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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08050/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO dr CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 89/RG 27626 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di detenzione di stupefacenti; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i primi due motivi di ricorso sono inammissibili in quanto meramente reiterativi di questioni già esaminate e risolte dalla sentenza impugnata che a pag. 3 ha spiegato in modo completo, giuridicamente corretto e non illogico, come la destinazione allo spaccio fosse risultata da plurime circostanze (quantità e qualità di stupefacente sequestrato, il bilancino per la pesatura e il denaro ripartito in banconote di piccolo taglio nascoste in un pacco di merendine); ritenuto il motivo sul trattamento sanzionatorio generico in quanto le circostanze attenuanti generiche, che non sono un diritto dell'imputato, sono state negate perché non sostenute da alcun elemento positivo di supporto e la quantificazione della pena al di sotto dei medi non richiede specifica argomentazione (Sez. 5, n. 3607 del 2/10/2025, Rv. 288953); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO dr CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 89/RG 27626 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di detenzione di stupefacenti; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i primi due motivi di ricorso sono inammissibili in quanto meramente reiterativi di questioni già esaminate e risolte dalla sentenza impugnata che a pag. 3 ha spiegato in modo completo, giuridicamente corretto e non illogico, come la destinazione allo spaccio fosse risultata da plurime circostanze (quantità e qualità di stupefacente sequestrato, il bilancino per la pesatura e il denaro ripartito in banconote di piccolo taglio nascoste in un pacco di merendine); ritenuto il motivo sul trattamento sanzionatorio generico in quanto le circostanze attenuanti generiche, che non sono un diritto dell'imputato, sono state negate perché non sostenute da alcun elemento positivo di supporto e la quantificazione della pena al di sotto dei medi non richiede specifica argomentazione (Sez. 5, n. 3607 del 2/10/2025, Rv. 288953); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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