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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06838/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 31443-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1131/22/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di LECCE, depositata il 05/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 31443 sez.

MT - ud. 09-02-2022 -2- Premesso che:

1. l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Puglia, in causa su avvisi di accertamento per Ires e Irap e per Irpef dell'anno 2008, notificati alla [OSCURATO:SOCIETA] al socio [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato inammissibile l'appello dell'ufficio contro la decisione di primo grado per essere "l'atto di appello depositato dall'ufficio in segreteria, di fatto privo della attestazione di conformità tra quanto depositato e l'originale" ai sensi dell'art. 53 e22 del d.lgs.546/92.

La CTR ha poi preso in esame il merito della controversia e confermato la decisione di annullamento degli avvisi;

2. i contribuenti non si sono costituiti; considerato che:

1. il primo motivo di ricorso, con cui l'Agenzia denuncia la violazione degli arttt.22 e 53 del d.lgs.546/92, è fondato.

Va premesso che l'art. 22 («Costituzione in giudizio del ricorrente») del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (richiamato, per il giudizio di appello, dall'art. 53), dispone, al comma 3, che «in caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente.

Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente» secondo il quale «l'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente».

E' stato più volte affermato da questa Corte che l'art. 22, comma 3, cit. va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità del ricorso o dell'appello non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra il documento depositato ed il documento notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertata d'ufficio dal Giudice in caso di tale mancanza (cfr., Cass. nn. 11760/2014, 6780/2009, 4615/2008, 21676/2006, 17180/2004); Da questo orientamento non si discosta l'ordinanza della Sez. 6-5, n. 2887/2020, richiamata e travisata dalla CTR.

Al punto 1.5., di questa ordinanza si legge infatti: "in primo luogo, occorre ribadire che l'art. 22, comma 3, cit. va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità del ricorso o dell'appello non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra il documento depositato ed il documento notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertata d'ufficio dal Giudice in caso di tale mancanza".

La CTR ha errato nel ritenere l'appello dell'ufficio inammissibile sulla sola mancanza della attestazione di conformità e senza accertare se vi fosse o meno difformità tra l'atto depositato e l'atto notificato ai contribuenti; 2, il motivo di ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla CTR della Puglia in diversa composizione per nuovo esame nonché per la liquidazione delle spese senza che vi sia luogo allo scrutinio del secondo motivo di ricorso -inammissibile- in quanto afferente alla parte della pronuncia impugnata da ritenersi tamquam non esset in applicazione del seguente principio: "Qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della potestas iudicandi sul relativo merito, proceda poi comunque all'esame di quest'ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta ad abundantiam, su tale ultimo aspetto (Cass. Sez.U. 30/10/2013, n. 24469; in senso conforme, tra le ultime, Cass. Sez.

U - , Sentenza n. 2155 del 01/02/2021; Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020; Cass. 19/12/2017, n. 30393).

PQM accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame nonché per la liquidazione delle spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022, svol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31443-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1131/22/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di LECCE, depositata il 05/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 31443 sez. MT - ud. 09-02-2022 -2- Premesso che: 1. l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Puglia, in causa su avvisi di accertamento per Ires e Irap e per Irpef dell'anno 2008, notificati alla [OSCURATO:SOCIETA] al socio [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato inammissibile l'appello dell'ufficio contro la decisione di primo grado per essere "l'atto di appello depositato dall'ufficio in segreteria, di fatto privo della attestazione di conformità tra quanto depositato e l'originale" ai sensi dell'art. 53 e22 del d.lgs.546/92. La CTR ha poi preso in esame il merito della controversia e confermato la decisione di annullamento degli avvisi; 2. i contribuenti non si sono costituiti; considerato che: 1. il primo motivo di ricorso, con cui l'Agenzia denuncia la violazione degli arttt.22 e 53 del d.lgs.546/92, è fondato. Va premesso che l'art. 22 («Costituzione in giudizio del ricorrente») del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (richiamato, per il giudizio di appello, dall'art. 53), dispone, al comma 3, che «in caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente» secondo il quale «l'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente». E' stato più volte affermato da questa Corte che l'art. 22, comma 3, cit. va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità del ricorso o dell'appello non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra il documento depositato ed il documento notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertata d'ufficio dal Giudice in caso di tale mancanza (cfr., Cass. nn. 11760/2014, 6780/2009, 4615/2008, 21676/2006, 17180/2004); Da questo orientamento non si discosta l'ordinanza della Sez. 6-5, n. 2887/2020, richiamata e travisata dalla CTR. Al punto 1.5., di questa ordinanza si legge infatti: "in primo luogo, occorre ribadire che l'art. 22, comma 3, cit. va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità del ricorso o dell'appello non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra il documento depositato ed il documento notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertata d'ufficio dal Giudice in caso di tale mancanza". La CTR ha errato nel ritenere l'appello dell'ufficio inammissibile sulla sola mancanza della attestazione di conformità e senza accertare se vi fosse o meno difformità tra l'atto depositato e l'atto notificato ai contribuenti; 2, il motivo di ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla CTR della Puglia in diversa composizione per nuovo esame nonché per la liquidazione delle spese senza che vi sia luogo allo scrutinio del secondo motivo di ricorso -inammissibile- in quanto afferente alla parte della pronuncia impugnata da ritenersi tamquam non esset in applicazione del seguente principio: "Qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della potestas iudicandi sul relativo merito, proceda poi comunque all'esame di quest'ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta ad abundantiam, su tale ultimo aspetto (Cass. Sez.U. 30/10/2013, n. 24469; in senso conforme, tra le ultime, Cass. Sez. U - , Sentenza n. 2155 del 01/02/2021; Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020; Cass. 19/12/2017, n. 30393). PQM accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame nonché per la liquidazione delle spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022, svol
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