverso un'alterazione radicale della fattispecie ritenuta in sentenza nel senso di una radicale trasformazione della fattispecie concreta rispetto a quella contestata; solo qualora non si rivenga nella fattispecie ritenuta in sentenza un nucleo comune, identificativo della condotta capace di determinare uno stravolgimento dei termini dell'accusa, si da determinare un reale pregiudizio della difesa, si determina la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e la conseguente nullità della sentenza (ex plurimis, Sez. 2, n. 10989 del 28/2/2023, Rv. 284427 - 01);che, quanto al caso in esame, non è stata concretamente rappresentata nel ricorso alcuna lesione dei diritti della difesa, non essendosi comunque verificata alcuna sostanziale immutazione del fatto; che, i giudici del merito, sulla scorta delle prove documentali e dichiarative, hanno accertato che l'imputato, su un immobile di proprietà I.A.C.P. aveva realizzato opere di chiusura della parte antistante il locale commerciale con una struttura di circa 30 mq, nonché, all'interno del locale un piccolo vano adibito a ripostiglio, in assenza di titoli abilitativi idonei; che, la Corte di appello, correttamente ha ritenuto che la condotta risultava, adeguatamente descritta, evidenziando come il ricorrente, ben consapevole della consistenza della contestazione, a giustificazione esibiva una C.I.L.A., tuttavia inidonea ad escludere l'integrazione della fattispecie contestata; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M