Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 23743/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA Sciato avviso alle p_artiii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Civitavecchia ha applicato ex art. 444 c.p.p. a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due e mesi quattro di reclusione, per il reato di furto aggravato; - rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo il vizio di violazione di legge per l'erronea qualificazione del fatto ai sensi dell'art.497 bis c.p. ; -rilevato che con memoria trasmessa a mezzo Pec in data 6.5.2022 il ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendo comunque la restituzione degli atti alla Sezione ordinaria; - ritenuto che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., atteso che con l'entrata in vigore della L. 23 giugno 2017, n. 103, avvenuta il 3 agosto 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2 bis c.p.p.). -ritenuto che nella fattispecie in esame il denunciato vizio di erronea qualificazione del fatto è manifestamente infondato, alla luce del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'erronea qualificazione del fatto deve essere limitata ai casi di errore manifesto che emerga ictu oculi dal capo di imputazione, poiché occorre scongiurare l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (cfr. per tutte ante novella Sez.

U, n. 5838 del 28/11/2013 dep. 2014, Citarella, in motivazione; e dopo la novella, tra le altre, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, El ZItouni Jamal, Rv. 275971); -ritenuto che la qualificazione giuridica del fatto, ai sensi dell'art. 497 bis c.p. è perfettamente coerente con la descrizione della condotta riportata in imputazione ed emergente dalla sentenza impugnata ossia che l'imputato è stato trovato in possesso di un documento di identità contraffatto recante l'effigie dell'imputato stesso, circostanza questa dimostrativa della sua compartecipazione alla formazione dell'atto; -considerato che più volte questa Corte ha evidenziato come integri il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento. (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018); - considerato che, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25.5.2022 [OSCURATO:PERSONA] re estenso Il Pr911 Cset G3 j. 2 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA Sciato avviso alle p_artiii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Civitavecchia ha applicato ex art. 444 c.p.p. a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due e mesi quattro di reclusione, per il reato di furto aggravato; - rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo il vizio di violazione di legge per l'erronea qualificazione del fatto ai sensi dell'art.497 bis c.p. ; -rilevato che con memoria trasmessa a mezzo Pec in data 6.5.2022 il ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendo comunque la restituzione degli atti alla Sezione ordinaria; - ritenuto che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., atteso che con l'entrata in vigore della L. 23 giugno 2017, n. 103, avvenuta il 3 agosto 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2 bis c.p.p.). -ritenuto che nella fattispecie in esame il denunciato vizio di erronea qualificazione del fatto è manifestamente infondato, alla luce del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'erronea qualificazione del fatto deve essere limitata ai casi di errore manifesto che emerga ictu oculi dal capo di imputazione, poiché occorre scongiurare l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (cfr. per tutte ante novella Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013 dep. 2014, Citarella, in motivazione; e dopo la novella, tra le altre, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, El ZItouni Jamal, Rv. 275971); -ritenuto che la qualificazione giuridica del fatto, ai sensi dell'art. 497 bis c.p. è perfettamente coerente con la descrizione della condotta riportata in imputazione ed emergente dalla sentenza impugnata ossia che l'imputato è stato trovato in possesso di un documento di identità contraffatto recante l'effigie dell'imputato stesso, circostanza questa dimostrativa della sua compartecipazione alla formazione dell'atto; -considerato che più volte questa Corte ha evidenziato come integri il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento. (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018); - considerato che, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.5.2022 [OSCURATO:PERSONA] re estenso Il Pr911 Cset G3 j. 2 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23743/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris