Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 ottobre 2024

Cassazione n. 34745/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7458/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA BASILICATA n. 469/2018depositata il 19/09/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che con ricorso alla CTP di Matera la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento mediante il quale venivano recuperati importi IVA fatti oggetto di detrazione, correlata a fatture ricevute dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; considerato che il diritto alla detrazione veniva, infatti, disconosciuto dall’Agenzia, che valorizzava la molteplicità di collegamenti fra le due società menzionate nonché la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] omettesse sistematicamente di versare l’IVA, invece detratta dall’odierna ricorrente; osservato che CTR della Basilicata ha rigettato l’appello della contribuente, la quale ha quindi affidato il proprio ricorso per cassazione a tre motivi; constatato che con atto del 17 luglio 2024, allegando procura speciale, il difensore della contribuente ha formulato rinuncia, “per sopravvenuta carenza di interesse avendo definito la controversia, al ricorso proposto il 6/3/2019 e depositato il 12/3/2019 per la cassazione della sentenza n.469/3/18 della [OSCURATO:PERSONA] di Basilicata, emessa nel procedimento iscritto al n.611/2016 R.G., pronunciata dalla Sezione n. 3 in data 14/11/2017 e pubblicata in data 19/9/2018, non notificata, con la quale è stato rigettato l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza n.212/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Matera con conferma della gravata sentenza”; considerato che l’atto di rinuncia non risulta notificato all’Agenzia; ritenuto che può pertanto trovare applicazione il principio per il quale, là dove la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione non risulti notificata alla controparte ex art. 390, comma 3, c.p.c., essa non è capace di produrre l'effetto tipico dell'estinzione del processo, ma rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio è, come tale, idonea a determinarne la declaratoria di inammissibilità (Cass. n. 13923 del 2019; Cass. n. 12743 del 2016); osservato che detto principio è sedimentato nella giurisprudenza di questa Corte, che da diversi lustri ha affermato che la dichiarazione di rinuncia - quale atto unilaterale non accettizio, ma comunque recettizio - non è idonea a determinare l'estinzione del giudizio in quanto non accompagnata dalle formalità previste dall'art. 390 c.p.c. (ossia la notificazione alle parti costituite o la comunicazione ai loro difensori con apposizione del visto), ma vale comunque a far ritenere venuto meno l'interesse alla decisione della causa e determina pertanto l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso (cfr. Cass. n. 15980 del 2006); ritenuto, dunque, che sussistano i presupposti per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; P.Q.M.

Dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7458/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA BASILICATA n. 469/2018depositata il 19/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che con ricorso alla CTP di Matera la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento mediante il quale venivano recuperati importi IVA fatti oggetto di detrazione, correlata a fatture ricevute dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; considerato che il diritto alla detrazione veniva, infatti, disconosciuto dall’Agenzia, che valorizzava la molteplicità di collegamenti fra le due società menzionate nonché la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] omettesse sistematicamente di versare l’IVA, invece detratta dall’odierna ricorrente; osservato che CTR della Basilicata ha rigettato l’appello della contribuente, la quale ha quindi affidato il proprio ricorso per cassazione a tre motivi; constatato che con atto del 17 luglio 2024, allegando procura speciale, il difensore della contribuente ha formulato rinuncia, “per sopravvenuta carenza di interesse avendo definito la controversia, al ricorso proposto il 6/3/2019 e depositato il 12/3/2019 per la cassazione della sentenza n.469/3/18 della [OSCURATO:PERSONA] di Basilicata, emessa nel procedimento iscritto al n.611/2016 R.G., pronunciata dalla Sezione n. 3 in data 14/11/2017 e pubblicata in data 19/9/2018, non notificata, con la quale è stato rigettato l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza n.212/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Matera con conferma della gravata sentenza”; considerato che l’atto di rinuncia non risulta notificato all’Agenzia; ritenuto che può pertanto trovare applicazione il principio per il quale, là dove la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione non risulti notificata alla controparte ex art. 390, comma 3, c.p.c., essa non è capace di produrre l'effetto tipico dell'estinzione del processo, ma rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio è, come tale, idonea a determinarne la declaratoria di inammissibilità (Cass. n. 13923 del 2019; Cass. n. 12743 del 2016); osservato che detto principio è sedimentato nella giurisprudenza di questa Corte, che da diversi lustri ha affermato che la dichiarazione di rinuncia - quale atto unilaterale non accettizio, ma comunque recettizio - non è idonea a determinare l'estinzione del giudizio in quanto non accompagnata dalle formalità previste dall'art. 390 c.p.c. (ossia la notificazione alle parti costituite o la comunicazione ai loro difensori con apposizione del visto), ma vale comunque a far ritenere venuto meno l'interesse alla decisione della causa e determina pertanto l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso (cfr. Cass. n. 15980 del 2006); ritenuto, dunque, che sussistano i presupposti per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; P.Q.M. Dichiara