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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28242/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

O di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, nella persona della [OSCURATO:PERSONA] generaleLAURA CONDEMI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità delricorso;udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motividi ricorso e chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermatola sentenza del Tribunale di Civitavecchia, emessa l’11 dicembre 2024, cheaveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato diricettazione di un permesso di soggiorno di provenienza illecita in quantoappartenente ad altro soggetto che ne aveva denunciato lo smarrimento e chel’imputato aveva esibito all’atto di imbarcarsi su un aereo.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo,violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte escluso lasussistenza del reato presupposto, dal momento che, all’atto della esibizione deldocumento, non era stata presentata dal titolare di esso alcuna denuncia dismarrimento o di furto del medesimo.Inoltre, non si sarebbe apprezzata la circostanza, idonea ad escluderel’elemento psicologico del reato, che il ricorrente, al momento del controlloaeroportuale, aveva declinato le sue vere generalità, non potendo forniregiustificazioni sul possesso del permesso di soggiorno in quanto noncomprendeva la lingua italiana, circostanza deducibile dal fatto che gli attiprocessuali erano stati tradotti in un idioma conosciuto dall’imputato.Il ricorrente si duole anche della mancata ammissione al rito abbreviato,che avrebbe dovuto determinare una riduzione della pena.Si censura la sentenza impugnata anche in ordine alla mancataapplicazione dell’art. 131-bis cod. pen., in ragione dello stato di incensuratezzadel ricorrente e della occasionalità della condotta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamenteinfondati.1.

Quanto alla prima argomentazione, inerente alla sussistenza del reatopresupposto, deve precisarsi che il ricorrente era in possesso del permesso disoggiorno proveniente dal reato di furto in danno del reale proprietario deldocumento, il quale aveva, peraltro, sporto regolare denuncia nella stessa datadel controllo di polizia subito dall’imputato.La realizzazione del delitto presupposto era, pertanto, avvenuta - perovvie ragioni logiche ricavabili dalla sentenza impugnata - in un momentoantecedente a quello nel quale il ricorrente aveva avuto il possesso del benerubato e lo aveva utilizzato.2.

La seconda argomentazione è manifestamente infondata, in quanto laCorte territoriale, conformemente al primo giudice ed attingendo al merito delgiudizio, non più rivedibile in questa sede, ha precisato che il ricorrente, nelpieno possesso del documento di provenienza illecita da lui anche utilizzato neltentativo di passare indenne i controlli aeroportuali, non aveva fornito alcunagiustificazione in ordine al possesso del documento, né nell’immediatezza delcontrollo aeroportuale né durante tutto l’iter processuale (cfr. fg. 4 dellasentenza di primo grado); quest’ultima circostanza è decisiva al fine di ritenereirrilevante la mancata padronanza da parte del ricorrente della lingua italiana,che, se non gli aveva consentito di fornire adeguate giustificazioni sul possessodel documento all’atto del controllo di polizia, non aveva potuto impedirgli, ancheprocesso di merito, nei quali, nonostante l’incontestata tutela di tutte le garanziedifensive - ivi compresa la traduzione degli atti in lingua inglese – l’imputato erarimasto silente.Tanto basta, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, perdesumere la sussistenza del dolo (tra le tante, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017,Kebe, Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv.268643-01; Sez. 1, n.13599 del 13/03/2012, Pomella, Rv. 252285-01).3.

La terza argomentazione è generica, in quanto, avuto riguardo aquanto ha sottolineato la Corte di appello, il primo giudice aveva motivato ilrigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato con valutazioni con le quali ilricorrente non si è confrontato attraverso l’atto di appello e nemmeno con ilricorso.4.

In ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione dellapunibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la motivazione offerta dalla sentenzaimpugnata è indenne da censure, avendo correttamente valorizzato, perescludere la tenuità dell’offesa, non la sola consistenza cartacea del documentoma la rilevante lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice attraverso lasua conclamata utilizzazione, circostanza idonea a giustificare il giudizio assunto.In punto di diritto, è bene ricordare che, ai fini della configurabilità dellacausa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, previstadall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazionecomplessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tengaconto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità dellacondotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno odel pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01).5.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende, commisurata al suo grado di colpa nell’averdeterminato le cause di inammissibilità.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, nella persona della [OSCURATO:PERSONA] generaleLAURA CONDEMI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità delricorso;udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motividi ricorso e chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermatola sentenza del Tribunale di Civitavecchia, emessa l’11 dicembre 2024, cheaveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato diricettazione di un permesso di soggiorno di provenienza illecita in quantoappartenente ad altro soggetto che ne aveva denunciato lo smarrimento e chel’imputato aveva esibito all’atto di imbarcarsi su un aereo.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo,violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte escluso lasussistenza del reato presupposto, dal momento che, all’atto della esibizione deldocumento, non era stata presentata dal titolare di esso alcuna denuncia dismarrimento o di furto del medesimo.Inoltre, non si sarebbe apprezzata la circostanza, idonea ad escluderel’elemento psicologico del reato, che il ricorrente, al momento del controlloaeroportuale, aveva declinato le sue vere generalità, non potendo forniregiustificazioni sul possesso del permesso di soggiorno in quanto noncomprendeva la lingua italiana, circostanza deducibile dal fatto che gli attiprocessuali erano stati tradotti in un idioma conosciuto dall’imputato.Il ricorrente si duole anche della mancata ammissione al rito abbreviato,che avrebbe dovuto determinare una riduzione della pena.Si censura la sentenza impugnata anche in ordine alla mancataapplicazione dell’art. 131-bis cod. pen., in ragione dello stato di incensuratezzadel ricorrente e della occasionalità della condotta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamenteinfondati.1. Quanto alla prima argomentazione, inerente alla sussistenza del reatopresupposto, deve precisarsi che il ricorrente era in possesso del permesso disoggiorno proveniente dal reato di furto in danno del reale proprietario deldocumento, il quale aveva, peraltro, sporto regolare denuncia nella stessa datadel controllo di polizia subito dall’imputato.La realizzazione del delitto presupposto era, pertanto, avvenuta - perovvie ragioni logiche ricavabili dalla sentenza impugnata - in un momentoantecedente a quello nel quale il ricorrente aveva avuto il possesso del benerubato e lo aveva utilizzato.2. La seconda argomentazione è manifestamente infondata, in quanto laCorte territoriale, conformemente al primo giudice ed attingendo al merito delgiudizio, non più rivedibile in questa sede, ha precisato che il ricorrente, nelpieno possesso del documento di provenienza illecita da lui anche utilizzato neltentativo di passare indenne i controlli aeroportuali, non aveva fornito alcunagiustificazione in ordine al possesso del documento, né nell’immediatezza delcontrollo aeroportuale né durante tutto l’iter processuale (cfr. fg. 4 dellasentenza di primo grado); quest’ultima circostanza è decisiva al fine di ritenereirrilevante la mancata padronanza da parte del ricorrente della lingua italiana,che, se non gli aveva consentito di fornire adeguate giustificazioni sul possessodel documento all’atto del controllo di polizia, non aveva potuto impedirgli, ancheprocesso di merito, nei quali, nonostante l’incontestata tutela di tutte le garanziedifensive - ivi compresa la traduzione degli atti in lingua inglese – l’imputato erarimasto silente.Tanto basta, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, perdesumere la sussistenza del dolo (tra le tante, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017,Kebe, Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv.268643-01; Sez. 1, n.13599 del 13/03/2012, Pomella, Rv. 252285-01).3. La terza argomentazione è generica, in quanto, avuto riguardo aquanto ha sottolineato la Corte di appello, il primo giudice aveva motivato ilrigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato con valutazioni con le quali ilricorrente non si è confrontato attraverso l’atto di appello e nemmeno con ilricorso.4. In ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione dellapunibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la motivazione offerta dalla sentenzaimpugnata è indenne da censure, avendo correttamente valorizzato, perescludere la tenuità dell’offesa, non la sola consistenza cartacea del documentoma la rilevante lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice attraverso lasua conclamata utilizzazione, circostanza idonea a giustificare il giudizio assunto.In punto di diritto, è bene ricordare che, ai fini della configurabilità dellacausa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, previstadall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazionecomplessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tengaconto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità dellacondotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno odel pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01).5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende, commisurata al suo grado di colpa nell’averdeterminato le cause di inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
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