CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13187/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 14/07/2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Varese resa in data 10/03/2021 e appellata dal Pubblico Ministero, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen., condannandola altresì alla liquidazione della somma di euro 650,00 in favore della costituita parte civile, nonché al pagamento delle spese sostenute dalla stessa in entrambi i gradi di giudizio, complessivamente liquidate in euro 3.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese come per legge. Considerato che con il primo motivo di ricorso con il quale è stato dedotto vizio della motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 641 cod. pen., non è consentito poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti e persuasivi argomenti giuridici da parte del giudice di merito (in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), essendosi la difesa limitata a proporre una lettura alternativa dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio non consentita in questa sede, sostanzialmente richiamando l'esito del giudizio di primo grado (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); atteso che anche il secondo e terzo motivo di ricorso, relativi alla dosimetria della pena, sono manifestamente infondati in quanto genericamente articolati, non essendosi confrontati con la motivazione della Corte di appello, che ha irrogato una pena prossima al minimo edittale ed ha, comunque, evidenziato, nel non concedere le circostanze attenuanti generiche, la particolare offensività della condotta attese le modalità della stessa (truffa on-line), sicché è da escludere che, per come affermato genericamente dalla difesa, la Corte di appello non abbia tenuto conto di alcun principio legale, non ricorrendo alcun profilo di irragionevolezza, né vizi logici di alcun tipo (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 f