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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23781/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Tribunale di sorveglianza di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 27 maggio 2025 il Tribunale disorveglianza di Torino ha respinto il reclamo proposto dal detenuto FortunatoPennestrì contro il diniego di concessione di un permesso premio, emesso dalMagistrato di sorveglianza di Cuneo per l'assenza di resipiscenza e la mancanzadi un risarcimento in favore delle vittime dell'omicidio da lui commesso.Il Tribunale ha ritenuto che la concessione del beneficio presupponga unadiminuzione di pericolosità sociale del detenuto, che consegue all'effettuazione diun percorso di revisione critica, che l'istante non risulta avere neppure iniziato,come riportato nella relazione della équipe trattamentale, la quale però ha datoun parere favorevole all'accoglimento della richiesta, e come si può dedurre dallagiustificazione del medesimo circa il mancato risarcimento, dicendo che non visono persone da risarcire, fondata solo sull'avere i figli della vittima affermato dinon ritenere l'istante colpevole dell'omicidio della loro madre.2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzodel suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il qualelamenta il vizio di motivazione.Il Tribunale ha dedotto la sussistenza della pericolosità sociale del ricorrentesolo dall'omessa revisione critica, ma questa non può essere ritenuta un requisitoindispensabile per escludere detta pericolosità, soprattutto quando il detenuto siprofessi innocente, come in questo caso, in quanto tale revisione significherebbepretendere una confessione.

Il Tribunale, perciò, avrebbe dovuto valutare lapericolosità del ricorrente sulla base della sua condotta intramuraria, l'impegnolavorativo, la partecipazione alle attività trattamentali, la parte di pena giàespiata, la predisposizione di un progetto esterno di impegno sociale, elementitutti presenti, ma non valutati nell'ordinanza impugnata.L'art. 30-ter Ord. pen. collega la concessione del permesso premio allasussistenza di tre requisiti, quali la regolare condotta del detenuto, l'assenza diuna sua pericolosità sociale e la funzionalità del permesso a coltivare interessiaffettivi, culturali o di lavoro, ma il Tribunale ha omesso la loro valutazionecomplessiva, fondandosi esclusivamente sulla mancanza di revisione critica deifatti di reato, mentre la Corte di cassazione ha stabilito che tale mancanza deveessere bilanciata con la valutazione del percorso rieducativo svolto. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, omesso di tenere conto della funzione risocializzante del permesso,che il ricorrente chiede di trascorrere in una struttura in Saluzzo, luogo bendistante da quelli in cui avrebbe commesso i reati per i quali è detenuto.L'ordinanza è errata anche nella parte in cui il Tribunale ha desunto lapericolosità sociale del ricorrente dai buoni rapporti che egli intrattiene con ifamiliari della vittima e dall'assenza di persone da risarcire, ritenendo essi che ilricorrente sia innocente.

La sua valutazione, che tale atteggiamento dimostri ilpermanere di una logica omertosa tipica del clan di appartenenza, non trovariscontro nella situazione attuale del ricorrente, in quanto la mancanza di unarichiesta di risarcimento è una decisione personale dei familiari della vittima, chenon incide sulla valutazione di pericolosità del presunto omicida, e in ogni caso ilricorrente intrattiene rapporti solo con una delle figlie, incensurata, e non hacontatti con soggetti riconducibili a contesti criminali.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoriadi inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.2.

L'art. 30-ter Ord. pen. stabilisce, quali requisiti per la concedibilità delpermesso-premio, una regolare condotta detentiva, l'assenza di pericolositàsociale e la funzionalità del permesso a coltivare interessi affettivi, culturali o dilavoro.

L'ordinanza impugnata, valutando ancora sussistente la pericolositàsociale del ricorrente, ha pertanto legittimamente negato la concessione delbeneficio, per la mancanza di uno dei requisiti richiesti dalla legge.Il ricorrente afferma che la valutazione della sussistenza della suapericolosità sociale, da parte del Tribunale di sorveglianza, sia errata in quanto sifonda esclusivamente sull'assenza di revisione critica in relazione al delitto diomicidio per il quale egli sta attualmente espiando la pena, e non tiene conto delfatto che egli, essendosi sempre proclamato innocente per tale reato, non puòeffettuare alcuna revisione di una condotta che nega di avere tenuto, per cui lavalutazione della sua attuale pericolosità dovrebbe escludere la rilevanza di untale requisito.L'affermazione del ricorrente è infondata.

Questa Corte ha costantementesostenuto che «In tema di permessi premio ex art. 30-ter Ord. pen., oltre alrequisito della regolare condotta, è necessaria l'assenza di pericolosità sociale deldetenuto, sicché rileva, in senso negativo, la mancata rivisitazione critica delpregresso comportamento deviante» (Sez. 1, n. 435 del 29/11/2023, dep. 2024,Rv. 285567).

La revisione critica richiesta per escludere la permanenza dipericolosità sociale consiste non nella ammissione dei crimini per i quali ildetenuto è stato condannato, essendo suo diritto professarsi innocente, ma inuna complessiva revisione dei propri trascorsi e dello stile di vita adottato inlibertà, al fine di dimostrare il proprio allontanamento da contesti delittuosi e dalogiche criminali, e la piena e convinta volontà di aderire ai comuni valori dirispetto delle leggi e delle norme che regolano i rapporti sociali, così daconsentire una prognosi positiva sulla possibilità di reinserimento nella vitasociale e sulla futura astensione dalla commissione di nuovi reati.Il ricorrente risulta essere stato condannato anche per il delitto di cui all'art.416-bis cod. pen., per il quale ha già espiato la relativa pena, circostanza chedimostra che egli era inserito in un contesto criminale caratterizzatodall'applicazione, nella vita quotidiana, di regole e principi del tutto contrastanticon i valori sopra indicati, consistenti nella esaltazione di condotte violente eprevaricatrici, e nella individuazione del soddisfacimento degli interessi propri edella propria associazione di appartenenza quale unica motivazione delle proprieazioni; anche il delitto di omicidio per il quale egli è attualmente detenuto risultaessere stato commesso all'interno di tale contesto e in applicazione di talemotivazione delle scelte di vita.

Logicamente, pertanto, il Tribunale disorveglianza ha ritenuto necessario, per escludere l'attualità della pericolositàsociale del ricorrente, la verifica dell'avere egli intrapreso un percorso direvisione dei propri trascorsi che, al di là dell'ammissione o meno dei singolidelitti addebitatigli, dimostri il suo allontanamento da detto contesto e dai“valori” a cui esso si ispira.L'affermazione del Tribunale, secondo cui dalla relazione di sintesi non solonon emerge l'avvio di una revisione critica, ma «non vi è nemmeno unembrionale incipit di mutamento della propria scala di valori», legittima lavalutazione di attuale persistenza della pericolosità sociale, essendo ancoraassente una manifestazione di volontà di aderire ai valori che regolano lanormale convivenza, manifestazione che può consentire di formulare unaprognosi positiva in caso di reinserimento e giustificare la concessione di beneficipenitenziari.

Il richiamo del ricorrente alla sentenza Sez. 1, n. 13041 del01/03/2024, n.m., che ha ritenuto erronea un'ordinanza in cui «la mancanza dirivisitazione critica è stata assunta in modo illogico come unico indice dirimentedel giudizio di pericolosità, e non è stata bilanciata con la valutazione delpercorso rieducativo portato avanti dal ricorrente nel corso della detenzione»,non è attinente con la sua situazione dal momento che, per quanto riportatonell'ordinanza impugnata, in questo procedimento non sono emersi elementi dacui dedurre che egli abbia compiuto un percorso rieducativo idoneo a formulareuna prognosi positiva in vista del suo reinserimento sociale, essendo attestati,nella relazione di sintesi, solo la sua regolare condotta carceraria e losvolgimento delle attività trattamentali proposte, senza che tali comportamentilo abbiano indotto ad un ripensamento della scala di valori a cui si attenevaall'epoca di commissione dei vari delitti, circostanza che impone di escludere cheegli abbia compiuto un percorso rieducativo effettivo ed efficace.3.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertantoessere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 21 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di sorveglianza di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 27 maggio 2025 il Tribunale disorveglianza di Torino ha respinto il reclamo proposto dal detenuto FortunatoPennestrì contro il diniego di concessione di un permesso premio, emesso dalMagistrato di sorveglianza di Cuneo per l'assenza di resipiscenza e la mancanzadi un risarcimento in favore delle vittime dell'omicidio da lui commesso.Il Tribunale ha ritenuto che la concessione del beneficio presupponga unadiminuzione di pericolosità sociale del detenuto, che consegue all'effettuazione diun percorso di revisione critica, che l'istante non risulta avere neppure iniziato,come riportato nella relazione della équipe trattamentale, la quale però ha datoun parere favorevole all'accoglimento della richiesta, e come si può dedurre dallagiustificazione del medesimo circa il mancato risarcimento, dicendo che non visono persone da risarcire, fondata solo sull'avere i figli della vittima affermato dinon ritenere l'istante colpevole dell'omicidio della loro madre.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzodel suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il qualelamenta il vizio di motivazione.Il Tribunale ha dedotto la sussistenza della pericolosità sociale del ricorrentesolo dall'omessa revisione critica, ma questa non può essere ritenuta un requisitoindispensabile per escludere detta pericolosità, soprattutto quando il detenuto siprofessi innocente, come in questo caso, in quanto tale revisione significherebbepretendere una confessione. Il Tribunale, perciò, avrebbe dovuto valutare lapericolosità del ricorrente sulla base della sua condotta intramuraria, l'impegnolavorativo, la partecipazione alle attività trattamentali, la parte di pena giàespiata, la predisposizione di un progetto esterno di impegno sociale, elementitutti presenti, ma non valutati nell'ordinanza impugnata.L'art. 30-ter Ord. pen. collega la concessione del permesso premio allasussistenza di tre requisiti, quali la regolare condotta del detenuto, l'assenza diuna sua pericolosità sociale e la funzionalità del permesso a coltivare interessiaffettivi, culturali o di lavoro, ma il Tribunale ha omesso la loro valutazionecomplessiva, fondandosi esclusivamente sulla mancanza di revisione critica deifatti di reato, mentre la Corte di cassazione ha stabilito che tale mancanza deveessere bilanciata con la valutazione del percorso rieducativo svolto. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, omesso di tenere conto della funzione risocializzante del permesso,che il ricorrente chiede di trascorrere in una struttura in Saluzzo, luogo bendistante da quelli in cui avrebbe commesso i reati per i quali è detenuto.L'ordinanza è errata anche nella parte in cui il Tribunale ha desunto lapericolosità sociale del ricorrente dai buoni rapporti che egli intrattiene con ifamiliari della vittima e dall'assenza di persone da risarcire, ritenendo essi che ilricorrente sia innocente. La sua valutazione, che tale atteggiamento dimostri ilpermanere di una logica omertosa tipica del clan di appartenenza, non trovariscontro nella situazione attuale del ricorrente, in quanto la mancanza di unarichiesta di risarcimento è una decisione personale dei familiari della vittima, chenon incide sulla valutazione di pericolosità del presunto omicida, e in ogni caso ilricorrente intrattiene rapporti solo con una delle figlie, incensurata, e non hacontatti con soggetti riconducibili a contesti criminali.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoriadi inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.2. L'art. 30-ter Ord. pen. stabilisce, quali requisiti per la concedibilità delpermesso-premio, una regolare condotta detentiva, l'assenza di pericolositàsociale e la funzionalità del permesso a coltivare interessi affettivi, culturali o dilavoro. L'ordinanza impugnata, valutando ancora sussistente la pericolositàsociale del ricorrente, ha pertanto legittimamente negato la concessione delbeneficio, per la mancanza di uno dei requisiti richiesti dalla legge.Il ricorrente afferma che la valutazione della sussistenza della suapericolosità sociale, da parte del Tribunale di sorveglianza, sia errata in quanto sifonda esclusivamente sull'assenza di revisione critica in relazione al delitto diomicidio per il quale egli sta attualmente espiando la pena, e non tiene conto delfatto che egli, essendosi sempre proclamato innocente per tale reato, non puòeffettuare alcuna revisione di una condotta che nega di avere tenuto, per cui lavalutazione della sua attuale pericolosità dovrebbe escludere la rilevanza di untale requisito.L'affermazione del ricorrente è infondata. Questa Corte ha costantementesostenuto che «In tema di permessi premio ex art. 30-ter Ord. pen., oltre alrequisito della regolare condotta, è necessaria l'assenza di pericolosità sociale deldetenuto, sicché rileva, in senso negativo, la mancata rivisitazione critica delpregresso comportamento deviante» (Sez. 1, n. 435 del 29/11/2023, dep. 2024,Rv. 285567). La revisione critica richiesta per escludere la permanenza dipericolosità sociale consiste non nella ammissione dei crimini per i quali ildetenuto è stato condannato, essendo suo diritto professarsi innocente, ma inuna complessiva revisione dei propri trascorsi e dello stile di vita adottato inlibertà, al fine di dimostrare il proprio allontanamento da contesti delittuosi e dalogiche criminali, e la piena e convinta volontà di aderire ai comuni valori dirispetto delle leggi e delle norme che regolano i rapporti sociali, così daconsentire una prognosi positiva sulla possibilità di reinserimento nella vitasociale e sulla futura astensione dalla commissione di nuovi reati.Il ricorrente risulta essere stato condannato anche per il delitto di cui all'art.416-bis cod. pen., per il quale ha già espiato la relativa pena, circostanza chedimostra che egli era inserito in un contesto criminale caratterizzatodall'applicazione, nella vita quotidiana, di regole e principi del tutto contrastanticon i valori sopra indicati, consistenti nella esaltazione di condotte violente eprevaricatrici, e nella individuazione del soddisfacimento degli interessi propri edella propria associazione di appartenenza quale unica motivazione delle proprieazioni; anche il delitto di omicidio per il quale egli è attualmente detenuto risultaessere stato commesso all'interno di tale contesto e in applicazione di talemotivazione delle scelte di vita. Logicamente, pertanto, il Tribunale disorveglianza ha ritenuto necessario, per escludere l'attualità della pericolositàsociale del ricorrente, la verifica dell'avere egli intrapreso un percorso direvisione dei propri trascorsi che, al di là dell'ammissione o meno dei singolidelitti addebitatigli, dimostri il suo allontanamento da detto contesto e dai“valori” a cui esso si ispira.L'affermazione del Tribunale, secondo cui dalla relazione di sintesi non solonon emerge l'avvio di una revisione critica, ma «non vi è nemmeno unembrionale incipit di mutamento della propria scala di valori», legittima lavalutazione di attuale persistenza della pericolosità sociale, essendo ancoraassente una manifestazione di volontà di aderire ai valori che regolano lanormale convivenza, manifestazione che può consentire di formulare unaprognosi positiva in caso di reinserimento e giustificare la concessione di beneficipenitenziari. Il richiamo del ricorrente alla sentenza Sez. 1, n. 13041 del01/03/2024, n.m., che ha ritenuto erronea un'ordinanza in cui «la mancanza dirivisitazione critica è stata assunta in modo illogico come unico indice dirimentedel giudizio di pericolosità, e non è stata bilanciata con la valutazione delpercorso rieducativo portato avanti dal ricorrente nel corso della detenzione»,non è attinente con la sua situazione dal momento che, per quanto riportatonell'ordinanza impugnata, in questo procedimento non sono emersi elementi dacui dedurre che egli abbia compiuto un percorso rieducativo idoneo a formulareuna prognosi positiva in vista del suo reinserimento sociale, essendo attestati,nella relazione di sintesi, solo la sua regolare condotta carceraria e losvolgimento delle attività trattamentali proposte, senza che tali comportamentilo abbiano indotto ad un ripensamento della scala di valori a cui si attenevaall'epoca di commissione dei vari delitti, circostanza che impone di escludere cheegli abbia compiuto un percorso rieducativo effettivo ed efficace.3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertantoessere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 21 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
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