CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 aprile 1971
Cassazione n. 36159/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 24/04/1971 avverso la sentenza del 07/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MONZA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano, in data 7 gennaio 2020, ha parzialmente riformato - concedendo all'imputato la non menzione della condanna sul certificato penale — la sentenza, nel resto confermata, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato dal Tribunale di Lecco il 9 novembre 2018 in relazione ai reati p. e p. dai commi 6 e 7 dell'art. 189 Cod.Strada, in relazione all'incidente provocato dal camper condotto dal Mazza, il quale, la sera del 21 novembre 2015, urtava il pedone [OSCURATO:PERSONA] con lo specchietto retrovisore esterno, procurandole gravi lesioni giudicate guaribili in giorni 90. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre il Mazza, articolando sei motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di norma processuale e mancata assunzione di prova decisiva in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante audizione dei testi operanti Sverzellati e Modarelli e del carrozziere [OSCURATO:PERSONA]: audizione che il deducente aveva chiesto ex art. 507 cod.proc.pen. già in primo grado, e di cui aveva rinnovato la richiesta alla Corte di merito a seguito del rigetto dell'istanza da parte del giudice di primo grado. Scopo della richiesta, evidenzia il ricorrente, era quello di accertare la possibile induzione in errore del Mazza circa la presenza di persone nel tragitto, nonché circa la possibilità che l'impatto fosse stato attribuito dall'imputato a un cartello stradale presente sulla strada. Il deducente si duole che, sull'istanza di rinnovazione, non vi sia stato contraddittorio, avendo la Corte direttamente provveduto alla deliberazione della sentenza; si duole inoltre che la Corte non abbia ravvisato la decisività dell'integrazione probatoria richiesta, considerando l'emersione di circostanze di tempo e di luogo tali per cui il Mazza ben potrebbe essere stato tratto in errore circa la presenza di persone su quel tratto stradale. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione circa la sussistenza del dolo, tratta da elementi che non erano noti né erano conoscibili da parte dell'imputato al momento del fatto: il Mazza, in ora serale, su una strada di campagna priva di illuminazione e di marciapiede (al posto del quale vi era un fossato profondo un metro) stava conducendo il suo camper appena ritirato dal concessionario quando, dopo essersi accostato al ciglio della strada sul lato destro per evitare un altro veicolo proveniente in direzione opposta che aveva invaso la sua corsia, avvertiva un colpo al quale seguiva la chiusura dello specchietto laterale destro, che si rompeva e mandava in frantumi il finestrino dello stesso lato; dopo essersi fermato e avere constatato i danni, l'odierno ricorrente ripercorreva a ritroso la strada per vedere cosa potesse aver colpito, ma non trovava nessuno e si accorgeva unicamente di un cartello stradale piegato in modo anomalo verso il centro della strada, al quale in quel frangente attribuiva l'urto: di tale convinzione del Mazza ha riferito anche l'agente Peritore, nel corso del dibattimento; e ciò conferma, secondo il ricorrente, la plausibilità dell'errore circa le cause dell'urto, anche perché non vi erano sul veicolo macchie di sangue che potessero suggerire un impatto con persone o animali. Non rileva invece, secondo il ricorrente, il fatto che secondo i rilievi eseguiti successivamente fosse emerso che il camper non avrebbe potuto urtare il cartello stradale, atteso che ciò che contava era unicamente quanto percepito dal Mazza al momento dell'urto e nei momenti successivi. Sotto altro profilo, il deducente lamenta travisamento di prova per omissione, non essendosi considerato che la vittima, finita nel fossato in seguito all'urto la sera dell'incidente, veniva ritrovata solo il mattino seguente (neppure il padre era riuscito a trovarla nell'immediatezza del sinistro); quanto precede conferma che la donna ben poteva non essere stata vista dal Mazza, stante l'oscurità, l'assenza di illuminazione e il fatto che la donna vestiva abiti scuri, tanto che secondo il teste Peritore poteva essere stata confusa con un sacco di immondizia. Anche il fatto che il Mazza portò subito il camper in carrozzeria é stato travisato ed interpretato come prova che egli cercasse di nascondere i segni dell'urto, laddove invece egli intendeva evitare che il mezzo fosse lasciato parcheggiato sulla pubblica via con un finestrino rotto. 2.3. Con il terzo motivo il deducente denuncia vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, pur a fronte di elementi positivi (comportamento processuale, incensuratezza, ridotta intensità del dolo ecc.) che avrebbero dovuto indurre la Corte a conclusioni diverse. 2.4. Con il quarto motivo l'esponente lamenta, sotto la specie del vizio di motivazione, la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen., che é stata denegata sul rilievo che, a fronte dell'intervenuto risarcimento per via assicurativa, sarebbe mancato un quid pluris consistente in una condotta riparativa personale dell'imputato: ma tale dato aggiuntivo é, in realtà, nella specie configurabile, atteso che il Mazza era contraente della polizza assicurativa ed onorava tutti gli obblighi connessi al contratto assicurativo. 2.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione circa la misura della pena e dell'aumento per la continuazione, giudicati troppo gravosi in relazione alla condotta del Mazza e ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen.. 2.6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione circa la sospensione della patente di guida, che nel dispositivo della sentenza di primo grado era stata determinata in un anno, mentre nella sentenza-documento (confermata in appello) risultava fissata in due anni; il motivo di gravame speso sul punto é stato ignorato dai giudice dell'impugnazione, che ha disatteso anche la richiesta di riportare la durata della sanzione accessoria al periodo già sofferto in via cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo é manifestamente infondato. Non risulta che le circostanze su cui avrebbero dovuto riferire gli operanti Sverzellati e Modarelli fossero rimaste estranee alla dialettica dibattimentale, tant'é che correttamente la Corte di merito ha ritenuto mancante il requisito dell'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che avrebbe potuto legittimare la richiesta; quanto al teste Vitali, risulta che lo stesso fosse stato sentito in primo grado, come si ricava dallo stesso ricorso. Dunque non vi sono ragioni per ritenere sussistenti le eccezionali esigenze di integrazione probatoria che consentono di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, la quale, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, é un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (da ultimo Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). 2. Il secondo motivo risulta invece fondato ed assorbente delle ulteriori questioni. Il ricorrente non discute né il verificarsi dell'urto, né il fatto che egli non prestò il soccorso; ma sostiene di non aver visto - anzi, di non aver potuto vedere - la presenza della vittima sulla strada in occasione del sinistro: egli asserisce di essersi accorto dell'impatto dello specchietto retrovisore esterno destro con un qualcosa che sul momento non seppe identificare (ciò che causò sia la rottura dello specchietto, sia quella del finestrino lato passeggero); di non aver visto nulla perché la strada era buia (data l'ora serale e l'assenza di illuminazioni), si trovava in campagna e non vi era neppure un marciapiede; di essersi fermato alla prima piazzola disponibile per verificare i danni; di essere tornato indietro per cercare di capire su che cosa egli potesse avere urtato; di non aver visto nessuno, ma di avere trovato un cartello segnaletico pendente verso la carreggiata, unico elemento a suo dire che potesse aver causato l'impatto. A fronte di tale prospettazione - che peraltro é stata indirettamente accreditata dai testi escussi in Tribunale - la Corte di merito si limita a confutare che l'urto potesse essere stato provocato dal cartello piegato, stante la distanza dal luogo ove in realtà il camper dell'imputato aveva urtato la donna, traendone la conseguenza dell'inverosimiglianza di quanto asserito dal Mazza; ma tale convincimento non tiene conto che l'imputato, secondo la sua prospettazione, non aveva cognizione del punto preciso in cui era avvenuto l'urto ed aveva indicato il cartello come possibile causa dell'impatto solo perché, in quel tratto di strada, non aveva visto altro, tanto meno la vittima: la quale, infatti, venne trovata solo il mattino dopo. Anche l'argomento secondo il quale il Mazza si sarebbe recato subito dal carrozziere per eliminare i segni dell'incidente prova troppo: é chiaro infatti che la rottura del finestrino lato passeggero rendeva urgente la riparazione del veicolo, destinato altrimenti a rimanere parcheggiato sulla pubblica via in quelle condizioni. A ciò si aggiunga che, come riferito dai testimoni, la vittima [OSCURATO:PERSONA] vestiva abiti scuri, tant'é che uno degli operanti ebbe a riferire che la stessa, in quelle condizioni di oscurità, poteva essere scambiata per un sacco della spazzatura. A fronte di tali elementi ricostruttivi della vicenda, va ricordato che, sebbene l'elemento soggettivo del delitto di fuga di cui all'art. 189 comma 6 Cod.Strada possa certamente essere quello del dolo eventuale, nondimeno l'accertamento di esso va compiuto in relazione alle circostanze concretamente rappresentate e percepite dall'agente al momento della condotta, laddove esse siano univocamente indicative del verificarsi di un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone (Sez. 4, Sentenza n. 16982 del 12/03/2013, Borselli, Rv. 255429; Sez. 4, Sentenza n. 14222 del 16/12/2005, dep. 2006, Muoio, Rv. 233954); per di più, stante il fatto che l'imputato é stato riconosciuto colpevole anche del delitto di omissione di soccorso di cui all'art. 189, comma 7, Cod. Strada, va ricordato che esso richiede che sia effettivo il bisogno dell'investito, sicché non é configurabile nel caso di assenza di lesioni, o di morte o allorché altri abbia già provveduto e non risulti più necessario né utile o efficace, l'ulteriore intervento dell'obbligato; tuttavia, tali circostanze non possono essere ritenute ex post, dovendo l'investitore essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima dell'allontanamento (Sez. 4, Sentenza n. 39088 del 03/05/2016, Maracine, Rv. 267601). Ora, nel caso di specie la prospettazione del ricorrente non risulta disattesa da alcun argomento logico offerto dalla sentenza impugnata, mentre é dato ravvisare taluni elementi di conferma di tale prospettazione alla stregua delle testimonianze assunte: ciò sia in ordine allo stato dei luoghi, sia in ordine alla plausibilità dell'impossibilità per il conducente di accorgersi della presenza di un pedone sul ciglio della strada (nulla é emerso, ad esempio, in ordine alla possibilità o meno che il Mazza potesse avvedersi della donna mediante l'illuminazione offerta dai fari del veicolo), sia per quanto riguarda la circostanza che il Mazza stava conducendo un camper che aveva appena acquistato, e che — come rilevato nella deposizione del teste operante ag. Peritore, riportata a pagina 4 della sentenza impugnata - «probabilmente, siccome gli specchietti laterali di questo autocaravan sono un po' in fuori rispetto a quelli normali, non essendo abituato perché appena preso, probabilmente non era abituato alla lunghezza di questo vetro laterale»: circostanza, questa, sulla quale sarebbe stata necessaria una riflessione avuto riguardo alle condizioni di visibilità in quel tratto di strada. 3. Restando perciò assorbiti gli ulteriori motivi, aventi tutti ad oggetto il trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appe