CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06907/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11255/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] n. 9 Roma,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso per procura speciale in calce al ricorso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , i quali chiedono di ricevere le comunicazioni ai propri indirizzi di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliatopresso il lor o studio sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 19. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura spe- ciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma negli Uf- fici dell'[OSCURATO:PERSONA], Via del tempio di Giove n. 21. -controricorrente – 2RG n. 11255/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 261/2019, deposi- tata in data 15/1/2019; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/ 2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., successivamente qua- lificato come atto introduttivo di giudizio per l'accertamento negativo del credito, il condominio [OSCURATO:PERSONA] n. 9, di Roma, chiedeva al tribu- nale di accertare l'inesistenza del credito portato dall'avviso di paga- mento n. 20000767/2012 COSAP per euro 4364,08, emesso da [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il condominio rilevava che le griglie ed intercape- dini oggetto di accertamento erano già previste ed esistenti nel pro- getto originario dell'edificio approvato nel 1934 ed installate, in con- formità alla licenza edilizia ed alle concesse autorizzazioni ammini- strative, sul suolo privato del costruttore contestualmente all'edifi- cazione, cioè «prima della eventuale acquisizione al demanio comu- nale delle aree sulle quali insistono». 2. Il Tribunale di Roma con sentenza n.13636 del 2016, qualifi- cata la domanda introduttiva del giudizio in termini di accertamento negativo e, disattesa l'eccezione di giudicato esterno, accoglieva la domanda del condominio, «ponendo a fondamento della decisione la mancanza di un titolo concessorio per occupazione di suolo pubblico e l'inesistenza di una servitù di pubblico passaggio», non avendo l'ente creditore fornito la prova che detta servitù di passaggio fosse stata costituita nei modi di legge, «nonessendo sufficiente il mero esercizio di fatto del passaggio a configurare il presupposto di appli- cabilità del canone». 3RG n. 11255/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 3. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 261 del 2019, pubblicata il 15/1/2019, accoglieva l'appello di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, dopo aver respinto le eccezioni preliminari, per quel che ancora qui rileva, disattendeva la decisione del giudice di prime cure per il quale era rilevante la circostanza dell'esistenza delle grate e delle intercapedini in un periodo temporale di molto anteriore alla costituzione dell'eventuale servitù di uso pubblico (di cui non v'era la prova). Reputava, invece, che «l'area privata, su cui insistono le griglie ed intercapedini, è divenuta di uso pubblico, essendosi costituita la servitù di pubblico passaggio», con la precisazione che «non ha ri- lievo néla circostanza che fossero coeve alla costruzione dell ' edificio su un'area privata sin dal 1934, né la circostanza che le predette griglie ed intercapedini non costituiscano di fatto un ostacolo al pub- blico passaggio» (citava in particolare Cass., n. 145 del 2018; Cass., n. 9868 del 2006; Cass., n. 8037 del 2009). Pertanto, l'appello di [OSCURATO:PERSONA] veniva accolto per un triplice ordine di considerazioni:1) l'imposizione era dovuta a prescindere dall'esistenza di un provvedimento concessorio; 2) «non rileva che la porzione di suolo ove sono state poste ab initio le griglie e inter- capedini fosse in precedenza privato e solo successivamente gravato da servitù di pubblico passaggio»; 3) non rilevava che le griglie e intercapedini non costituissero una effettiva limitazione all'uso pub- blico. L'unico elemento rilevante consisteva nella circostanza che le in- tercapedini e le griglie erano finalizzate alla areazione dei locali ap- partenente al condominio, sicché, «essendo provato l'uso particolare della porzione del suolo gravato da servitù [di] pubblico passaggio, l'imposizione del COSAP deve ritenersi legittima». 4RG n. 11255/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il condominio. 5. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di impugnazione il condominio ricorrente deduce la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n.3, in relazione al d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art.63, commi 1 e 2. Delibera dell'[OSCURATO:PERSONA], n. 39 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], articoli 1, 5,14,14-bis, 16». In particolare, per il ricorrente la normativa esaminata inserisce tra ipresupposti dell' obbligazione di pagamento del canone la con- cessione sicché, laddove la motivazione della sentenza della Corte d'appello evidenziava l'irrilevanza della concessione si determinava «sicuramente la violazione delle norme richiamate». Inoltre, ulteriore requisito di imposizione del canone, nei casi di installazione di manufatti su proprietà privata, è rappresentato dalla «costituzione sul suolo di una servitù di pubblico passaggio». Nella specie, il condominio ha prodotto sin dal giudizio di prime cure: le piante in scala del progetto di fabbricato n. 43229/1934, riferito alla licenza edilizia n. 5187 del 1934; copia del verbale di misurazione dell'area oggetto di vendita del 12/10/1934; planimetria grafica della misurazione del terreno; copia del verbale di anticipata consegna dell'area del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; copia atto di vendita di area del 29/5/1937 da parte del governatorato di Roma alla [OSCURATO:PERSONA] immobiliare “[OSCURATO:PERSONA]”. Pertanto -ad avviso del ricorrente - la proprietà dell ' area non è mai stata contestata da [OSCURATO:PERSONA] ed è stata acquisita come presupposta nella stessa sentenza della Corted'appello». Inoltre, sarebbe stato necessario, al fine di reputare legittima l'imposizione relativa alla concessione, che si fosse determinata una 5RG n. 11255/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio utilizzazione della superficie che ne avesse comportato un'effettiva sottrazione all'uso pubblico. Tuttavia, dalla documentazione versata in atti, con riferimento alla licenza edilizia n. 5187 del 1934, emerge che «le griglie ed in- tercapedini erano già previste ed esistenti nel progetto originario dell'edificio approvato (nel 1934) ed installate sul suolo del costrut- tore contestualmente alla costruzione». Assume dunque carattere determinante «la preesistenza o meno dell'utilizzo particolare da parte del singolo rispetto all'acquisto di un eventuale diritto pubblico di uso». Si richiama, allora, la giurisprudenza di questa Corteper cui «l'u- nica circostanza che può impedire l'applicazione della tassa su area gravata da servitù di pubblico passaggio è costituita dalla preesi- stenza dell'utilizzazione particolare all'acquisto del diritto pubblico di uso; in questo caso infatti “detto diritto nasce già limitato da una situazione di fatto preesistente non incompatibile con esso, in modo che il Comune non può pretendere il corrispettivo di utilizzazione che è sorta liberada ogni vincolo”» (si cita Cass., n. 1996 del 1996). Non sussiste la possibilità di assoggettamento al canone quando l'utilizzazione particolare dell'area privata soggetta alla servitù di pubblico passaggio «sia cronologicamente anteriore alla costituzione del diritto reale di godimento (in tal caso manca il presupposto im- positivo della prestazione, perché l'uso generale dell'area nasce già limitato dalla situazione preesistente, non incompatibile con esso)». 2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «erronea/omessa valutazione sulla ritenuta esistenza di una servitù di pubblico passaggio. Omesso esame circa un fatto per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n.5, c.p.c.». 6RG n. 11255/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] d ' appello ha posto tra i presupposti della decisione di accoglimento la circostanza «che sull'area dove insistono le griglie e intercapedini si sia realizzata una servitù di pubblico passaggio». Al contrario, però, la riferita circostanza «non risulta fondata su alcuna argomentazione logica, né risulta che il giudice d'appello ab- bia in qualsiasi modo motivato il perché della detta servitù si sarebbe realizzata». [OSCURATO:PERSONA], dunque, non avrebbe fornito la prova, non sol- tanto della costituzione di tale asserita servitù di pubblico passaggio, ma anche delle stesse date in cui la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata «acqui- sit[a] al patrimonio demaniale del Comune». Uno dei modi di costituzione legittima di una servitù di uso pub- blico è costituito dalla dicatio ad patriam, ma la dimostrazione di un tale modo di acquisto di tale diritto «postula la prova di un compor- tamento ad uso pubblico del proprietario che, seppure non intenzio- nalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, metta volonta- riamente con carattere dicontinuità un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo alrelativo uso». Nella specie, però, data la conformazione delle griglie e la tipo- logia di servitù, «appare quantomeno dubbio che vi sia stato, da parte del condominio, un volontario - ancorché non intenzionale - comportamento, teso a dar vita ad un uso pubblico che abbia limitato il proprio diritto fino a privarlo di una delle facoltà insite nel proprio originario diritto di proprietario». 3.Il ricorso è infondato, stante l'intervenuto giudicato esterno. 3.1.Per questa Corte il giudicato esterno, la cui capacità espan- siva nel processo tributario è idonea ad incidere su elementi riguar- danti più periodi di imposta, può essere dedotto e provato anche per la prima volta in sede di legittimità, purché esso si sia formato dopo la conclusione del giudizio di merito o dopo il deposito del ricorso per 7RG n. 11255/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio cassazione; ove, però, si sia formato nell'imminenza della scadenza del termine per la predisposizione e la spedizione del ricorso per cas- sazione è consentito al ricorrente - che abbia già allegato, con il ri- corso per cassazione, la sentenza di merito priva dell'attestazione di cancelleria sull'avvenuto giudicato -depositare con la memoria suc- cessiva la medesima pronuncia, munita stavolta dell'attestazione di cancelleria, dovendosi tenere conto del principio di precauzione e non potendosi imporre al ricorrente di predisporre il ricorso per cas- sazione negli ultimi giorni utili per l'impugnazione, rischiando così di incorrere nella sanzione processuale della inammissibilità del ricorso per tardività(Cass., sez. 5, 22/11/2021, n. 35920). Deve aggiungersi che nel giudizio di legittimità è opponibile il giudicato esterno solo con riferimento alla decisione divenuta defini- tiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difen- siva in grado d'appello e, pertanto, successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica, momento in cui il quadro fattuale sul quale la decisione di secondo grado può e deve fare riferimento è da considerarsi chiuso(Cass., sez. 3, 31/5/2019, n. 14883). Nella specie, la sentenza del Tribunale di Roma, che ha accolto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. del C ondominio avverso l ' avviso di pagamento n.20001035/2014 COSAP, relativo all'annualità 2012, è stata depositata il 18/3/2019, ed il certificato di passaggio in giudi- cato reca la data del 18 maggio 2020. Il giudicato, dunque, è maturato decorsi seimesi dalla pubblica- zione della sentenza, quindi, dovendosi tenere conto del periodo fe- riale, nel mese di ottobre del 2019. Il ricorso per cassazione, invece, è stato spedito il 29/3/2019, quindi prima della formazione del giudicato. Di qui, l'ammissibilità 8RG n. 11255/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio del deposito della sentenza passata in giudicato, anche successiva- mente alla spedizione del ricorso per cassazione. 3.2.Quanto all'efficacia di giudicato, premesso che il COSAP non è un'imposta, ma un'entrata patrimoniale privatistica, dovuta in ra- gione di una concessione, reale o presunta, dell'uso esclusivo o spe- ciale di beni pubblici per l'occupazione di suolo pubblico (Cass. n. 1435/2018; Cass. n. 24541/2019; Cass. n. 7188/2022), va rilevato che nei rapporti di durata il vincolo del giudicato, sia pur formato in relazione a periodi temporali diversi, opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti perma- nenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili (Cass., 19/4/ 2023, n. 10430; Cass. n. 17223/2020). Nel caso di specie, il fatto costitutivo del diritto a percepire il COSAP è il medesimo per tutte le annualità, ossia la presenza di griglie o intercapedini in corrispon- denza del condominio odierno resistenteed il momento storico in cui le stesse sono state realizzate. 3.3. In proposito, va rimarcato che, nell'ambito dei rapporti giu- ridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass. n. 20765/ 2018; Cass. n. 37269/2021). Il giudicato, infatti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, tutte le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ed anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specifica- 9RG n. 11255/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio mente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass. n. 6091/2020, Cass. n. 33021/2022). 4. Nella sentenza del Tribunale di Roma n.5800 del 18/3/2019 si legge che già con precedente sentenza del Tribunale n. 415 del 2013 è stata risolta, con efficacia di giudicato tra le medesime parti, una questione costituente premessa logica indispensabile della sta- tuizione contenuta nel dispositivo della sentenza. In particolare,l'accoglimento dell' opposizione proposta dal C on- dominio è stato fondat o , tra l' altro, sulla «accertata […] positiva di- mostrazione in fatto della preesistenza delle griglie alla destinazione ad uso pubblico o servitù pubblica della stessa […]». Pertanto, si è formato il giudicato proprio sulla circostanza della preesistenza delle griglie alla destinazione ad uso pubblico. 5. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rin- vio alla Corted'appello di Roma, in diversa compos