CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 07543/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Brescia in data 22/10/2024 Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sost.Proc.Gen.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’impugnata ordinanza la Corte di Appello di Brescia ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza del Tribunale di Mantova in data 10/9/2021, irrevocabile il 25/1/2022, che l’aveva condannato per il delitto di cui all’art. 633 cod.pen.La Corte territoriale riteneva insussistenti i presupposti per l’invocata rescissione risultando in atti l’avvenuta notifica sia dell’avviso ex art. 415 bis cod.proc.pen. che del decreto di citazione per l’udienza fissata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] , il quale ha dedotto: 2.1 la violazione di legge per avere l’ordinanza impugnata disatteso la richiesta di rescissione pur non essendovi la prova in atti della sicura conoscenza da parte del condannato della pendenza del processo a suo carico. Dopo aver richiamato le pronunzie di legittimità che vincolano la dichiarazione di assenza alla certezza della conoscenza del processo da parte dell’imputato, il difensore sostiene che nella specie detto requisito non fosse sussistente giacchéil decreto di citazione a giudizio, al pari dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, risulta notificato a mezzo servizio postale con mancato recapito per temporanea assenza del destinatario e ritiro del plico da parte di soggetto che ha sottoscritto confirma illeggibile. In siffatto contesto non è dato sapere chi abbia materialmente ritirato l’atto e se questi intrattenesse o meno rapporti effettivi e continuativi con il ricorrente sicchénon è possibile affermare la conoscenza della vocatio in judicium da parte del [OSCURATO:PERSONA]. Segnala,inoltre, il difensore che all’epoca il condannato ha vissuto per lunghi periodi all’estero, in condizioni precarie;aveva reciso i contatti con la famiglia d’origine e il difensore d’ufficio che lo ha assistito nel processo dinanzi al Tribunale di Mantova ha escluso di aver avuto contatti con il prevenuto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte. Questa Corte ha in più occasioni affermato in tema di notificazioni a mezzo del servizio postaleche, al fine di escludere la riconducibilità al destinatario dell'atto della firma apposta per il ritiro del piego,è necessario proporre querela di falso, in quanto istituto elettivamente predisposto a privare l'atto della sua attitudine probatoria, mentre non è sufficiente che l'interessato presenti una denuncia penale di falso(Sez. 2, n. 9544 del 19/02/2020, Bianchi, Rv. 278512 – 01 ; Sez. 2, n. 33870 del 18/06/2019, DeMartino, Rv. 277026 – 01; Sez. 3, n. 7865 del 12/01/2016, Vecchi, Rv. 266279 -01). La giurisprudenza ha ulteriormente chiarito,in fattispecie analoga a quella a giudizio, che , al fine di contestare la riferibilità al destinatario dell'atto della firma apposta per il ritiro del piego presso l'ufficio a seguito del rilascio di avviso di deposito presso l'abitazione, non è sufficiente, in difetto di allegazione della mancata ritualità degli adempimenti dell'addetto al servizio, addurre l'illeggibilità della sottoscrizione, ma è necessario proporre querela di falso (Sez. 6, n. 47164 del 05/11/2013, Kandji, Rv. 257267 -01). 1.1 Alla luce del consolidato principio soprarichiamato appaiono destituite di pregio le censure difensive intese ad accreditare l’invalidità della vocatio in iudicium e della conseguente dichiarazione di assenza in difetto dell’esperimento del giudizio civile di falso, strumento deputato ad accertare se un documento, in quanto falso, non deve costituire fonte di prova legale. 2. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., come da dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Rona, 27 gennaio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]