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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07128/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso n. 24002/2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eAntonino Macera, come da procura in calce al ricorso;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata edifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso;- controricorrente –- avverso la sentenza n. 2077/2019 emessa dalla Corte d’appello di L’Aquilain data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];1.

A seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 15787 del 10.7.2014, con laquale, nel decidere sul regolamento necessario di competenza proposto da[OSCURATO:PERSONA], veniva individuato, come giudice competente, ilTribunale di Pescara, riassunta la causa dinanzi a quest’ultimo, quell’UfficioNumero registro generale 24002/2020Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 7128/2026Data pubblicazione 25/03/2026rigettava la domanda di pagamento per l’attività professionale espletataproposta dal Pisciella nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., per mancanzadell’iscrizione all’albo dei commercialisti.2.

Sull’impugnazione del Pisciella, la Corte d’appello di L’Aquila rigettava ilgravame, affermando che l’unico documento tempestivamente depositatodall’appellante per attestare la sua iscrizione in albi abilitanti era quellorelativo alla iscrizione nel Registro dei [OSCURATO:PERSONA], la quale tuttaviaera successiva alla conclusione dell’asserito incarico; che difettava, invece,l’iscrizione all’albo dei commercialisti, laddove la documentazioneprodotta; che, avendo l’appellante inizialmente speso la qualità dicommercialista, era nuova, e quindi inammissibile in appello, la domandavolta ad ottenere il compenso in applicazione del principio di libertà di lavoroautonomo o di libertà di impresa e di servizi per non essere le prestazionirese ‘riservate’.3.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione PisciellaDomenico sulla base di sette motivi.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 345 e437 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per avere laCorte territoriale ritenuto che l’aver con l’atto di appello affermato chel’attività di instaurazione e conduzione di due pratiche di finanziamentobancario non rientrava tra quelle per le quali, ai sensi dell’art. 1 del d.P.R.n. 1067/1953, è richiesta una previa iscrizione all’albo, dopo aver in primogrado chiesto il pagamento del compenso sulla base di un’attività prestatain qualità di commercialista, integrasse gli estremi di una mutatio libelli,come tale inammissibile.1.1.

Il motivo è fondato.Si ha mutatio libelli quando la parte immuti l'oggetto della pretesa ovveroquando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridiciposti a fondamento dell'azione, un tema di indagine e di decisioneNumero registro generale 24002/2020Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 7128/2026Data pubblicazione 25/03/2026completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelliprospettati nell'atto introduttivo e tale da disorientare la difesa dellacontroparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio (Cass.,Sez. 2, Sentenza n. 1585 del 28/01/2015; conf.

Cass., Sez. 2, Ordinanzan. 20716 del 13/08/2018).Di recente, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

U, Sentenza n.19750 del 16/07/2025) hanno chiarito che, a norma dell'art. 345 c.p.c., siha domanda nuova, inammissibile in appello, quando la modifica delladomanda originale si risolva in una pretesa sostanzialmente e formalmentediversa da quella fatta valere in primo grado, mentre si è in presenza di unamera e consentita emendatio libelli allorché la modifica della domandavenga ad incidere sul petitum solo nel senso di adeguarlo in una direzionepiù idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggettodell'originaria domanda.Questa statuizione si pone in linea con Cass., Sez.

U, Sentenza n. 12310del 15/06/2015, a mente della quale la modificazione della domandaammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi glielementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che ladomanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanzialededotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissionedelle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento deitempi processuali.In quest’ottica, l’avere, con l’atto d’appello, dopo aver speso in primo gradola qualità di commercialista, precisato che l’attività svolta in concreto (diassistenza nella instaurazione/conduzione di due pratiche di finanziamentoa fondo perduto ed a tasso agevolato) non rientrava in quella di consulenzatecnica prevista dall’art. 1 del d.P.R. n. 1067/1953 non integra,all’evidenza, una domanda nuova vietata dall’art. 345 c.p.c., a tacer delfatto che la qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra le parti (conla individuazione della relativa disciplina applicabile) è, come noto, riservataal giudice.Invero, non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., laNumero registro generale 24002/2020Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 7128/2026Data pubblicazione 25/03/2026prospettazione, in appello, di una diversa qualificazione giuridica delcontratto oggetto di causa, ove basata sui medesimi fatti (Cass., Sez. 1,Ordinanza n. 15470 del 03/06/2024).Nella specie, sono rimasti inalterati il fatto costitutivo (rappresentatodall’assistenza prestata alla [OSCURATO:SOCIETA]. nella instaurazione di duepratiche di finanziamento, e non già dalla qualifica di commercialistainizialmente spesa) ed il petitum, sia diretto (la condanna al pagamento delcompenso ancora dovuto) che indiretto, inteso come bene della vitaperseguito.1.2.

Residua da scrutinare se, per lo svolgimento dell’attività realizzata dalPisciella, fosse necessaria l’iscrizione in un apposito albo, in particolarequello dei commercialisti.Il d.P.R. n. 1067/1953 disciplina l’ordinamento della professione di dottorecommercialista, non l’attività di intermediazione finanziaria.

L’art. 1definisce le competenze dei commercialisti (consulenze, perizie, revisionecontabile, ecc.), ma non prevede alcun albo per chi segue pratiche difinanziamento presso banche.

Quindi questo decreto non si applica allamediazione creditizia.L’attività di mediazione creditizia (cioè mettere in contatto banche e clientiper ottenere finanziamenti) è regolata dal d.lgs. n. 141/2010 e dal TestoUnico Bancario (artt. 128-sexies e 128-septies).Chi svolge questa attività deve essere, semmai, iscritto nell’Elenco deiMediatori Creditizi tenuto dall’OAM ([OSCURATO:PERSONA] e Mediatori).Tuttavia, se un soggetto si limita a seguire pratiche per conto di un clientesenza svolgere attività di mediazione (cioè senza mettere in contatto clientee banca in modo professionale e indipendente), non rientra nella disciplinadei mediatori creditizi, essendo obbligatoria l’iscrizione all’albo OAM solo sesi svolge attività di mediazione creditizia in senso tecnico.Pertanto, il semplice presentare una domanda per ottenere unfinanziamento non costituisce di per sé attività di intermediazionefinanziaria.

L'attività di intermediazione finanziaria implica un'attività piùcomplessa e qualificata, come la promozione, l'assunzione o la concessioneNumero registro generale 24002/2020Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 7128/2026Data pubblicazione 25/03/2026di finanziamenti in maniera professionale e continuativa, da parte disoggetti autorizzati iscritti in appositi albi o elenchi.La presentazione di una domanda di finanziamento può essere parte di unprocedimento più ampio gestito da intermediari finanziari autorizzati, ma ilsingolo atto formale di presentare una domanda non configuraautomaticamente un'attività riservata.

Solo se la presentazione delladomanda è effettuata nell'ambito di un'attività organizzata e professionalefinalizzata alla concessione o mediazione di finanziamenti, allora rientranell'attività regolamentata di intermediazione finanziaria.In definitiva, la domanda di finanziamento in sé è un semplice attoamministrativo, mentre l'attività di intermediazione finanziaria riguarda lagestione e la conduzione continuativa di operazioni di finanziamento, cherichiedono autorizzazioni specifiche e l'iscrizione agli albi regolamentati.Né è stato sostenuto che il Pisciella svolgesse l’attività per la quale harivendicato il compenso con continuità ed organizzazione, sia purerudimentale (per la distinzione tra un mandato una c.d. mediazione atipicaunilaterale - riguardante una soltanto delle parti interessate - o a unamediazione creditizia, si segnala Cass., Sez. 2, Sentenza n. 482 del10/01/2019).Al di fuori delle attività che sono riservate in via esclusiva a una determinatacategoria professionale, essendo l'esercizio della professione subordinatoper legge all'iscrizione in apposito albo o ad abilitazione, vige il principiogenerale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, aseconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione, salvigli oneri amministrativi o tributari (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14085 del11/06/2010; conf.

Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 13342 del 28/05/2018).Ne deriva che, al di là del richiamo inconferente operato all’art. 437 c.p.c.,la tardività con la quale l’odierno ricorrente si è iscritto nel registro deiRevisori Contabili è irrilevante, al pari della mancata sua iscrizione nell’albodei commercialisti e della tardività con la quale ha attestato la sua iscrizioneal ruolo dei periti ed esperti (cfr., in senso contrario, pag. 4 della sentenzaqui impugnata).Numero registro generale 24002/2020Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 7128/2026Data pubblicazione 25/03/20262.

Gli ulteriori motivi, dal secondo al settimo, restano assorbiti inconseguenza dell’accoglimento del primo.9.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento delprimo motivo, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinviodella causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello diL’Aquila, in diversa composizione, la quale esaminerà, tra l’altro, inapplicazione dell’art. 1709 c.c., la fondatezza nel merito del diritto alcompenso in concreto fatto valere dal professionista.Numero registro generale 24002/2020Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 7128/2026Data pubblicazione 25/03/2026L A C O R T E D I C A S S A Z I O N EII SEZIONE CIVILECompenso per instaurazioneComposta da pratiche finanziamentobancario – Necessità qualificacommercialista – Iscrizioneall’alboTiziana Maccarrone - Consigliere - R.G.N. 24002/2020Rossana Giannaccari - Consigliere - Cron.[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - UC – [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].-ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 24002/2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eAntonino Macera, come da procura in calce al ricorso;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata edifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso;- controricorrente –- avverso la sentenza n. 2077/2019 emessa dalla Corte d’appello di L’Aquilain data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];1.

A seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 15787 del 10.7.2014, con laquale, nel decidere sul regolamento necessario di competenza proposto da[OSCURATO:PERSONA], veniva individuato, come giudice competente, ilTribunale di Pescara, riassunta la causa dinanzi a quest’ultimo, quell’UfficioNumero registro generale 24002/2020Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 7128/2026Data pubblicazione 25/03/2026rigettava la domanda di pagamento per l’attività professionale espletataproposta dal Pisciella nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., per mancanzadell’iscrizione all’albo dei commercialisti.2.

Sull’impugnazione del Pisciella, la Corte d’appello di L’Aquila rigettava ilgravame, affermando che l’unico documento tempestivamente depositatodall’appellante per attestare la sua iscrizione in albi abilitanti era quellorelativo alla iscrizione nel Registro dei [OSCURATO:PERSONA], la quale tuttaviaera successiva alla conclusione dell’asserito incarico; che difettava, invece,l’iscrizione all’albo dei commercialisti, laddove la documentazioneprodotta; che, avendo l’appellante inizialmente speso la qualità dicommercialista, era nuova, e quindi inammissibile in appello, la domandavolta ad ottenere il compenso in applicazione del principio di libertà di lavoroautonomo o di libertà di impresa e di servizi per non essere le prestazionirese ‘riservate’.3.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione PisciellaDomenico sulla base di sette motivi.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 345 e437 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per avere laCorte territoriale ritenuto che l’aver con l’atto di appello affermato chel’attività di instaurazione e conduzione di due pratiche di finanziamentobancario non rientrava tra quelle per le quali, ai sensi dell’art. 1 del d.P.R.n. 1067/1953, è richiesta una previa iscrizione all’albo, dopo aver in primogrado chiesto il pagamento del compenso sulla base di un’attività prestatain qualità di commercialista, integrasse gli estremi di una mutatio libelli,come tale inammissibile.1.1.

Il motivo è fondato.Si ha mutatio libelli quando la parte immuti l'oggetto della pretesa ovveroquando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridiciposti a fondamento dell'azione, un tema di indagine e di decisioneNumero registro generale 24002/2020Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 7128/2026Data pubblicazione 25/03/2026completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelliprospettati nell'atto introduttivo e tale da disorientare la difesa dellacontroparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio (Cass.,Sez. 2, Sentenza n. 1585 del 28/01/2015; conf.

Cass., Sez. 2, Ordinanzan. 20716 del 13/08/2018).Di recente, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

U, Sentenza n.19750 del 16/07/2025) hanno chiarito che, a norma dell'art. 345 c.p.c., siha domanda nuova, inammissibile in appello, quando la modifica delladomanda originale si risolva in una pretesa sostanzialmente e formalmentediversa da quella fatta valere in primo grado, mentre si è in presenza di unamera e consentita emendatio libelli allorché la modifica della domandavenga ad incidere sul petitum solo nel senso di adeguarlo in una direzionepiù idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggettodell'originaria domanda.Questa statuizione si pone in linea con Cass., Sez.

U, Sentenza n. 12310del 15/06/2015, a mente della quale la modificazione della domandaammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi glielementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che ladomanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanzialededotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissionedelle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento deitempi processuali.In quest’ottica, l’avere, con l’atto d’appello, dopo aver speso in primo gradola qualità di commercialista, precisato che l’attività svolta in concreto (diassistenza nella instaurazione/conduzione di due pratiche di finanziamentoa fondo perduto ed a tasso agevolato) non rientrava in quella di consulenzatecnica prevista dall’art. 1 del d.P.R. n. 1067/1953 non integra,all’evidenza, una domanda nuova vietata dall’art. 345 c.p.c., a tacer delfatto che la qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra le parti (conla individuazione della relativa disciplina applicabile) è, come noto, riservataal giudice.Invero, non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., laNumero registro generale 24002/2020Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 7128/2026Data pubblicazione 25/03/2026prospettazione, in appello, di una diversa qualificazione giuridica delcontratto oggetto di causa, ove basata sui medesimi fatti (Cass., Sez. 1,Ordinanza n. 15470 del 03/06/2024).Nella specie, sono rimasti inalterati il fatto costitutivo (rappresentatodall’assistenza prestata alla [OSCURATO:SOCIETA]. nella instaurazione di duepratiche di finanziamento, e non già dalla qualifica di commercialistainizialmente spesa) ed il petitum, sia diretto (la condanna al pagamento delcompenso ancora dovuto) che indiretto, inteso come bene della vitaperseguito.1.2.

Residua da scrutinare se, per lo svolgimento dell’attività realizzata dalPisciella, fosse necessaria l’iscrizione in un apposito albo, in particolarequello dei commercialisti.Il d.P.R. n. 1067/1953 disciplina l’ordinamento della professione di dottorecommercialista, non l’attività di intermediazione finanziaria.

L’art. 1definisce le competenze dei commercialisti (consulenze, perizie, revisionecontabile, ecc.), ma non prevede alcun albo per chi segue pratiche difinanziamento presso banche.

Quindi questo decreto non si applica allamediazione creditizia.L’attività di mediazione creditizia (cioè mettere in contatto banche e clientiper ottenere finanziamenti) è regolata dal d.lgs. n. 141/2010 e dal TestoUnico Bancario (artt. 128-sexies e 128-septies).Chi svolge questa attività deve essere, semmai, iscritto nell’Elenco deiMediatori Creditizi tenuto dall’OAM ([OSCURATO:PERSONA] e Mediatori).Tuttavia, se un soggetto si limita a seguire pratiche per conto di un clientesenza svolgere attività di mediazione (cioè senza mettere in contatto clientee banca in modo professionale e indipendente), non rientra nella disciplinadei mediatori creditizi, essendo obbligatoria l’iscrizione all’albo OAM solo sesi svolge attività di mediazione creditizia in senso tecnico.Pertanto, il semplice presentare una domanda per ottenere unfinanziamento non costituisce di per sé attività di intermediazionefinanziaria.

L'attività di intermediazione finanziaria implica un'attività piùcomplessa e qualificata, come la promozione, l'assunzione o la concessioneNumero registro generale 24002/2020Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 7128/2026Data pubblicazione 25/03/2026di finanziamenti in maniera professionale e continuativa, da parte disoggetti autorizzati iscritti in appositi albi o elenchi.La presentazione di una domanda di finanziamento può essere parte di unprocedimento più ampio gestito da intermediari finanziari autorizzati, ma ilsingolo atto formale di presentare una domanda non configuraautomaticamente un'attività riservata.

Solo se la presentazione delladomanda è effettuata nell'ambito di un'attività organizzata e professionalefinalizzata alla concessione o mediazione di finanziamenti, allora rientranell'attività regolamentata di intermediazione finanziaria.In definitiva, la domanda di finanziamento in sé è un semplice attoamministrativo, mentre l'attività di intermediazione finanziaria riguarda lagestione e la conduzione continuativa di operazioni di finanziamento, cherichiedono autorizzazioni specifiche e l'iscrizione agli albi regolamentati.Né è stato sostenuto che il Pisciella svolgesse l’attività per la quale harivendicato il compenso con continuità ed organizzazione, sia purerudimentale (per la distinzione tra un mandato una c.d. mediazione atipicaunilaterale - riguardante una soltanto delle parti interessate - o a unamediazione creditizia, si segnala Cass., Sez. 2, Sentenza n. 482 del10/01/2019).Al di fuori delle attività che sono riservate in via esclusiva a una determinatacategoria professionale, essendo l'esercizio della professione subordinatoper legge all'iscrizione in apposito albo o ad abilitazione, vige il principiogenerale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, aseconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione, salvigli oneri amministrativi o tributari (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14085 del11/06/2010; conf.

Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 13342 del 28/05/2018).Ne deriva che, al di là del richiamo inconferente operato all’art. 437 c.p.c.,la tardività con la quale l’odierno ricorrente si è iscritto nel registro deiRevisori Contabili è irrilevante, al pari della mancata sua iscrizione nell’albodei commercialisti e della tardività con la quale ha attestato la sua iscrizioneal ruolo dei periti ed esperti (cfr., in senso contrario, pag. 4 della sentenzaqui impugnata).Numero registro generale 24002/2020Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 7128/2026Data pubblicazione 25/03/20262.

Gli ulteriori motivi, dal secondo al settimo, restano assorbiti inconseguenza dell’accoglimento del primo.9.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento delprimo motivo, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinviodella causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello diL’Aquila, in diversa composizione, la quale esaminerà, tra l’altro, inapplicazione dell’art. 1709 c.c., la fondatezza nel merito del diritto alcompenso in concreto fatto valere dal professionista.

P.Q.Maccoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presentegiudizio, alla Corte d’appello di L’Aquila in differente composizionepersonale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 10.3.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] CirilloP.Q.Maccoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presentegiudizio, alla Corte d’appello di L’Aquila in differente composizionepersonale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 10.3.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso n. 24002/2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eAntonino Macera, come da procura in calce al ricorso;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata edifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso;- controricorrente –- avverso la sentenza n. 2077/2019 emessa dalla Corte d’appello di L’Aquilain data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];1. A seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 15787 del 10.7.2014, con laquale, nel decidere sul regolamento necessario di competenza proposto da[OSCURATO:PERSONA], veniva individuato, come giudice competente, ilTribunale di Pescara, riassunta la causa dinanzi a quest’ultimo, quell’UfficioNumero registro generale 24002/2020Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 7128/2026Data pubblicazione 25/03/2026rigettava la domanda di pagamento per l’attività professionale espletataproposta dal Pisciella nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., per mancanzadell’iscrizione all’albo dei commercialisti.2. Sull’impugnazione del Pisciella, la Corte d’appello di L’Aquila rigettava ilgravame, affermando che l’unico documento tempestivamente depositatodall’appellante per attestare la sua iscrizione in albi abilitanti era quellorelativo alla iscrizione nel Registro dei [OSCURATO:PERSONA], la quale tuttaviaera successiva alla conclusione dell’asserito incarico; che difettava, invece,l’iscrizione all’albo dei commercialisti, laddove la documentazioneprodotta; che, avendo l’appellante inizialmente speso la qualità dicommercialista, era nuova, e quindi inammissibile in appello, la domandavolta ad ottenere il compenso in applicazione del principio di libertà di lavoroautonomo o di libertà di impresa e di servizi per non essere le prestazionirese ‘riservate’.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione PisciellaDomenico sulla base di sette motivi.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 345 e437 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per avere laCorte territoriale ritenuto che l’aver con l’atto di appello affermato chel’attività di instaurazione e conduzione di due pratiche di finanziamentobancario non rientrava tra quelle per le quali, ai sensi dell’art. 1 del d.P.R.n. 1067/1953, è richiesta una previa iscrizione all’albo, dopo aver in primogrado chiesto il pagamento del compenso sulla base di un’attività prestatain qualità di commercialista, integrasse gli estremi di una mutatio libelli,come tale inammissibile.1.1. Il motivo è fondato.Si ha mutatio libelli quando la parte immuti l'oggetto della pretesa ovveroquando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridiciposti a fondamento dell'azione, un tema di indagine e di decisioneNumero registro generale 24002/2020Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 7128/2026Data pubblicazione 25/03/2026completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelliprospettati nell'atto introduttivo e tale da disorientare la difesa dellacontroparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio (Cass.,Sez. 2, Sentenza n. 1585 del 28/01/2015; conf. Cass., Sez. 2, Ordinanzan. 20716 del 13/08/2018).Di recente, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n.19750 del 16/07/2025) hanno chiarito che, a norma dell'art. 345 c.p.c., siha domanda nuova, inammissibile in appello, quando la modifica delladomanda originale si risolva in una pretesa sostanzialmente e formalmentediversa da quella fatta valere in primo grado, mentre si è in presenza di unamera e consentita emendatio libelli allorché la modifica della domandavenga ad incidere sul petitum solo nel senso di adeguarlo in una direzionepiù idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggettodell'originaria domanda.Questa statuizione si pone in linea con Cass., Sez. U, Sentenza n. 12310del 15/06/2015, a mente della quale la modificazione della domandaammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi glielementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che ladomanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanzialededotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissionedelle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento deitempi processuali.In quest’ottica, l’avere, con l’atto d’appello, dopo aver speso in primo gradola qualità di commercialista, precisato che l’attività svolta in concreto (diassistenza nella instaurazione/conduzione di due pratiche di finanziamentoa fondo perduto ed a tasso agevolato) non rientrava in quella di consulenzatecnica prevista dall’art. 1 del d.P.R. n. 1067/1953 non integra,all’evidenza, una domanda nuova vietata dall’art. 345 c.p.c., a tacer delfatto che la qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra le parti (conla individuazione della relativa disciplina applicabile) è, come noto, riservataal giudice.Invero, non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., laNumero registro generale 24002/2020Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 7128/2026Data pubblicazione 25/03/2026prospettazione, in appello, di una diversa qualificazione giuridica delcontratto oggetto di causa, ove basata sui medesimi fatti (Cass., Sez. 1,Ordinanza n. 15470 del 03/06/2024).Nella specie, sono rimasti inalterati il fatto costitutivo (rappresentatodall’assistenza prestata alla [OSCURATO:SOCIETA]. nella instaurazione di duepratiche di finanziamento, e non già dalla qualifica di commercialistainizialmente spesa) ed il petitum, sia diretto (la condanna al pagamento delcompenso ancora dovuto) che indiretto, inteso come bene della vitaperseguito.1.2. Residua da scrutinare se, per lo svolgimento dell’attività realizzata dalPisciella, fosse necessaria l’iscrizione in un apposito albo, in particolarequello dei commercialisti.Il d.P.R. n. 1067/1953 disciplina l’ordinamento della professione di dottorecommercialista, non l’attività di intermediazione finanziaria. L’art. 1definisce le competenze dei commercialisti (consulenze, perizie, revisionecontabile, ecc.), ma non prevede alcun albo per chi segue pratiche difinanziamento presso banche. Quindi questo decreto non si applica allamediazione creditizia.L’attività di mediazione creditizia (cioè mettere in contatto banche e clientiper ottenere finanziamenti) è regolata dal d.lgs. n. 141/2010 e dal TestoUnico Bancario (artt. 128-sexies e 128-septies).Chi svolge questa attività deve essere, semmai, iscritto nell’Elenco deiMediatori Creditizi tenuto dall’OAM ([OSCURATO:PERSONA] e Mediatori).Tuttavia, se un soggetto si limita a seguire pratiche per conto di un clientesenza svolgere attività di mediazione (cioè senza mettere in contatto clientee banca in modo professionale e indipendente), non rientra nella disciplinadei mediatori creditizi, essendo obbligatoria l’iscrizione all’albo OAM solo sesi svolge attività di mediazione creditizia in senso tecnico.Pertanto, il semplice presentare una domanda per ottenere unfinanziamento non costituisce di per sé attività di intermediazionefinanziaria. L'attività di intermediazione finanziaria implica un'attività piùcomplessa e qualificata, come la promozione, l'assunzione o la concessioneNumero registro generale 24002/2020Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 7128/2026Data pubblicazione 25/03/2026di finanziamenti in maniera professionale e continuativa, da parte disoggetti autorizzati iscritti in appositi albi o elenchi.La presentazione di una domanda di finanziamento può essere parte di unprocedimento più ampio gestito da intermediari finanziari autorizzati, ma ilsingolo atto formale di presentare una domanda non configuraautomaticamente un'attività riservata. Solo se la presentazione delladomanda è effettuata nell'ambito di un'attività organizzata e professionalefinalizzata alla concessione o mediazione di finanziamenti, allora rientranell'attività regolamentata di intermediazione finanziaria.In definitiva, la domanda di finanziamento in sé è un semplice attoamministrativo, mentre l'attività di intermediazione finanziaria riguarda lagestione e la conduzione continuativa di operazioni di finanziamento, cherichiedono autorizzazioni specifiche e l'iscrizione agli albi regolamentati.Né è stato sostenuto che il Pisciella svolgesse l’attività per la quale harivendicato il compenso con continuità ed organizzazione, sia purerudimentale (per la distinzione tra un mandato una c.d. mediazione atipicaunilaterale - riguardante una soltanto delle parti interessate - o a unamediazione creditizia, si segnala Cass., Sez. 2, Sentenza n. 482 del10/01/2019).Al di fuori delle attività che sono riservate in via esclusiva a una determinatacategoria professionale, essendo l'esercizio della professione subordinatoper legge all'iscrizione in apposito albo o ad abilitazione, vige il principiogenerale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, aseconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione, salvigli oneri amministrativi o tributari (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14085 del11/06/2010; conf. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 13342 del 28/05/2018).Ne deriva che, al di là del richiamo inconferente operato all’art. 437 c.p.c.,la tardività con la quale l’odierno ricorrente si è iscritto nel registro deiRevisori Contabili è irrilevante, al pari della mancata sua iscrizione nell’albodei commercialisti e della tardività con la quale ha attestato la sua iscrizioneal ruolo dei periti ed esperti (cfr., in senso contrario, pag. 4 della sentenzaqui impugnata).Numero registro generale 24002/2020Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 7128/2026Data pubblicazione 25/03/20262. Gli ulteriori motivi, dal secondo al settimo, restano assorbiti inconseguenza dell’accoglimento del primo.9. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento delprimo motivo, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinviodella causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello diL’Aquila, in diversa composizione, la quale esaminerà, tra l’altro, inapplicazione dell’art. 1709 c.c., la fondatezza nel merito del diritto alcompenso in concreto fatto valere dal professionista.Numero registro generale 24002/2020Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 7128/2026Data pubblicazione 25/03/2026L A  C O R T E  D I  C A S S A Z I O N EII SEZIONE CIVILECompenso per instaurazioneComposta da pratiche finanziamentobancario – Necessità qualificacommercialista – Iscrizioneall’alboTiziana Maccarrone - Consigliere - R.G.N. 24002/2020Rossana Giannaccari - Consigliere - Cron.[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - UC – [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].-ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 24002/2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eAntonino Macera, come da procura in calce al ricorso;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata edifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso;- controricorrente –- avverso la sentenza n. 2077/2019 emessa dalla Corte d’appello di L’Aquilain data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];1. A seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 15787 del 10.7.2014, con laquale, nel decidere sul regolamento necessario di competenza proposto da[OSCURATO:PERSONA], veniva individuato, come giudice competente, ilTribunale di Pescara, riassunta la causa dinanzi a quest’ultimo, quell’UfficioNumero registro generale 24002/2020Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 7128/2026Data pubblicazione 25/03/2026rigettava la domanda di pagamento per l’attività professionale espletataproposta dal Pisciella nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., per mancanzadell’iscrizione all’albo dei commercialisti.2. Sull’impugnazione del Pisciella, la Corte d’appello di L’Aquila rigettava ilgravame, affermando che l’unico documento tempestivamente depositatodall’appellante per attestare la sua iscrizione in albi abilitanti era quellorelativo alla iscrizione nel Registro dei [OSCURATO:PERSONA], la quale tuttaviaera successiva alla conclusione dell’asserito incarico; che difettava, invece,l’iscrizione all’albo dei commercialisti, laddove la documentazioneprodotta; che, avendo l’appellante inizialmente speso la qualità dicommercialista, era nuova, e quindi inammissibile in appello, la domandavolta ad ottenere il compenso in applicazione del principio di libertà di lavoroautonomo o di libertà di impresa e di servizi per non essere le prestazionirese ‘riservate’.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione PisciellaDomenico sulla base di sette motivi.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 345 e437 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per avere laCorte territoriale ritenuto che l’aver con l’atto di appello affermato chel’attività di instaurazione e conduzione di due pratiche di finanziamentobancario non rientrava tra quelle per le quali, ai sensi dell’art. 1 del d.P.R.n. 1067/1953, è richiesta una previa iscrizione all’albo, dopo aver in primogrado chiesto il pagamento del compenso sulla base di un’attività prestatain qualità di commercialista, integrasse gli estremi di una mutatio libelli,come tale inammissibile.1.1. Il motivo è fondato.Si ha mutatio libelli quando la parte immuti l'oggetto della pretesa ovveroquando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridiciposti a fondamento dell'azione, un tema di indagine e di decisioneNumero registro generale 24002/2020Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 7128/2026Data pubblicazione 25/03/2026completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelliprospettati nell'atto introduttivo e tale da disorientare la difesa dellacontroparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio (Cass.,Sez. 2, Sentenza n. 1585 del 28/01/2015; conf. Cass., Sez. 2, Ordinanzan. 20716 del 13/08/2018).Di recente, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n.19750 del 16/07/2025) hanno chiarito che, a norma dell'art. 345 c.p.c., siha domanda nuova, inammissibile in appello, quando la modifica delladomanda originale si risolva in una pretesa sostanzialmente e formalmentediversa da quella fatta valere in primo grado, mentre si è in presenza di unamera e consentita emendatio libelli allorché la modifica della domandavenga ad incidere sul petitum solo nel senso di adeguarlo in una direzionepiù idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggettodell'originaria domanda.Questa statuizione si pone in linea con Cass., Sez. U, Sentenza n. 12310del 15/06/2015, a mente della quale la modificazione della domandaammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi glielementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che ladomanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanzialededotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissionedelle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento deitempi processuali.In quest’ottica, l’avere, con l’atto d’appello, dopo aver speso in primo gradola qualità di commercialista, precisato che l’attività svolta in concreto (diassistenza nella instaurazione/conduzione di due pratiche di finanziamentoa fondo perduto ed a tasso agevolato) non rientrava in quella di consulenzatecnica prevista dall’art. 1 del d.P.R. n. 1067/1953 non integra,all’evidenza, una domanda nuova vietata dall’art. 345 c.p.c., a tacer delfatto che la qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra le parti (conla individuazione della relativa disciplina applicabile) è, come noto, riservataal giudice.Invero, non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., laNumero registro generale 24002/2020Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 7128/2026Data pubblicazione 25/03/2026prospettazione, in appello, di una diversa qualificazione giuridica delcontratto oggetto di causa, ove basata sui medesimi fatti (Cass., Sez. 1,Ordinanza n. 15470 del 03/06/2024).Nella specie, sono rimasti inalterati il fatto costitutivo (rappresentatodall’assistenza prestata alla [OSCURATO:SOCIETA]. nella instaurazione di duepratiche di finanziamento, e non già dalla qualifica di commercialistainizialmente spesa) ed il petitum, sia diretto (la condanna al pagamento delcompenso ancora dovuto) che indiretto, inteso come bene della vitaperseguito.1.2. Residua da scrutinare se, per lo svolgimento dell’attività realizzata dalPisciella, fosse necessaria l’iscrizione in un apposito albo, in particolarequello dei commercialisti.Il d.P.R. n. 1067/1953 disciplina l’ordinamento della professione di dottorecommercialista, non l’attività di intermediazione finanziaria. L’art. 1definisce le competenze dei commercialisti (consulenze, perizie, revisionecontabile, ecc.), ma non prevede alcun albo per chi segue pratiche difinanziamento presso banche. Quindi questo decreto non si applica allamediazione creditizia.L’attività di mediazione creditizia (cioè mettere in contatto banche e clientiper ottenere finanziamenti) è regolata dal d.lgs. n. 141/2010 e dal TestoUnico Bancario (artt. 128-sexies e 128-septies).Chi svolge questa attività deve essere, semmai, iscritto nell’Elenco deiMediatori Creditizi tenuto dall’OAM ([OSCURATO:PERSONA] e Mediatori).Tuttavia, se un soggetto si limita a seguire pratiche per conto di un clientesenza svolgere attività di mediazione (cioè senza mettere in contatto clientee banca in modo professionale e indipendente), non rientra nella disciplinadei mediatori creditizi, essendo obbligatoria l’iscrizione all’albo OAM solo sesi svolge attività di mediazione creditizia in senso tecnico.Pertanto, il semplice presentare una domanda per ottenere unfinanziamento non costituisce di per sé attività di intermediazionefinanziaria. L'attività di intermediazione finanziaria implica un'attività piùcomplessa e qualificata, come la promozione, l'assunzione o la concessioneNumero registro generale 24002/2020Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 7128/2026Data pubblicazione 25/03/2026di finanziamenti in maniera professionale e continuativa, da parte disoggetti autorizzati iscritti in appositi albi o elenchi.La presentazione di una domanda di finanziamento può essere parte di unprocedimento più ampio gestito da intermediari finanziari autorizzati, ma ilsingolo atto formale di presentare una domanda non configuraautomaticamente un'attività riservata. Solo se la presentazione delladomanda è effettuata nell'ambito di un'attività organizzata e professionalefinalizzata alla concessione o mediazione di finanziamenti, allora rientranell'attività regolamentata di intermediazione finanziaria.In definitiva, la domanda di finanziamento in sé è un semplice attoamministrativo, mentre l'attività di intermediazione finanziaria riguarda lagestione e la conduzione continuativa di operazioni di finanziamento, cherichiedono autorizzazioni specifiche e l'iscrizione agli albi regolamentati.Né è stato sostenuto che il Pisciella svolgesse l’attività per la quale harivendicato il compenso con continuità ed organizzazione, sia purerudimentale (per la distinzione tra un mandato una c.d. mediazione atipicaunilaterale - riguardante una soltanto delle parti interessate - o a unamediazione creditizia, si segnala Cass., Sez. 2, Sentenza n. 482 del10/01/2019).Al di fuori delle attività che sono riservate in via esclusiva a una determinatacategoria professionale, essendo l'esercizio della professione subordinatoper legge all'iscrizione in apposito albo o ad abilitazione, vige il principiogenerale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, aseconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione, salvigli oneri amministrativi o tributari (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14085 del11/06/2010; conf. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 13342 del 28/05/2018).Ne deriva che, al di là del richiamo inconferente operato all’art. 437 c.p.c.,la tardività con la quale l’odierno ricorrente si è iscritto nel registro deiRevisori Contabili è irrilevante, al pari della mancata sua iscrizione nell’albodei commercialisti e della tardività con la quale ha attestato la sua iscrizioneal ruolo dei periti ed esperti (cfr., in senso contrario, pag. 4 della sentenzaqui impugnata).Numero registro generale 24002/2020Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 7128/2026Data pubblicazione 25/03/20262. Gli ulteriori motivi, dal secondo al settimo, restano assorbiti inconseguenza dell’accoglimento del primo.9. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento delprimo motivo, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinviodella causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello diL’Aquila, in diversa composizione, la quale esaminerà, tra l’altro, inapplicazione dell’art. 1709 c.c., la fondatezza nel merito del diritto alcompenso in concreto fatto valere dal professionista. P.Q.Maccoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presentegiudizio, alla Corte d’appello di L’Aquila in differente composizionepersonale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 10.3.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] CirilloP.Q.Maccoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presentegiudizio, alla Corte d’appello di L’Aquila in differente composizionepersonale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 10.3.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07128/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris