CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 marzo 2023
Cassazione n. 23239/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13078-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato ex lege in ROMA, presso la cancelleria della Corte di Cassazione; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1573 / 20 17 della [OSCURATO:PERSONA]’EMILIA-ROMAGNA, depositata il 12/09/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] (socio al 50% della [OSCURATO:SOCIETA].) si opponeva all’avviso di accertamento con il quale, con riferimento all’anno 2010, gli era stato attribuito un maggior reddito IRPEF, in applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili facenti capo alla suddetta società, a ristretta base azionaria; la CTP di Modena accoglieva il ricorso, con sentenza fatta oggetto di impugnazione da entrambe le parti; la CTR dell’Emilia-Romagna confermava la pronuncia di primo grado, ritenendo che il Prandini avesse dimostrato la propria estraneità alla gestione della società (segnatamente, alle operazioni ritenute inesistenti, oggetto dell’accertamento presupposto nei confronti della società), e, dunque, avesse fornito la prova contraria alla presunzione di cui s’è detto; avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; in data 02/03/2023 il contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022; considerato che: la controversia rientra tra quelle contemplate dall’art. 1, commi 179 e ss. della l. n. 197/2022; P.Q.M. visto l’art. 1, comma 197, citato, sospende il processo fino al 10/10/2023. Così decis