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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48211/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che le censure poste a base dell'impugnazione da [OSCURATO:PERSONA] non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto, nonostante la formale denuncia di violazione di legge e vizi motivazionali, sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e comunque risultano manifestamente infondati o generici. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, con rilievo decisivo, non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti ma anche il diverso contesto spaziale nonché l'eterogeneità dei beni giuridici offesi dalle violazioni.

Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] continua a non confrontarsi con l'elemento fatturale costituito dall'inizio della relazione tra la sua ex compagna e la persona offesa dei reati commessi con la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, [OSCURATO:PERSONA] in epoca successiva alla consumazione dei reati oggetto delle prime due sentenze, con la conseguente materiale impossibilità di individuare una ideazione e programmazione comune di tutte le violazioni.

Infatti, la determinazione a commettere i reati ai danni di Misiti era strettamente legata a tale evento che, tuttavia, era ancora imprevedibile allorquando era insorta la deliberazione criminosa relativa ai reati giudicati con le prime due sentenze.

L'elemento cronologico è stato correttamente apprezzato dall'ordinanza impugnata alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, rappresenta un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute.

E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.

Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna,1 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che le censure poste a base dell'impugnazione da [OSCURATO:PERSONA] non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto, nonostante la formale denuncia di violazione di legge e vizi motivazionali, sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e comunque risultano manifestamente infondati o generici. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, con rilievo decisivo, non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti ma anche il diverso contesto spaziale nonché l'eterogeneità dei beni giuridici offesi dalle violazioni. Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] continua a non confrontarsi con l'elemento fatturale costituito dall'inizio della relazione tra la sua ex compagna e la persona offesa dei reati commessi con la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, [OSCURATO:PERSONA] in epoca successiva alla consumazione dei reati oggetto delle prime due sentenze, con la conseguente materiale impossibilità di individuare una ideazione e programmazione comune di tutte le violazioni. Infatti, la determinazione a commettere i reati ai danni di Misiti era strettamente legata a tale evento che, tuttavia, era ancora imprevedibile allorquando era insorta la deliberazione criminosa relativa ai reati giudicati con le prime due sentenze. L'elemento cronologico è stato correttamente apprezzato dall'ordinanza impugnata alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, rappresenta un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza. Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna,1 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i
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