CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17736/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nori e [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ePietro Frisani-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 35/2023 depositatail 09/01/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15289/2023Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 17736/2026Data pubblicazione 03/06/2026Daniela [OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi al Tribunale di Firenze opposizione aldecreto ingiuntivo n. 5257/2003 con cui, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA],titolare della "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", le erastato ingiunto di pagare la somma di euro 57.860,00, quale corrispettivoresiduo di un appalto. L’opponente ha domandato revocarsi l'ingiunzionee, in via riconvenzionale, ha chiesto pronunciarsi la risoluzione delcontratto d'appalto per inadempimento dell'appaltatore e condannarsicontroparte al risarcimento dei danni; la stessa, infine, ha domandatoaccertarsi l'ammontare del corrispettivo dovuto all'appaltatore, tenendosiconto, a tal fine, dei vizi inficianti i lavori eseguiti.[OSCURATO:PERSONA] si è costituito, concludendo per il rigetto delle domandeavversarie e sollevando, tra l’altro, eccezione di decadenza dalla garanziaper vizi.Con ulteriore atto di citazione, [OSCURATO:PERSONA] ha evocato in giudiziodinanzi al Tribunale di Firenze il predetto appaltatore, formulando lestesse conclusioni di cui all'atto di opposizione al decreto ingiuntivo.[OSCURATO:PERSONA] si è costituito, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda e,in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento della sommadi euro 57.860,00, oltre accessori.Riunite le cause, con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Firenze harevocato l'ingiunzione e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a pagare adAlessio [OSCURATO:PERSONA], quale saldo del corrispettivo, la somma di euro 21.202,88,oltre IVA e interessi dal 30.10.2003 al saldo.A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nella resistenza diAlessio [OSCURATO:PERSONA], il quale ha anche proposto appello incidentale, la Corted’appello di Firenze, con sentenza n. 218/2015, in parziale accoglimentodell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza di primo grado,ha determinato in euro 36.591,43 il saldo dovuto dalla committente, congli interessi come stabiliti dal primo giudice, e ha condannato l'appellanteprincipale alle spese del grado.Numero registro generale 15289/2023Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 17736/2026Data pubblicazione 03/06/2026A seguito di ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], sullascorta di sei motivi, e di ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], affidato adue motivi, la Corte di cassazione, con sentenza n. 12576/2019, haaccolto per quanto di ragione i primi quattro motivi del ricorso principale,ha rigettato i restanti nonché il ricorso incidentale e ha cassato lasentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze anche perprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità.All’esito del giudizio di rinvio, la Corte d’appello, con sentenza n. 35/2023pubblicata il 09.01.2023, ha accolto parzialmente l’appello di DanielaConsoli, ha confermato la revoca del decreto ingiuntivo opposto, hacondannato l’appellante al pagamento in favore dell’impresa appaltatricedell’importo di euro 5.664,18, oltre IVA, con interessi dal 30.10.2003,condannando [OSCURATO:PERSONA], titolare della "[OSCURATO:PERSONA] PiazziniGiancarlo di [OSCURATO:PERSONA]", alla restituzione delle somme corrisposte dacontroparte per compulsum e regolando le spese giudiziali e quelle relativealla consulenza tecnica d’ufficio.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si èritenuto che il nesso causale tra le lesioni murarie riscontratenell’immobile e il posizionamento di una trave portante in difformitàrispetto al progetto costituiva, tenuto conto anche del fatto che dettatrave era posta all’interno della muratura, vizio occulto emerso solo aseguito degli accertamenti peritali eseguiti in corso di causa e che dalcorrispettivo residuo dovuto andasse detratto il costo per l’eliminazionedei vizi, pari a euro 28.896,48.[OSCURATO:PERSONA], già titolare della cessata "[OSCURATO:PERSONA] Alessio", ha proposto ricorso per cassazione avversoquest’ultima sentenza sulla scorta di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.memorie illustrative.Numero registro generale 15289/2023Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 17736/2026Data pubblicazione 03/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedegli artt. 384 e 394 c.p.c. nonché degli artt. 1667 e 1669 cod. civ. inrelazione al disposto dell’art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c., nonché 2909 cod.civ. in relazione al disposto dell’art. 360 comma 1 n. 4) c.p.c. per l’omessae/o erronea applicazione del principio di diritto formulato con la sentenzadi annullamento della S.C. n. 12576/2019 alla fattispecie concreta subiudice e per il mancato rilievo di un giudicato interno e conseguenteingiustizia della sentenza impugnata.Il ricorrente, premesso che la portata vincolante della sentenza dicassazione con rinvio doveva ritenersi limitata all’enunciazione dellacorretta interpretazione della norma giuridica, senza estendersi allasussunzione della fattispecie concreta nella norma stessa, rimprovera algiudice del merito, in primo luogo, di aver applicato, anziché il principio didiritto enunciato dalla Suprema Corte in tema di non necessità delladenuncia quanto ai vizi accertati per la prima volta mediante la consulenzatecnica d’ufficio, il diverso principio secondo cui il termine per la denunciadecorre dal momento in cui il committente acquisisce un apprezzabilegrado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loroderivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera. In secondoluogo, il ricorrente censura la sentenza di merito, nella parte in cui è stataritenuta pacifica la circostanza, che si assume, invece, indimostrata,secondo cui la trave di supporto del tetto posta sull’architrave dellafinestra fosse inserita all’interno della muratura in maniera tale da rendereocculto il vizio, risultando in realtà, a suo dire, che la committente fosseconsapevole dell’esistenza del vizio prima dell’instaurazione della causa. Interzo luogo, il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia ritenutooperante la garanzia in relazione a tutti i vizi accertati dal consulentetecnico d’ufficio, indipendentemente da qualunque verifica circa il lorocarattere palese ovvero occulto, e ciò in violazione del giudicato, quanto aiNumero registro generale 15289/2023Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 17736/2026Data pubblicazione 03/06/2026difetti che il Tribunale aveva espressamente indicato come palesi, senzache la relativa decisione fosse stata impugnata dalla controparte.Il motivo è infondato.Come emerge dalla sentenza della Corte di cassazione n. 12576/2019, allepag. 4 e 5, la Corte d’appello di Firenze, con la sua prima decisione, avevaevidenziato, «in ordine al motivo del gravame incidentale con il qualel'appaltatore aveva censurato la sentenza di primo grado per omessamotivazione in relazione all'eccepita decadenza dalla garanzia e quindi inordine all'assolvimento dell'onere gravante sulla committente volto adimostrare viceversa la tempestività della denunzia dei vizi e delledifformità, che la prova testimoniale invocata a tal specifico fine dallaConsoli, disattesa in prime cure dall'istruttore e non vagliata in sede didecisione di primo grado, non era stata reiterata col gravame principale,sicché doveva reputarsi abbandonata; che dunque l'assunto dellaprincipale appellante circa la tempestività della denunzia e circa ilriconoscimento dei vizi e delle difformità da parte dell'appaltatore nonmeritava alcun seguito».I primi due motivi del ricorso principale per cassazione, proposto avversola predetta sentenza, riguardavano tale questione.La Corte di legittimità in proposito, ha rilevato come la Corte d’appello,con la sentenza impugnata, avesse «escluso, in concreto, che il rientrodella principale appellante nel proprio appartamento avesse valenza diaccettazione dell'opera» e precisato, per giunta, «che, seppur accettazionesi fosse inteso scorgere, il carattere tendenzialmente non riconoscibile deivizi non avrebbe comportato - a cagione dell'asserita accettazione -decadenza dalla garanzia»; la Corte di merito, dunque, aveva «negatorecisamente - in tal maniera espressamente pronunciandosi - che aseguito e per effetto del rientro di [OSCURATO:PERSONA], all'esito delcompimento dei lavori, nell'appartamento vi fosse stata accettazione delleNumero registro generale 15289/2023Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 17736/2026Data pubblicazione 03/06/2026opere e decadenza - per questa, si badi, specifica ragione - dalla garanziaex art. 1667 cod. civ. per le difformità e i vizi».Come rilevato dalla Suprema Corte, invece, vi era totale omissione dellamotivazione «sul secondo motivo dell'appello principale, con il qualeDaniela [OSCURATO:PERSONA] aveva addotto, a censura della prima statuizione, checostituiva inadempimento, riscontrato all'esito dell'operazioni diconsulenza tecnica d'ufficio […] e non già mero vizio il posizionamentodelle travi nel soffitto in spregio alle indicazioni contrattuali,posizionamento fattore e causa, a sua volta, del "quadro fessurativo"».Al riguardo, pur ritenendosi infondata la prospettazione della ricorrenteprincipale quanto all’asserita inapplicabilità della decadenza di cui all’art.1667, 2° co., c.c., "trattandosi di inadempimento e non di vizio", e purrilevandosi che la parte, in sede di appello, non aveva reiterato le istanzeistruttorie non esaminate o non accolte in primo grado, in tal mododecadendo dalle stesse, è stato ritenuto applicabile nella fattispecie ilprincipio di diritto, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità,secondo cui nel giudizio promosso dal committente nei confrontidell'appaltatore con azione di garanzia, ai sensi degli artt. 1667 e 1668c.c., qualora venga disposta consulenza tecnica di ufficio onde accertaredifformità o vizi occulti dell'opera, il committente, in relazione ai difettiriscontrati da tale consulenza, non è tenuto alla denuncia contemplata, apena di decadenza, dall'art. 1667, 2° co., c.c., atteso che la contropartegià conosce o è in grado di conoscere l'esito dell'indagine peritale.Sulla scorta di tale principio, è stata ritenuta erronea la valutazione diassorbimento operata dal giudice del merito.Come innanzi si è visto, in sede di giudizio di legittimità sono stati accolti,per quanto di ragione, anche il terzo e il quarto motivo del ricorso percassazione della committente.La Suprema Corte, in particolare, riguardo all’aggiunta, da parte dellaCorte d’appello, dell’importo di euro 13.357,78 al corrispettivo residuoNumero registro generale 15289/2023Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 17736/2026Data pubblicazione 03/06/2026ancora da pagare, ha affermato che «l’accoglimento nei limiti inprecedenza enunciati dei primi due mezzi dell'impugnazione principalegiustifica e comporta ex se il buon esito, in parte qua agitur, dei mezzid'impugnazione ora in disamina: la disconosciuta necessità della denunciaex art. 1667, 2° co., cod. civ., nei termini ancorati alle pronunce di questaCorte n. 1585/2015 e n. 2110/1991, più non giustifica l'affermatacaducazione della sentenza di prime cure nella parte in cui "aveva ridottoil prezzo in relazione ai vizi dei quali si tratta" (così sentenza d'appello,pag. 6)».Inoltre, quanto all’ulteriore aggiunta, da parte della Corte d’appello, degliimporti di euro 930,77, corrispondente al costo della valvola termostatica,e di euro 1.100,00, corrispondente al costo dell'impianto di dispersione aterra, al corrispettivo residuo ancora da pagare, ha affermato che «larinuncia al corrispettivo» da parte dell’appaltatore «avrebbe dovutoindurre verosimilmente a defalcare le "voci" suddette dal saldo dovuto».Ciò posto, in relazione all’accertamento del giudice del rinvio, premessoche i primi due motivi del ricorso principale per cassazione, accolti dallaSuprema Corte, riguardavano il vizio di omissione di pronuncia o dimotivazione, deve rilevarsi che, come già affermato in sede diinterpretazione giurisprudenziale di legittimità (cfr.: Cass. n.11716/2014):- allorché la cassazione con rinvio sia avvenuta esclusivamente peromessa pronuncia su un determinato punto della controversia, non siverifica alcun mutamento dell'impostazione della controversia o dellasituazione processuale delle parti, le quali vengono rimesse davanti algiudice di rinvio nella stessa situazione in cui si trovavano in precedenza,pur essendo libere di svolgere tutte le difese e le argomentazioni ritenuteadeguate, salvi i limiti dell'impugnazione a suo tempo proposta affinchéesso risolva quella stessa questione che avrebbe dovuto essere risolta, maNumero registro generale 15289/2023Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 17736/2026Data pubblicazione 03/06/2026che non era stata risolta, dalla sentenza cassata e ponga così rimedioall'error in procedendo;- il giudice di rinvio è vincolato al rispetto non solo del principio di dirittoaffermato nella sentenza rescindente, ma anche dei presupposti di fatto -se, nella sentenza rescindente, possano essere stati considerati giàaccertati definitivamente in sede di merito - e logico-giuridici indispensabilidel principio di diritto medesimo, quali risultanti dalla sentenza dicassazione con rinvio;- viceversa, il giudice di rinvio, nell'esercizio del potere-dovere che glicompete relativo alla ricostruzione del fatto processuale funzionale a porrerimedio alla omessa pronuncia rilevata nella sentenza rescindente, benpuò riconsiderare quegli elementi che non costituiscono l'oggetto diautonome statuizioni della sentenza di merito annullata dalla Corte dicassazione né la premessa logica indispensabile della sentenza dicassazione con rinvio;- i suddetti limiti rilevano anche ai fini del sindacato che la Corte dicassazione è chiamata ad esercitare in caso di ricorso per cassazioneavverso la sentenza del giudice di rinvio fondato sulla deduzione dellainfedele esecuzione dei compiti affidatigli con la precedente pronuncia diannullamento.Ciò premesso, deve rilevarsi, in primo luogo, che l’applicazione nellaspecie del principio secondo cui il termine di decadenza per la denunciadei vizi non decorre prima che il committente abbia conseguito una sicuraconoscenza dei difetti e delle loro cause - principio affermato non soltantocon riferimento ai gravi vizi di costruzione di cui all’art. 1669 c.c., maanche riguardo a quelli di cui all’art. 1667 c.c. (cfr.: Cass. n. 22649/2025)- non è in contrasto con quanto affermato dalla Suprema Corte in sede dicassazione con rinvio.Infatti, il principio secondo cui nel giudizio promosso dal committente neiconfronti dell'appaltatore con azione di garanzia, ai sensi degli artt. 1667 eNumero registro generale 15289/2023Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 17736/2026Data pubblicazione 03/06/20261668 c.c., qualora venga disposta consulenza tecnica di ufficio al fine diaccertare difformità o vizi occulti dell'opera, il committente, in relazione aidifetti riscontrati da tale consulenza, non è tenuto alla denunciacontemplata, a pena di decadenza, dall'art. 1667, secondo comma, c.c.,dell'indagine peritale (cfr.: Cass. n. 1585/2015; Cass. n. 2110/1991)presuppone logicamente che il vizio o la difformità non fossero già noti inprecedenza e, in concreto, la Corte di merito ha ritenuto che lacommittente avesse conseguito sufficiente conoscenza del vizio relativoalla trave non già mediante l’indagine del suo consulente di parte, bensìproprio a seguito degli accertamenti peritali.L’individuazione concreta dell’epoca della scoperta del vizio costituisceoggetto di un accertamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità,ove congruamente motivato.Peraltro, la circostanza esposta dalla Corte di merito e relativa al fatto chela trave in esame fosse interna alla muratura non risulta determinante aifini della decisione, essendo stato comunque valorizzato, al riguardo, ilgiudizio di semplice probabilità espresso dal consulente di parte in ordinealla causa delle lesioni riscontrate sulla muratura, contro quello dicertezza, intervenuto soltanto a seguito della consulenza tecnica d’ufficio.Ciò impedisce l’accoglimento del motivo, in tale parte.Quanto, poi, alla pretesa sussistenza di un giudicato interno, il motivo èinammissibile e comunque infondato.Sotto il primo profilo, deve osservarsi che la parte, nel dedurre la mancataimpugnazione della sentenza di primo grado riguardo ad alcuni vizi inrelazione ai quali, in tale sede, era stato ritenuto che non operasse lagaranzia di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., non individua gli stessi, ma silimita a rinviare a una numerazione contenuta nella decisione delTribunale, la quale, a sua volta, faceva riferimento all’elaborato peritale.Numero registro generale 15289/2023Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 17736/2026Data pubblicazione 03/06/2026La sentenza impugnata in questa sede, da parte sua, quanto allaliquidazione del residuo dovuto, cita due elaborati peritali, l’uno in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] e l’altro in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr.: pag. 25).Né il primo, né il secondo elaborato figurano negli indici dei documentiprodotti dalle parti, e il ricorrente non ha fornito, al riguardo, alcunaspecifica indicazione circa le somme che, a suo dire, sarebbero riferibili aivizi assertivamente riconoscibili, il che impedisce di valutarecompiutamente la censura in questione e, in particolare, di stabilire se,oltre alle spese di ripristino concernenti il vizio della trave che sorreggevail tetto, la Corte d’appello, in sede di rinvio, ne abbia prese inconsiderazione altre, da ritenersi, in tesi, coperte dal giudicato.Anche le deduzioni contenute a pag. 19 della comparsa di costituzionedell’odierno ricorrente nel giudizio di rinvio, richiamate nel ricorso, a pag.23, non contengono ulteriori indicazioni utili ai fini della decisione.Ciò è causa di inammissibilità per violazione del principio di specificità.Invero, detto principio, secondo cui il giudice di legittimità deve esseremesso nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia ed ilcontenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti dicausa, deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenzaCEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri disinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e deidocumenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il finelegittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire altempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione dellagiustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il dirittodi accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da noninciderne la stessa sostanza (cfr.: Cass. n. 8117/2022).Sotto il secondo profilo, poi, ove si consideri che la garanzia per vizi erastata esclusa in primo grado con riferimento alle lesioni causate dallatrave di cui innanzi, che in appello la relativa censura non era stataNumero registro generale 15289/2023Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 17736/2026Data pubblicazione 03/06/2026esaminata e che la garanzia è stata ritenuta operante, al riguardo, solo nelgiudizio di rinvio, ciò doveva condurre necessariamente a un aumentodell’importo da decurtarsi dal corrispettivo residuo, con corrispondenteriduzione di quest’ultimo rispetto alla misura accertata dal Tribunale.Inoltre, non risulta che, nei conteggi effettuati nella sentenza impugnata,sia stata considerata operante la garanzia riguardo a vizi, menzionaticome riconoscibili nella decisione di primo grado, ulteriori rispetto a quellocostituito dall’erroneo posizionamento della trave dianzi menzionata.Pertanto, il motivo risulta anche infondato.2. Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione degli artt. 2697cod. civ. e 183 e 356 c.p.c. in relazione al disposto dell’art. 360 comma 1n. 3) c.p.c. per la mancata ammissione della prova orale richiesta dalricorrente, in prosieguo trascritta in ricorso, dal cui esito positivo sarebbediscesa una diversa decisione della causa.Con detto motivo, in particolare, il ricorrente lamenta, in subordine, lamancata ammissione della prova testimoniale offerta in ordine al fatto,che si assume decisivo, che il posizionamento della trave di sostegno deltetto sull’architrave della finestra era stato ordinato dal direttore dei lavorie progettista, per cui non si trattava di una difformità di cui dovesserispondere l’appaltatore.Il motivo è infondato, dovendosi negare carattere decisivo alla prova nonammessa.In sede di interpretazione giurisprudenziale di legittimità, è stato più volteaffermato che l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere diosservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoroaffidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, labontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ovequeste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilitàsoltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di esserestato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze delNumero registro generale 15289/2023Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 17736/2026Data pubblicazione 03/06/2026committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di taleprova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale,derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per leimperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpadel progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventualierrori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori (cfr.: Cass. n.23594/2017; Cass. n. 777/2020).Come emerge dalla sentenza della Corte di cassazione n. 12576/2019, latematica giuridica in questione (vale a dire se l’appaltatore potesse essereconsiderato un nudus minister del committente), già trattata nella primasentenza della Corte d’appello, era stata posta in discussione nel giudiziodi legittimità con il ricorso incidentale della parte.In particolare, nel primo motivo del ricorso incidentale era statolamentato, tra l’altro, con riferimento ai vizi degli impianti, chel'affermazione della corte di merito, secondo cui l’appaltatore non avevané dedotto né dimostrato di essere nudus minister, era del tutto erronea.Il ricorso incidentale è stato interamente rigettato e ciò impedisce che laquestione possa essere rimessa in discussione; ne deriva che la prova nonammessa non può essere ritenuta decisiva.3. Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione dell’art. 366 c.p.c.,95 c.p.c. e dell’art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione al disposto dell’art. 360comma 1 n. 3) c.p.c. per avere il giudice del rinvio dichiarato tenuto econdannato [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione delle somme corrisposte aConsoli per compulsum nonché omesso esame di una eccezione delladifesa del ricorrente in violazione dell’art. 112 c.p.c. e conseguente nullitàdella sentenza in relazione al disposto dell’art. 360 comma 1 n. 4) c.p.c.In particolare, il ricorrente censura la sentenza della Corte d’appello, nellaparte in cui è stata pronunciata condanna del medesimo alla restituzionedelle somme percepite a seguito di procedura esecutiva instaurata sullascorta del titolo non irrevocabile, mediante un rinvio alla proceduraNumero registro generale 15289/2023Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 17736/2026Data pubblicazione 03/06/2026medesima del tutto indeterminato, nonché senza adottare alcunamotivazione in ordine all’eccezione della parte circa l’irripetibilità, almenoparziale, delle spese legali e anticipazioni del processo esecutivo. A diredel ricorrente, l’orientamento interpretativo di legittimità secondo cui,anche in caso di caducazione solo parziale del titolo, le spesedell’esecuzione vanno restituite per intero è contrario al disposto dell’art.24 Cost. e dell’art. 95 c.p.c.Il motivo è infondato.In proposito, costituisce orientamento consolidato di legittimità quellosecondo cui, in caso di riforma in appello di sentenza già posta inesecuzione forzata, il debitore esecutato ha diritto alla restituzione nonsolo del capitale pagato sulla base del titolo successivamente riformato,ma anche delle somme corrisposte per le spese del giudizio di esecuzionesostenute dal creditore esecutante, e ciò a prescindere dallo statosoggettivo di buona o mala fede di quest'ultimo (cfr.: Cass. n. 7461/2018;Cass. n. 2135/2016; Cass. n. 21561/2011; Cass. n. 25143/2008), il che sifonda sul principio del c.d. "effetto espansivo interno", secondo il quale ladecisione dell'impugnazione sulla questione principale può comportare lamodificazione anche della questione dipendente, pur se autonoma e noninvestita da specifica censura.Atteso il carattere meramente provvisorio del titolo posto in esecuzione epoi riformato, non è dato ravvisare alcun contrasto tra il principio inquestione e il disposto dell’art. 95 c.p.c., e la sentenza impugnata harisolto correttamente il problema in esame.Ora, la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deveritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora ilgiudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione delproblema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte dicassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidatadall'ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e diNumero registro generale 15289/2023Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 17736/2026Data pubblicazione 03/06/2026ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, comma 2, Cost., ha ilpotere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 c.p.c., dicorreggere la motivazione anche a fronte di un "error in procedendo",quale la motivazione omessa, mediante l'enunciazione delle ragioni chegiustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si trattidell'implicito rigetto della domanda perché erroneamente ritenutaassorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulterioriaccertamenti in fatto (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 2731/2017).Alla luce di quanto precede, il ricorso va rigettato nel suo complesso.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 3.100,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se edin quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 27 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso